diritto.io

Decisione (UE) 2020/2060 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in riferimento alla modifica di tale accordo per tener conto dell’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra1 («accordo»), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

L’articolo 80 dell’accordo prevede la possibilità che altri Stati insulari del Pacifico possano aderire. Con decisioni (UE) 2018/19082 e (UE) 2020/4093 rispettivamente il Consiglio ha approvato l’adesione dello Stato indipendente di Samoa («Samoa») e l’adesione delle Isole Salomone. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e lo ha applicato a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018. Le Isole Salomone hanno aderito all’accordo il 7 maggio 2020 e lo hanno applicato a titolo provvisorio dal 17 maggio 2020.

A seguito dell’adesione di Samoa e delle Isole Salomone, è necessario modificare l’allegato II dell’accordo per aggiungere le offerte di accesso al mercato di tali paesi a tale allegato.

L’articolo 68 dell’accordo prevede che il comitato per il commercio si occupi di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo.

Con la decisione (UE) 2019/17074 il Consiglio ha deciso in merito alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda tali modifiche. Alla settima riunione, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2019, il comitato per il commercio ha adottato, tra l’altro, una raccomandazione alle parti dell’accordo affinché provvedano a modificare l’accordo per tenere conto dell’adesione di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico.

L’articolo 13 dell’accordo prevede che il comitato per il commercio possa, mediante accordo, modificare l’allegato II in qualsiasi maniera sia ritenuta necessaria. Di conseguenza, all’ottava riunione il comitato per il commercio potrà apportare all’accordo tale modifica tecnica per tener conto dell’adesione di Samoa e delle Isole Salomone.

L’Unione dovrebbe stabilire la posizione da adottare durante l’ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica proposta.

La posizione dell’Unione durante l’ottava riunione del comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per tener conto dell’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio5.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles