Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3 si è dimostrato uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alla luce dell'esperienza recente e dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Le norme applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato dell'Unione e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche dell'innovazione tecnologica nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui serva a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale delle bevande spiritose.
Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Unione e la loro produzione è strettamente connessa a tale settore. Tale legame determina la qualità, la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione. Tale stretto legame con il settore agroalimentare dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo.
Le norme applicabili alle bevande spiritose rappresentano un caso particolare rispetto alle norme generali stabilite per il settore agroalimentare e dovrebbero tener altresì conto dei metodi di produzione tradizionali utilizzati nei vari Stati membri.
È opportuno che il presente regolamento stabilisca criteri chiari per la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché per la protezione delle indicazioni geografiche, e che non pregiudichi la diversità delle lingue ufficiali e degli alfabeti dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre disciplinare l'impiego di alcole etilico e di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e l'uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti alimentari.
Per rispondere alle aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali, l'alcole etilico e i distillati impiegati per la produzione di bevande spiritose dovrebbero essere esclusivamente di origine agricola.
Nell'interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, siano esse prodotte negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la reputazione, sul mercato mondiale, delle bevande spiritose prodotte nell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle bevande spiritose prodotte nell'Unione a fini di esportazione.
Le definizioni e i requisiti tecnici delle bevande spiritose così come la categorizzazione delle bevande spiritose dovrebbero continuare a tener conto delle pratiche tradizionali. È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per determinate bevande spiritose che non sono incluse nell'elenco delle categorie.
I regolamenti (CE) n. 1333/20084 e (CE) n. 1334/20085 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano anche alle bevande spiritose. È tuttavia necessario stabilire norme supplementari in relazione ai coloranti e agli aromi, che dovrebbero applicabili esclusivamente alle bevande spiritose. Occorre altresì stabilire norme supplementari, che dovrebbero applicarsi esclusivamente alla produzione di bevande spiritose, riguardo alla diluizione e dissoluzione di aromi, coloranti e altri ingredienti autorizzati.
È opportuno stabilire norme relativamente alle denominazioni legali da utilizzare per le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, al fine di garantire che tali denominazioni legali siano utilizzate in modo armonizzato in tutta l'Unione e di salvaguardare la trasparenza delle informazioni ai consumatori.
Date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda l'uso delle denominazioni legali, delle indicazioni geografiche, dei termini composti e delle allusioni nella designazione, presentazione ed etichettatura.
È opportuno che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6 si applichi alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, salvo disposizione contraria del presente regolamento. A tale riguardo, date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme specifiche in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose che vadano oltre quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero altresì impedire l'usurpazione del termine «bevanda spiritosa» e delle denominazioni legali delle bevande spiritose per quanto concerne prodotti che non soddisfano le definizioni e i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Per garantire l'uso uniforme dei termini composti e delle allusioni negli Stati membri e per fornire ai consumatori informazioni adeguate, impedendo dunque che siano indotti in errore, è necessario stabilire disposizioni relative all'uso di tali termini e allusioni nella presentazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari. L'obiettivo di dette disposizioni è altresì quello di tutelare la reputazione delle bevande spiritose utilizzate in questo contesto.
Per fornire ai consumatori informazioni adeguate, è opportuno stabilire disposizioni sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti per essere considerate miscelate o assemblate.
Per quanto sia importante assicurare che, di norma, il periodo di invecchiamento o l'età dichiarati nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose si riferiscano soltanto al più giovane dei componenti alcolici, per tener conto dei processi tradizionali di invecchiamento in uso negli Stati membri dovrebbe essere possibile prevedere deroghe da tale regola generale e adeguati meccanismi di controllo, mediante un atto delegato, per i brandy prodotti secondo il sistema tradizionale di invecchiamento dinamico noto come «sistema criaderas y solera» o «sistema solera y criaderas».
Per ragioni di certezza del diritto e al fine di assicurare che un'adeguata informazione sia fornita consumatori, è opportuno che l'utilizzo dei nomi delle materie prime o di aggettivi come denominazioni legali di talune bevande spiritose non osti all'utilizzo dei nomi di tali materie prime o di tali aggettivi nella presentazione e nell'etichettatura degli alimenti. Per le stesse ragioni, è opportuno che l'uso del termine tedesco «geist» come denominazione legale di una categoria di bevande spiritose non osti all'utilizzo di tale termine come denominazione di fantasia che completi la denominazione legale di altre bevande spiritose o la denominazione di altre bevande alcoliche, purché tale uso non induca in errore il consumatore.
Al fine di garantire che un'informazione adeguata sia fornita ai consumatori e di promuovere metodi di produzione di qualità, dovrebbe essere possibile che la denominazione legale di qualsiasi bevanda spiritosa sia completata dal termine «secco» o «dry», che include sia tale termine tradotto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di riferimento o non tradotto come indicato in corsivo nel presente regolamento, se tale bevanda spiritosa non è stata edulcorata. Tuttavia, in linea con il principio secondo cui le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche speciali nonostante in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono tali caratteristiche, la norma in questione non si dovrebbe applicare alle bevande spiritose che ai sensi del presente regolamento non possono essere edulcorate, neppure per arrotondarne il sapore, in particolare il whisky o whiskey. Tale norma non dovrebbe applicarsi neppure al gin, al gin distillato e al London gin, ai quali dovrebbero continuare ad applicarsi norme specifiche in materia di edulcorazione ed etichettatura. Inoltre dovrebbe essere possibile etichettare come «secchi» o «dry» i liquori contraddistinti in particolare da un gusto aspro, amaro, piccante, acerbo, acido o agrumato, a prescindere dal loro grado di edulcorazione. Dal momento che i liquori devono avere un tenore minimo di zuccheri, non è verosimile che una siffatta etichettatura induca in errore il consumatore. Di conseguenza, nel caso dei liquori, il termine «secco» or «dry» non dovrebbe essere inteso nel senso che la bevanda spiritosa non è stata edulcorata.
Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka, specialmente negli Stati membri produttori tradizionali di vodka, è opportuno che siano fornite informazioni adeguate sulle materie prime utilizzate, qualora la vodka sia fabbricata a partire da materie prime di origine agricola diverse dai cereali o dalle patate, o da entrambi.
Per dare attuazione alla legislazione in materia di invecchiamento e di etichettatura, controllarne l'applicazione e combattere le frodi, l'indicazione nei documenti amministrativi elettronici della denominazione legale e del periodo di maturazione di qualsiasi bevanda spiritosa dovrebbe essere resa obbligatoria.
In alcuni casi, gli operatori del settore alimentare potrebbero voler indicare il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non siano indicazioni geografiche e marchi commerciali, per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del luogo di provenienza nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose. Inoltre, nel caso delle bevande spiritose non dovrebbe applicarsi l'obbligo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario, sancito dal regolamento (UE) n. 1169/2011, anche se il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di una bevanda spiritosa non coincide con il luogo di provenienza indicato nella designazione, presentazione o etichettatura della bevanda spiritosa in questione.
Per proteggere la reputazione di determinate bevande spiritose, è opportuno prevedere disposizioni che disciplinino la traduzione, trascrizione e traslitterazione delle denominazioni legali a fini di esportazione.
Per garantire che tale regolamento sia applicato in maniera coerente, è opportuno stabilire metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose e dell'alcole etilico utilizzato per la produzione di bevande spiritose.
È necessario continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo e di involucri a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti che contengono bevande spiritose per evitare ogni rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali capsule o involucri, e qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo proveniente da tali capsule o involucri.
Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («accordo GATT»), incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio7. All'interno di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe riguardare anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione.
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8 non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche.
Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'accordo TRIPS, riconoscendo automaticamente lo status delle indicazioni geografiche esistenti che sono protette nell'Unione. Ai fini della coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero ispirarsi al modello delle procedure più esaustive e ben collaudate applicabili ai prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, occorre creare un registro elettronico delle indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche protette in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere automaticamente protette in virtù del presente regolamento ed essere elencate nel registro elettronico. È opportuno che la Commissione completi la verifica delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente all'articolo 20 di tale regolamento.
Per motivi di coerenza con le norme applicabili alle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari, del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno modificare la denominazione della scheda tecnica che stabilisce le norme di produzione della bevanda spiritosa registrata come indicazione da «scheda tecnica» a «disciplinare». Le schede tecniche presentate nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere considerate disciplinari.
È opportuno chiarire la relazione tra marchi commerciali e indicazioni geografiche delle bevande spiritose in relazione ai criteri di rigetto, dichiarazione di nullità e coesistenza. Tale chiarimento non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari di indicazioni geografiche, a livello nazionale o che sussistono in virtù di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri precedentemente all'istituzione del sistema di protezione dell'Unione a norma del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio9.
La salvaguardia di un livello qualitativo elevato è essenziale per preservare la reputazione e il valore del settore delle bevande spiritose. È opportuno che la responsabilità di garantire la salvaguardia di detto livello qualitativo attraverso l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento incomba alle autorità degli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare e verificare tale osservanza per accertarsi che l'applicazione del presente regolamento sia uniforme. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a scambiarsi le pertinenti informazioni.
Nell'applicare una politica per la qualità e in particolare per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la diversità nel settore delle bevande spiritose, occorre consentire agli Stati membri di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento sulla produzione, sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul loro territorio.
Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia, della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, dei tradizionali processi di invecchiamento e della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per salvaguardare gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori del settore alimentare relativamente alla protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») per quanto riguarda: le modifiche delle definizioni e dei requisiti tecnici per le bevande spiritose o le deroghe al riguardo; l'autorizzazione di nuovi prodotti edulcoranti; le deroghe relative all'indicazione del periodo di invecchiamento o dell'età per il brandy e l'istituzione di un registro pubblico degli organismi deputati al controllo del processo di invecchiamento; l'istituzione di un registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e le norme dettagliate in merito alla forma e al contenuto di detto registro; le ulteriori condizioni in relazione alle domande di protezione di un'indicazione geografica e alle procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche; le condizioni e i requisiti della procedura relativa alle modifiche dei disciplinari; e le modifiche e le deroghe a talune definizioni e le norme in materia di designazione, presentazione ed etichettatura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201610. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riguardo alle decisioni sulla registrazione dei nomi quali indicazioni geografiche qualora non siano pervenute notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivata ricevibili, ovvero qualora vi sia una dichiarazione di opposizione motivata ricevibili e sia stato raggiunto un accordo.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle norme sull'uso di nuovi prodotti edulcoranti; alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento; all'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella designazione, presentazione o etichettatura delle bevande spiritose; all'uso del simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette; alle norme tecniche dettagliate sui metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi dell'alcole etilico, dei distillati di origine agricola e delle bevande spiritose; alla concessione di periodi transitori per l'uso delle indicazioni geografiche e alla loro estensione; al rigetto delle domande se le condizioni per la registrazione non sono soddisfatte già prima della pubblicazione a fini di opposizione; alla registrazione o al rigetto delle indicazioni geografiche pubblicate a fini di opposizione qualora sia stata presentata opposizione e non sia stato raggiunto un accordo; all'approvazione o al rigetto di modifiche dell'Unione a un disciplinare; all'approvazione o al rigetto delle richieste di cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica; allo schema del disciplinare del prodotto e alle misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare circa il legame tra zona geografica e prodotto finale; alle procedure, allo schema e alla presentazione delle domande, delle opposizioni, delle domande di modifica e alle comunicazioni riguardanti le modifiche, così come alla procedura di cancellazione relativa alle indicazioni geografiche; ai controlli e alle verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare; nonché in relazione allo scambio di informazioni necessario per l'applicazione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Per garantire l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico12, è stato necessario prevedere una deroga rispetto alle quantità nominali fissate nell'allegato della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 per le bevande spiritose, affinché lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone potesse essere immesso sul mercato dell'Unione in bottiglie le cui dimensioni corrispondono alla tradizione giapponese. Tale deroga è stata introdotta dal regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e dovrebbe continuare ad applicarsi.
Data la natura e la portata delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 110/2008, è necessario un nuovo quadro giuridico in tale ambito per rafforzare la certezza del diritto, la chiarezza e la trasparenza. Il regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato.
Al fine di tutelare gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati a beneficiare della pubblicità data ai documenti unici nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno prevedere che i documenti unici riguardanti le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possano essere pubblicati su richiesta degli Stati membri interessati.
Dal momento che le norme sulle indicazioni geografiche rafforzano la protezione degli operatori, esse dovrebbero essere applicabili due settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento.
Per quanto riguarda le norme non concernenti le indicazioni geografiche, è opportuno prevedere tempo sufficiente per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento.
Successivamente alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere consentita la continuazione della commercializzazione delle scorte di bevande spiritose esistenti, fino al loro esaurimento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Ambito di applicazione, definizioni e categorie delle bevande spiritose
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a:
la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche;
l'alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche; e
l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande spiritose.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 che sono immessi sul mercato dell'Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione a fini di esportazione.
3. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, il capo III del presente regolamento si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.
Art. 2 Definizione e requisiti delle bevande spiritose
Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:
a) è destinata al consumo umano;
b) possiede caratteristiche organolettiche particolari;
c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;
d) è stata prodotta:
i) direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:
distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,
macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,
aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:
aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,
coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,
altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,
prodotti edulcoranti,
altri prodotti agricoli,
prodotti alimentari, oppure
ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
altre bevande spiritose,
alcole etilico di origine agricola,
distillati di origine agricola,
altri prodotti alimentari;
e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;
f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:
i) la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio1 e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, e
ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;
2) «termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti:
a) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi;
b) il termine «liquore» o «crema»;
3) «allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue:
a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,
b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, o
c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis;
4) «indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
5) «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;
6)
7)
8) «campo visivo», il campo visivo quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011;
9) «miscelare», l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:
a) altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I,
b) distillati di origine agricola,
c) alcole etilico di origine agricola;
10) «miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;
11) «assemblare», l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:
a) metodo di produzione,
b) apparecchiature di distillazione impiegate,
c) periodo di maturazione o di invecchiamento,
d) zona geografica di produzione,
la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio;
12) «bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.
Art. 4 Definizioni e requisiti tecnici
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni e i requisiti tecnici seguenti:
1) «designazione», i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e sull'imballaggio di una bevanda spiritosa, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda spiritosa, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bolle di consegna, e nella pubblicità di una bevanda spiritosa;
2) «presentazione», i termini utilizzati nell'etichettatura e sull'imballaggio così come nella pubblicità e nella promozione delle vendite di un prodotto, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia o il dispositivo di chiusura;
3) «etichettatura», le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli riferentisi a un prodotto e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni il prodotto o che ad esso si riferisca;
4) «etichetta», qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore di alimento;
5) «imballaggio», gli involucri protettivi, i cartoni, le casse, i contenitori e le bottiglie utilizzati per il trasporto o la vendita di bevande spiritose;
6) «distillazione», il processo di separazione termica che comporta una o più fasi di separazione al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica o entrambi, indipendentemente dal fatto che tali fasi abbiano luogo a pressione normale o sotto vuoto, a seconda del dispositivo di distillazione usato; e può trattarsi di distillazione semplice o multipla o di ridistillazione;
7) «distillato di origine agricola», un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato che non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico e che conserva l'aroma e il gusto delle materie prime utilizzate;
8) «edulcorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose;
9) «prodotto edulcorante»,
a) zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito, quali definiti nella parte A dell'allegato della direttiva 2001/111/CE3,
b) mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato e mosto di uve fresche,
c) zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici,
d) miele, quale definito nell'allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio4,
e) sciroppo di carruba,
f) qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e);
10) «aggiunta di alcole», l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa; non vi rientra l'alcole utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o gli altri ingredienti autorizzati impiegati nella produzione delle bevande spiritose;
11) «maturazione» o «invecchiamento», lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche;
12) «aromatizzare», l'operazione consistente nell'aggiungere aromi o alimenti aromatizzanti nella produzione di una bevanda spiritosa, mediante uno o più dei procedimenti seguenti: aggiunta, infusione, macerazione, fermentazione alcolica o distillazione dell'alcole in presenza di aromi o di alimenti aromatizzanti;
13) «aromi», gli aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
14) «sostanza aromatizzante», una sostanza aromatizzante quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
15) «sostanza aromatizzante naturale», una sostanza aromatizzante naturale quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
16) «preparazione aromatica», una preparazione aromatica quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
17) «altro aroma», un altro aroma quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
18) «alimenti aromatizzanti», gli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e che sono utilizzati nella produzione di bevande spiritose con lo scopo principale di aromatizzarle;
19) «colorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più coloranti nella produzione di una bevanda spiritosa;
20) «coloranti», i coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008;
21) «caramello», un additivo alimentare corrispondente ai numeri E: E 150a, E 150b, E 150c o E 150d e relativo a prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008; non corrisponde al prodotto zuccherato aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare;
22) «altri ingredienti autorizzati», gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 e gli additivi alimentari diversi dai coloranti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008;
23) «titolo alcolometrico volumico», il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto, alla temperatura di 20 oC, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura;
24) «tenore di sostanze volatili», la quantità di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione.
Art. 5 Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola
Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:
a) è ottenuto mediante fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione esclusivamente dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato;
b) è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;
c) ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
d) i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:
i) acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
ii) acetaldeide (somma di etanale e 1,1-dietossieano): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
iii) alcoli superiori (somma di: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan- 1-ol e 3-metilbutan-1-ol): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
iv) metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
v) furfurolo: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.
vi)
vii)
viii)
Art. 6 Alcole etilico e distillati utilizzati nelle bevande alcoliche
1. L'alcole etilico e i distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.
2. Per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato impiegato per la produzione delle bevande alcoliche non è utilizzato alcole diverso da alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato I. L'alcole impiegato per diluire o sciogliere coloranti, aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato è utilizzato solo nelle quantità strettamente necessarie a tal fine.
3. Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.
Art. 7 Categorie di bevande spiritose
1. Le bevande spiritose sono classificate in categorie conformemente alle disposizioni generali di cui al presente articolo e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato I.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 1 a 14 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie:
a) sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla categoria di bevanda spiritosa corrispondente di cui all'allegato I;
b) non comportano aggiunta di alcole, diluito o non diluito;
c) non sono aromatizzate;
d) non contengono altro colorante che il caramello, utilizzato esclusivamente per adeguare il colore di tali bevande spiritose;
e) non sono edulcorate, tranne che per arrotondare il sapore finale del prodotto; il contenuto massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito non supera le soglie stabilite per ciascuna categoria all'allegato I;
f) non contengono elementi aggiunti diversi dalle unità intere non trasformate della materia prima da cui è ottenuto l'alcole, e che sono utilizzati principalmente a fini di decorazione.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 15 a 44 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie possono:
a) essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato;
b) comportare aggiunta di alcole;
c) contenere sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, preparazioni aromatiche e alimenti aromatizzanti;
d) essere colorate;
e) essere edulcorate.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti specifici previsti per ciascuna delle categorie definite nell'allegato I possono:
a) essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato o da qualsiasi alimento o da entrambi;
b) comportare aggiunta di alcole;
c) essere aromatizzate;
d) essere colorate;
e) essere edulcorate.
Art. 8 Atti delegati e competenze di esecuzione
1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di modificare il presente regolamento introducendo modifiche alle definizioni tecniche e i requisiti tecnici stabiliti all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5.
Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico o dalla necessità di innovazione della produzione.
La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito tecnico di cui al primo comma.
2. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo deroghe ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose definite nell'allegato II.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento specificando quali altre sostanze naturali o materie prime agricole aventi un effetto analogo ai prodotti di cui articolo 4, paragrafo 9, lettere da a) a e), sono autorizzate in tutta l'Unione come prodotti edulcoranti nella produzione di bevande spiritose.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme uniformi per l'utilizzo di altre sostanze naturali o materie prime agricole autorizzate mediante atti delegati come prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose di cui al paragrafo 3, determinando in particolare i rispettivi fattori di conversione per l'edulcorazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
Capo II. Designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari
Art. 9 Presentazione ed etichettatura
Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.
Art. 10 Denominazioni legali delle bevande spiritose
1.
La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.
La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.
Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.
2. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definite nell’allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l’utilizzo di un’altra denominazione legale.
3. Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale «bevanda spiritosa».
4. Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.
5. Fatto salvo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere:
a) completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di cui al capo III. In tal caso l'indicazione geografica può essere inoltre completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori; e
b) sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell'allegato I per la categoria 33.
6. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell'allegato I del presente regolamento, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:
a) una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;
b) una denominazione usuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;
c) un termine composto o un'allusione in conformità degli articoli 11 e 12;
d) i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;
e) i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione; oppure
f) i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell'allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell'allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate.
7.
Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell’etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell’allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili.
Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.
Art. 11 Termini composti
1. Nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica è ammesso l'uso in un termine composto di una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I o di un'indicazione geografica per bevande spiritose esclusivamente alle condizioni seguenti:
a) l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e
b) la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.
2. Fatte salve le denominazioni legali di cui all'articolo 10, i termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.
3. I termini composti che designano una bevanda alcolica:
a) figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
b) non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;
c) non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e
d) nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b).