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Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

I dati e gli indicatori statistici rappresentano i cardini di politiche responsabili basate su elementi concreti. Nel contesto della strategia Europa 2020 e del rafforzamento della governance economica, gli indicatori sociali svolgono un ruolo essenziale nel dar forma e sostegno alle priorità fondamentali dell’Unione. Tali priorità riguardano in particolare la crescita e la creazione di posti di lavoro inclusive e sostenibili; la coesione sociale; la riduzione della povertà, delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale; l’inclusione delle persone con disabilità e la parità di trattamento; nonché le competenze, la mobilità e l’economia digitale. Gli indicatori sociali devono, in particolare, assicurare una solida base statistica che consenta di sviluppare e monitorare le politiche adottate dall’Unione e dagli Stati membri riguardo a tali priorità. Sono necessarie statistiche sociali di elevata qualità per migliorare la resilienza dell’Unione e i suoi obiettivi di coesione nonché per conservare i suoi livelli di benessere. La validità dei dati è inoltre della massima importanza in quanto rappresenta un baluardo contro la misinformazione.

Al fine di rafforzare gli obiettivi sociali nel semestre europeo le statistiche sociali svolgono un ruolo fondamentale ed è essenziale migliorare la disponibilità degli indicatori sociali onde garantire che siano forniti in tempo utile per i quadri politici pertinenti. Il consolidamento della dimensione sociale del semestre europeo migliorerebbe la resilienza dell’Unione e i suoi obiettivi di coesione e garantirebbe il mantenimento dei livelli di benessere.

In linea con l’iniziativa «Oltre il PIL», è importante affrontare gli aspetti sociali del progresso con solidi indicatori che si concentrino sulla situazione dei cittadini, descrivano la distribuzione delle condizioni materiali di vita e delle disuguaglianze ed esaminino in modo più approfondito le molteplici dimensioni della qualità della vita.

Le statistiche sociali europee dovrebbero essere fornite sulla base del principio della parità di trattamento di tutti i tipi di utenti, quali decisori politici, amministrazioni pubbliche, ricercatori, sindacati, studenti, rappresentanti della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e cittadini, che dovrebbero poter accedere alle statistiche liberamente e agevolmente mediante le banche dati della Commissione (Eurostat) disponibili sul suo sito web e nelle sue pubblicazioni. A tale riguardo, dovrebbero essere ulteriormente migliorate la tempestività e la facilità d’uso del sito web della Commissione (Eurostat).

È pertanto di estrema importanza che gli indicatori sociali possiedano l’elevata qualità necessaria, in particolare in termini di accuratezza, tempestività, fruibilità e accessibilità, pertinenza, capacità di adattamento alle nuove esigenze degli utenti, nonché di comparabilità, coerenza ed efficienza. In particolare, è essenziale migliorare la tempestività degli indicatori sociali in modo che siano disponibili in tempo utile per i quadri politici pertinenti, compreso il semestre europeo. Inoltre, indicatori più accurati e tempestivi potrebbero favorire notevolmente il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Al fine di valutare la situazione delle famiglie e delle persone, è importante misurare il reddito e stimare il livello minimo di risorse richiesto per partecipare in maniera adeguata alla società. È pertanto fondamentale migliorare la rilevazione dei dati e la metodologia degli indicatori standardizzati al fine di fornire stime di bilancio di riferimento su base regionale nonché mirare ad assicurare una migliore copertura della popolazione interessata. I dati statistici dovrebbero fornire una solida base per la predisposizione di indicatori adeguati ai diversi possibili utenti.

Il reddito è ampiamente utilizzato per valutare la situazione delle famiglie. Tuttavia, è altresì importante misurare anche i consumi, la ricchezza e l’indebitamento, compresi gli eventuali debiti in valuta estera, da una prospettiva sia familiare che macroeconomica. Inoltre la povertà, in particolare la povertà infantile, è un fenomeno dalle molteplici sfaccettature che riguarda non solo le condizioni materiali di vita, quali il livello di reddito, i consumi, la ricchezza e l’indebitamento, ma anche la salute, l’istruzione e l’accessibilità e l’uso dei servizi. Infine, per affrontare in modo adeguato la disoccupazione, in particolare quella giovanile, e le nuove tendenze occupazionali, segnatamente nel contesto dell’economia digitale, è importante disporre di dati statistici esaustivi, validi e comparabili.

Le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie sono attualmente rilevate in forza di una serie di atti legislativi che disciplinano le indagini sulle persone e sulle famiglie, le statistiche demografiche, i censimenti della popolazione e delle abitazioni e i dati ottenuti principalmente da fonti amministrative. Alcuni dati sono ottenuti anche dalle indagini sulle imprese. Nonostante i notevoli miglioramenti realizzati negli ultimi anni, si rende necessario integrare e razionalizzare ulteriormente la rilevazione di dati statistici con un approccio più globale, sulla base di indagini condotte sulle persone e sulle famiglie in tutta l’Unione. Al fine di ottenere dati validi a fini di ricerca e definizione delle politiche, è essenziale aumentare gli investimenti nella rilevazione di dati di elevata qualità, più accurati e completi, poiché la validità dei dati è una condizione necessaria per un’elaborazione responsabile delle politiche.

Per migliorare la qualità e l’efficienza dei dati, è opportuno promuovere, per quanto possibile, l’utilizzo di dati amministrativi. Grazie ai progressi tecnologici è già aumentata significativamente la possibilità di utilizzare fonti amministrative a fini statistici. Il ricorso a fonti amministrative dovrebbe essere promosso ancora più attivamente nel campo delle statistiche sociali, garantendo sempre la qualità e in particolare l’accuratezza, la tempestività e la comparabilità di tali statistiche. È opportuno mantenere anche le altre fonti di dati inclusive delle persone o dei soggetti pertinenti che non sono accessibili mediante i dati amministrativi, salvaguardando nel contempo il diritto alla protezione dei dati.

La comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: «Una visione per il prossimo decennio» ha messo in evidenza il crescente uso di fonti multiple di dati e di metodi innovativi di rilevazione dei dati, come pure l’importanza sempre maggiore dell’armonizzazione dei concetti e dei metodi statistici in tutti i domini. Essa ha rilevato la necessità di una nuova generazione di normative statistiche, estesa ad ambiti più ampi.

Nel 2011 il comitato del sistema statistico europeo (CSSE) istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha approvato il memorandum di Wiesbaden su un nuovo modello concettuale delle statistiche sociali e sulle famiglie, secondo il quale le indagini europee che forniscono dati in merito alle persone e alle famiglie dovrebbero essere razionalizzate e, per integrare tali indagini sociali di base, dovrebbero inoltre essere utilizzate raccolte meno frequenti di microdati. È opportuno inoltre migliorare l’accesso ai dati amministrativi mentre, a livello dell’Unione e nazionale, dovrebbero essere sviluppati il riutilizzo delle fonti di dati esistenti e l’accesso a nuove fonti di dati.

Il sistema statistico europeo (SSE) si impegna a coinvolgere proattivamente tutti gli utenti soddisfacendo le loro richieste in modo sollecito, e a rafforzare la cooperazione tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS), le banche centrali nazionali, il comitato consultivo di statistica europeo e le agenzie dell’Unione. È pertanto estremamente importante che, nell’adattare e modernizzare le indagini sociali, si tenga debitamente conto del contributo di tutti i soggetti interessati, compresi i responsabili politici, i ricercatori e gli accademici, i produttori di dati, la società civile e altri gruppi di interesse.

Tali sviluppi devono essere progressivamente razionalizzati e la normativa statistica nel campo delle statistiche sociali deve essere ammodernata, in modo da garantire la produzione in maniera più integrata, adattabile, flessibile, efficiente e tempestiva di indicatori sociali di elevata qualità, al fine di rispondere agli sviluppi nella società. Nel contempo occorre tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti, dell’onere per i rispondenti, delle capacità e delle risorse degli Stati membri, dell’affidabilità e accuratezza dei metodi utilizzati, della fattibilità tecnica della produzione delle statistiche, del termine entro il quale le statistiche possono essere disponibili e dell’attendibilità dei risultati.

In particolare, nessuna delle misure adottate al fine di applicare il presente regolamento dovrebbe imporre costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato o ingiustificato per i rispondenti e gli Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico generale per le statistiche europee e il suo articolo 13 istituisce il programma statistico europeo. Il presente regolamento definisce un quadro di riferimento specifico per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni. Esso specifica i dati e le informazioni che devono essere rilevati dagli Stati membri e trasmessi alla Commissione (Eurostat) e i requisiti fondamentali di qualità che devono essere soddisfatti. Stabilisce che specifiche tecniche più particolareggiate siano definite in atti delegati e di esecuzione. Prevede l’integrazione delle varie rilevazioni di dati, tra loro e con l’uso dei dati amministrativi, consolidando e semplificando nel contempo la legislazione vigente, in conformità del programma statistico europeo.

