Decisione (UE) 2020/2186 del Consiglio del 17 dicembre 2020 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alle modalità di lavoro pratiche relative all’esercizio dei diritti dei rappresentanti dell’Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, il 30 gennaio 2020 l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
L’articolo 166 dell’accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall’accordo medesimo. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante dell’accordo di recesso.
L’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sancisce il diritto dell’Unione di presenziare alle attività del Regno Unito connesse all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal protocollo, così come alle attività connesse all’attuazione e all’applicazione dell’articolo 5 dello stesso. Esso stabilisce specificamente il diritto di chiedere alle autorità del Regno Unito che forniscano informazioni relative a tali attività e che procedano ai controlli.
L’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo prevede l’adozione di una decisione del comitato misto che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all’esercizio dei diritti concessi dal protocollo a tale riguardo. Tali modalità di lavoro dovrebbero assicurare che i rappresentanti dell’Unione possano effettivamente esercitare i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
La presenza dell’Unione prevista dal protocollo deve tenere conto della situazione peculiare dell’isola d’Irlanda e i diritti dei rappresentanti dell’Unione dovrebbero essere esercitati tenendo debitamente conto del rispetto della sovranità di uno Stato estero, così come, in particolare, dell’accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso riguardo alle modalità di lavoro pratiche relative all’esercizio dei diritti dei rappresentanti dell’Unione di cui all’articolo 12 del protocollo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente S. Schulze