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Decisione (UE) 2021/12 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») è stato concluso dall’Unione mediante la decisione (UE) 2020/1351 del Consiglio il 30 gennaio 2020 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

L’articolo 166 dell’accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di recesso.

L’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo prevede l’applicazione dei dazi doganali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione alle merci trasportate in Irlanda del Nord che sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione. Le merci non a rischio non sono soggette ai dazi doganali oppure sono soggette ai dazi doganali applicabili nel Regno Unito.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, tutte le merci trasportate in Irlanda del Nord devono essere considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione. Per le merci trasportate in Irlanda del Nord per poter essere considerate «non a rischio» secondo questa definizione, è necessario che sia accertato che tali merci non subiranno trasformazioni commerciali e soddisferanno i criteri stabiliti dal comitato misto.

I criteri in base ai quali le merci non sono oggetto di trasformazione commerciale dovrebbero rispettare il fatto che, a norma dell’articolo 4 del protocollo, l’Irlanda del Nord fa parte del territorio doganale del Regno Unito. Essi dovrebbero rispecchiare l’impegno delle parti del protocollo a che l’attuazione del protocollo incida il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.

Le merci trasportate in Irlanda del Nord possono essere considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione se la differenza tariffaria è pari a zero o se è altrimenti garantito che gli operatori economici non sono incentivati a spedire merci in Irlanda del Nord unicamente in ragione della tariffa doganale applicabile.

È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Art. 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente S. Schulze