Decisione di esecuzione (UE) 2020/2050 della Commissione del 10 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni [notificata con il numero C(2020) 8595] (I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di deroga di Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia di cui all’allegato sono giustificate dalla necessità di apportare importanti adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2019/1700.
È opportuno accordare le deroghe richieste a Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le deroghe al regolamento (UE) 2019/1700 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione