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Decisione (UE) 2020/2139 del Consiglio del 15 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2020/953 del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro2 («accordo»), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

L’articolo 21 dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire la gestione e corretta attuazione dell’accordo.

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 21 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto3.

2. I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La a presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020 Per il Consiglio La presidente J. Kloeckner