Il diritto dell’Unione in materia di statistiche sociali basate sui dati a livello individuale è stata adottata per rispondere a determinate esigenze politiche esistenti al momento dell’adozione. Il dominio sociale è tuttavia caratterizzato da realtà nuove e in rapida evoluzione. Attualmente stanno emergendo nuovi fenomeni e circostanze sociali che rendono necessario l’aggiornamento del quadro giuridico vigente a livello dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un’ampia base statistica che copra e rispecchi in modo adeguato le attuali esigenze e consenta lo sviluppo e la produzione di dati statistici in grado di rispondere alle esigenze future dei responsabili politici, degli utenti e del pubblico in generale, tenendo conto della comparabilità statistica a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe, in particolare, prevedere un’elevata flessibilità in vista di ulteriori sviluppi nel dominio delle statistiche relative alle persone e alle famiglie. È altresì fondamentale che la rilevazione dei dati sia eseguita utilizzando gli ultimi cambiamenti tecnologici.

Al fine di razionalizzare meglio il quadro di riferimento per le statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni, le attuali statistiche europee relative alle persone e alle famiglie, basate su dati a livello individuale, dovrebbero essere raggruppate in un unico quadro. Ciò garantirebbe che le statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni comprendenti i domini delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita, della salute, dell’istruzione e della formazione, nonché dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’uso del tempo e dei consumi, siano prodotte in modo più uniforme e coordinato.

Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire progetti pilota e di fattibilità volti a migliorare la qualità dei set di dati e degli indicatori sociali. Tali progetti dovrebbero riguardare la comparabilità dei dati, lo sviluppo di nuove metodologie, la modernizzazione della rilevazione dei dati e il soddisfacimento delle nuove richieste degli utenti, con particolare riferimento alle popolazioni difficili da raggiungere, i dati su sottopopolazioni specifiche, in particolare quelle che sono più vulnerabili, la messa a disposizione di statistiche a livello territoriale NUTS 2 e la produzione di dati a livello locale dettagliati in modo reattivo ed efficace in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero collaborare per quanto riguarda tali progetti pilota e di fattibilità e la Commissione dovrebbe essere in grado di fornire sostegno finanziario per la loro attuazione.

Per quanto concerne i domini delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita, al fine di adeguarsi alle esigenze e alle nuove aspettative degli utenti, dovrebbe essere possibile rilevare i dati su temi ad hoc in un momento specifico, in modo da consentire che le variabili rilevate su base regolare siano integrate da variabili complementari, mettendo in evidenza gli aspetti inesplorati delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita. In casi giustificati, dovrebbe essere possibile per tali dati altresì riguardare tematiche non contemplate dal presente regolamento.

È opportuno che sia fornito un insieme di variabili armonizzate chiave per ciascun dominio, al fine di migliorare lo sfruttamento e la diffusione dei dati a disposizione della Commissione (Eurostat), in particolare come condizione indispensabile per l’integrazione dei dati e le analisi trasversali. È probabile che tale prassi contribuisca ad aumentare il potenziale analitico dei set di dati, mediante l’applicazione di tecniche di modellizzazione, e a realizzare economie di scala.

La rilevazione dei dati nei domini dell’uso del tempo e dei consumi a livello dell’Unione fornisce importanti dati multiscopo per le politiche dell’Unione che influenzano le vite dei cittadini. I dati relativi all’uso del tempo hanno dimostrato di essere della massima importanza per valutare, tra l’altro, la parità di genere nella condivisione della vita lavorativa e delle responsabilità familiari o per misurare il lavoro non retribuito. Anche i consumi sono un elemento importante delle condizioni materiali di vita dei cittadini. La rilevazione dei dati che è condotta in entrambi i domini su base volontaria da molti Stati membri, sulla base di accordi e linee guida generali, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e ammodernata. La rilevazione dei dati dovrebbe essere obbligatoria per il dominio dei consumi e facoltativa per il dominio dell’uso del tempo. Tuttavia, se attuata, tale rilevazione dovrebbe aver luogo conformemente al presente regolamento, al fine di garantire la comparabilità. Nel lungo periodo, tutti gli Stati membri dovrebbero prefiggersi di partecipare alla rilevazione di dati per il dominio dell’uso del tempo. Ove possibile, l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente la modernizzazione e l’attuazione della rilevazione di dati nei domini dell’uso del tempo e dei consumi.

In considerazione delle loro peculiarità, le statistiche demografiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3, i censimenti della popolazione e delle abitazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4, le indagini sulle imprese e le statistiche basate prevalentemente su fonti amministrative non sono contemplate dal presente regolamento e dovrebbero essere disciplinate separatamente da quadri specifici adattati alle loro caratteristiche.

Le statistiche non sono più considerate una delle tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, conformemente agli scopi cui sono destinate.

Dati sociali di elevata qualità sono necessari per finalità non solo politiche ma anche di ricerca, nonché come elemento di una solida infrastruttura dell’informazione. I ricercatori che, in virtù del regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione5 per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati senza identificazione diretta destinati a fini scientifici, ottengono l’accesso a microdati per scopi scientifici trarrebbero un grande beneficio dal disporre di set di dati statistici meglio collegati.

Il reddito, i consumi e la ricchezza sono tre dimensioni che determinano il benessere materiale delle famiglie. È importante cercare, attraverso le fonti di dati esistenti, di descrivere meglio queste dimensioni, la distribuzione di ciascuna di esse e la loro distribuzione congiunta tra le famiglie, tenendo conto più accuratamente dell’esistenza di diverse fonti di dati e cercando di rafforzarne l’utilizzo congiunto. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere e rafforzare il dominio dei consumi e i nessi tra queste tre dimensioni.

Il regolamento (CE) n. 223/2009 impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati in detto regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il CSSE ha approvato uno standard SSE per la struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all’articolo 12 di detto regolamento. Il codice delle statistiche europee costituisce la colonna portante del quadro comune in tema di qualità per l’SSE in quanto definisce le norme per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee. Ciò dovrebbe contribuire all’armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare la trasmissione e l’uso dei dati riservati esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Ai dati personali oggetto del presente regolamento si applicano i regolamenti (UE) 2016/6796 e (UE) 2018/17257 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8. In particolare, i dati statistici necessari ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni e delle strategie dell’Unione e nazionali in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbero essere considerati dati trattati per motivi di interesse pubblico rilevante.

Ove occorra una migliore comparabilità, è necessario disporre di statistiche affidabili a livello sia nazionale sia regionale. È importante che i dati aggregati siano messi a disposizione al fine di avere unità territoriali comparabili, quali il livello NUTS2, tenendo conto dei costi e fornendo agli Stati membri adeguate risorse finanziarie. A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio9, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), suddivise per unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, i dati sulle unità territoriali dovrebbero essere forniti conformemente alla classificazione NUTS. Nel lungo termine, è opportuno adoperarsi per garantire dati locali più dettagliati, sulla base dell’infrastruttura istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I, di adottare o di adeguare la programmazione a rotazione pluriennale su un arco di otto anni per la rilevazione dei dati di cui al presente regolamento conformemente alla periodicità indicata nell’allegato IV, nonché di stabilire il numero e il titolo delle variabili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»11. In particolare, al fine di garantire la partecipazione egualitaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla descrizione delle variabili, alle specifiche tecniche dei particolari set di dati, agli aspetti di carattere tecnico quando questi siano comuni a vari set di dati, ai formati tecnici necessari per agevolare la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), alle basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione dei requisiti minimi delle basi di campionamento, alle modalità delle relazioni sulla qualità e al loro contenuto, nonché a eventuali deroghe. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Qualora l’esecuzione del presente regolamento richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati. Tali adeguamenti rilevanti possono derivare, in particolare, dalla necessità di migliorare la tempestività, di adeguare la progettazione della rilevazione dei dati, compreso l’accesso alle fonti amministrative, o di sviluppare nuovi strumenti innovativi per la produzione di dati. Ove necessario, dovrebbe inoltre essere concesso agli Stati membri un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di sovvenzioni, in particolare ai fini dello sviluppo delle capacità, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

È opportuno rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nel quadro dell’SSE al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche sociali europee prodotte conformemente ai principi di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE. Anche altri organismi dell’Unione, in particolare le agenzie dell’Unione, e la comunità accademica, oltre a quelli di cui al presente regolamento, effettuano la rilevazione dei dati. La cooperazione tra tali attori e i soggetti che partecipano all’SSE dovrebbe pertanto essere rafforzata in modo da beneficiare delle sinergie.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione, qualità dei dati e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, e poiché statistiche di elevata qualità prodotte in modo armonizzato rappresentano un importante valore aggiunto per i processi decisionali a livello di Unione e di Stati membri, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Le statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni e il processo di rilevazione dei dati dovrebbero diventare più efficienti e pertinenti. Le statistiche europee relative alle persone e alle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, sono attualmente disciplinate da molteplici atti legislativi distinti che il presente regolamento dovrebbe sostituire. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio14 e il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio15, nonché modificare parti pertinenti dei regolamenti (CE) n. 808/200416, (CE) n. 452/200817 e (CE) n. 1338/200818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e ha espresso il proprio parere il 1° marzo 201720.

È stato consultato il CSSE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni di tali persone e famiglie.

2. Il presente regolamento non si applica a censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità senza identificazione diretta;

  2. 2) «dati aggregati pre-controllati» o «microdati pre-controllati»: i dati o i microdati senza identificazione diretta, verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni, ove disponibili;

  3. 3) «dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;

  4. 4) «unità di osservazione»: un’entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;

  5. 5) «tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una serie di tematiche dettagliate;

  6. 6) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità di osservazione relative a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una serie di variabili;

  7. 7) «variabile»: una caratteristica di una unità di osservazione che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori;

  8. 8) «dati amministrativi»: i dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche;

  9. 9) «temi ad hoc»: temi di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;

  10. 10) «indicatore chiave»: le informazioni ampiamente utilizzate per monitorare un obiettivo centrale della politica dell’Unione;

  11. 11) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi, purché siano considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:

    1. a) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o

    2. b) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno.

    Qualora le circostanze di cui alle lettere a) o b) non possano essere stabilite, per “dimora abituale” si può intendere il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

  12. 12) «metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

  13. 13) «relazione sulla qualità»: una relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico;

  14. 14) «basi di campionamento»: un elenco, una mappa o altra specifica delle unità che costituiscono una popolazione per consentirne il censimento o campionamento;

  15. 15) «famiglia»: una persona che vive da sola o un gruppo di persone che vivono insieme e che provvede o provvedono autonomamente ai prodotti di prima necessità.

Art. 3 Domini e set di dati

1. La rilevazione dei dati di cui all’articolo 1, effettuata dagli Stati membri, è organizzata nei seguenti domini:

  1. a) forze di lavoro;

  2. b) reddito e condizioni di vita;

  3. c) salute;

  4. d) istruzione e formazione;

  5. e) utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

  6. f) uso del tempo;

  7. g) consumi.

2. Con riguardo al dominio dell’uso del tempo, la rilevazione dei dati di cui all’articolo 1, effettuata dagli Stati membri, è facoltativa. Se uno Stato membro rileva dati per il dominio dell’uso del tempo, deve farlo conformemente al presente regolamento, al fine di garantire la comparabilità. Nel lungo periodo, tutti gli Stati membri si prefiggono di effettuare la rilevazione dei dati per il dominio dell’uso del tempo.

3.

Per tutti i domini di cui al paragrafo 1, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche comuni, i cui ulteriori dettagli figurano nell’allegato I:

  1. a) aspetti di carattere tecnico;

  2. b) caratteristiche della persona e della famiglia;

  3. c) salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute;

  4. d) partecipazione al mercato del lavoro;

  5. e) percorso formativo e livello di istruzione conseguito.

Per alcuni domini, i set di dati specificano ulteriori dettagli di tali tematiche comuni di cui all’allegato I.

4. Oltre alle tematiche comuni a tutti i domini di cui al paragrafo 3, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche, i cui ulteriori dettagli figurano nell’allegato I:

  1. a) anzianità lavorativa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti;

  2. b) condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro;

  3. c) partecipazione all’istruzione e alla formazione;

  4. d) redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti;

  5. e) condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, abitazione, ambiente di vita e accesso ai servizi;

  6. f) qualità della vita, ivi compresi partecipazione, inclusione e benessere sociale, civile, economico e culturale;

  7. g) partecipazione alla società dell’informazione; e

  8. h) uso del tempo (facoltativa).

5. I requisiti di precisione e le caratteristiche dei campioni utilizzati per i diversi domini sono specificati rispettivamente negli allegati II e III.

6.

La rilevazione dei dati effettuata a norma del presente articolo comprende informazioni che consentono di disaggregarli per descrivere le sottopopolazioni di interesse e indicano, se del caso, le diseguaglianze.

Salvo se debitamente giustificati per motivi di qualità, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) forniscono inoltre informazioni che permettono di ricavare informazioni valide a livello territoriale di NUTS 2, in modo da consentire una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri, tenendo conto dei costi.

7.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 sulla base di uno studio di fattibilità allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I in modo da rispecchiare i pertinenti sviluppi legislativi, tecnici, sociali, politici ed economici e da soddisfare le nuove esigenze degli utenti. Nell’esercitare tale potere la Commissione si assicura che:

  1. a) tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;

  2. b) salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, per i domini delle forze di lavoro e del reddito e delle condizioni di vita, non sia modificato, per ciascun dominio, più del 5 % delle tematiche dettagliate di cui all’allegato I in un periodo di quattro anni;

  3. c) per i domini di cui al paragrafo 1, a eccezione di quelli di cui alla lettera b) del presente comma, sia modificato non più del 10 % dell’elenco di tematiche dettagliate nell’allegato 1 per ciascun dominio nel periodo compreso tra due rilevazioni di dati consecutive;

  4. d) le tematiche dettagliate che non figurano nell’allegato I siano debitamente valutate per quanto riguarda la loro fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14;

  5. e) il numero totale delle variabili da fornire non superi le specifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Per il primo comma, lettere b) e c), il numero delle tematiche dettagliate che possono essere modificate è arrotondato al numero intero più vicino.

Art. 4 Programmazione a rotazione pluriennale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 allo scopo di integrare il presente regolamento mediante l’adozione o l’adeguamento di una programmazione a rotazione pluriennale.

2.

La programmazione a rotazione pluriennale:

  1. a) è adottata per un periodo di otto anni;

  2. b) si applica alla rilevazione dei dati di cui al presente regolamento;

  3. c) rispetta la periodicità specificata nell’allegato IV;

  4. d) specifica il periodo durante il quale sono rilevati dati per:

    1. i) le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all’allegato I;

    2. ii) i temi ad hoc richiesti dagli utenti per il dominio delle forze di lavoro e per quello del reddito e delle condizioni di vita, come stabilito nell’allegato IV.

Riguardo alla lettera d), punto ii), del primo comma, tali temi ad hoc possono, in casi giustificati, riferirsi a tematiche dettagliate diverse da quelle elencate nell’allegato I.

3. Gli adeguamenti della programmazione a rotazione pluriennale di cui al paragrafo 1 entrano in vigore non più tardi di 24 mesi prima dell’inizio di ogni periodo di rilevazione dei dati come specificato nella programmazione per le rilevazioni di dati con periodicità annuale o infrannuale, e non più tardi di 36 mesi prima dell’inizio di tale periodo di rilevazione dei dati per le altre rilevazioni di dati. Tali adeguamenti sono intesi a garantire l’efficacia della programmazione e la sua coerenza con le esigenze degli utenti.

4. La Commissione garantisce che gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo siano conformi al principio di proporzionalità e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

Art. 5 Popolazioni statistiche e unità di osservazione

1. La popolazione statistica è costituita da tutte le persone dimoranti abitualmente in famiglia in ciascuno Stato membro.

2. La rilevazione dei dati viene effettuata in ciascuno Stato membro su un campione di unità di osservazione costituito da famiglie o da singoli componenti di famiglie la cui dimora abituale è in tale Stato membro.

3. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ogni Stato membro mira a estendere la copertura della rilevazione dei dati alle unità di osservazione che non appartengono a famiglie, a condizione che i dati trasmessi consentano l’identificazione di tali unità di osservazione, nonché delle persone interessate che hanno la loro dimora abituale in tale Stato membro.

Art. 6 Specifiche tecniche dei set di dati

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento specificando i seguenti aspetti dei diversi set di dati, anche laddove tali aspetti siano comuni a più set di dati, in modo da soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate:

  1. a) numero delle variabili; e

  2. b) titolo delle variabili.

2. Con riguardo agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1, lettera a), il numero delle variabili non supera di oltre il 5 % il numero di variabili già obbligatoriamente richieste per ciascun dominio dalla Commissione (Eurostat) al 3 novembre 2019.

3. Per il dominio dei consumi il numero di variabili non supera di oltre il 5 % il numero di variabili indicato nel primo atto delegato adottato per detto dominio ai sensi del paragrafo 1.

4.

Per rispondere alle esigenze degli utenti e fornire un certo grado di flessibilità, qualora siano richiesti nuovi dati, la Commissione può modificare un massimo del 10 % delle variabili richieste a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per ciascun dominio elencato all’articolo 3, paragrafo 1.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può, per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, modificare di oltre il 10 % le variabili richieste a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tale modifica sia in linea con le misure di attuazione adottate a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 808/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021.

Il tasso percentuale massimo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica in un periodo di quattro anni ai domini delle forze di lavoro e del reddito e delle condizioni di vita, nonché agli altri domini durante il periodo tra due rilevazioni di dati consecutive. In tutti i casi, il numero delle variabili non supera le soglie indicate ai paragrafi 2 e 3.

Art. 7 Specifiche tecniche dei set di dati

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano i seguenti aspetti di carattere tecnico dei singoli set di dati:

  1. a) la descrizione delle variabili;

  2. b) le classificazioni statistiche;

  3. c) le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche, delle unità di osservazione e le regole sui rispondenti;

  4. d) i periodi di riferimento e le date di riferimento;

  5. e) i requisiti in materia di copertura geografica, le caratteristiche dettagliate del campione, compreso il sottocampionamento, a norma dell’allegato III, i periodi comuni di raccolta dei dati, le norme comuni in materia di controllo, correzione e imputazione, ponderazione, stima e stima della varianza;

  6. f) la metodologia che consente la comparabilità dei dati rilevati, che può includere, in casi debitamente giustificati, diagrammi sull’ordine delle domande al fine di conseguire, ove necessario, l’obiettivo comune di un elevato livello di comparabilità dei dati in materia di occupazione e disoccupazione nel dominio delle forze di lavoro.

2. In caso di elementi comuni a vari set di dati, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le seguenti caratteristiche tecniche dei set di dati:

  1. a) la descrizione delle variabili;

  2. b) le classificazioni statistiche;

  3. c) le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione.

3. Per i set di dati sulla disoccupazione mensile relativi al dominio delle forze di lavoro, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di descrivere le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche da trasmettere.

4.

Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Essi sono adottati almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati, salvo per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati.

Art. 8 Formati per la trasmissione di informazioni

1. Allo scopo di agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), in particolare al fine di sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi in relazione alle statistiche di cui al presente regolamento, sono stabiliti i formati tecnici.

2. I formati tecnici riguardano concetti, processi e prodotti statistici, compresi dati e metadati.

3.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i formati tecnici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati, salvo per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati.

Art. 9 Fonti dei dati e metodi

1.

Gli Stati membri rilevano i dati di cui all’articolo 1 che devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che rispettino le prescrizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 13:

  1. a) le informazioni fornite direttamente dai rispondenti;

  2. b) i dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentono la produzione di dati comparabili e conformi ai requisiti specifici applicabili, stabiliti dal presente regolamento.

I metodi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), possono comprendere stime per piccole aree, destinate a tener conto della diversità territoriale, purché soddisfino i requisiti di precisione di cui all’allegato II.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati conformemente all’articolo 13, paragrafo 5.

Art. 10 Periodicità

Gli Stati membri rilevano i dati di cui all’articolo 1 conformemente alla periodicità indicata nell’allegato IV.

Art. 11 Trasmissione dei dati e scadenze

1. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’articolo 1 alla Commissione (Eurostat) conformemente all’allegato V.

2. Per ogni set di dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), mediante canali di trasmissione sicuri, microdati pre-controllati senza identificazione diretta.

3. Per la compilazione delle statistiche mensili sulla disoccupazione devono essere trasmessi dati aggregati pre-controllati.

4. Gli Stati membri rilevano e trasmettono i dati conformemente al presente regolamento a partire dal 2021.

5. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, pubblica i dati aggregati sul sito web della Commissione (Eurostat), in modo facilmente fruibile, il più rapidamente possibile ed entro sei mesi dal termine per la trasmissione fissato per le rilevazioni annuali e infrannuali ed entro dodici mesi dal termine per la trasmissione fissato per le altre rilevazioni di dati, salvo in casi debitamente giustificati.