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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2219 della Commissione del 22 dicembre 2020 relativa all’equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9590] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio1, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

vista la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio2, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

La direttiva 2008/72/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all’interno dell’Unione dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

La direttiva 2008/90/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all’interno dell’Unione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace tali direttive.

Il diritto dell’Unione, comprese le direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE, si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020 conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare all’articolo 126 e all’articolo 127, paragrafo 1.

In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito siano riconosciuti equivalenti ai rispettivi materiali prodotti nell’Unione e conformi alle direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE.

Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione che recepisce tali direttive non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito e conformi alla suddetta legislazione del Regno Unito sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell’Unione per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.

È pertanto opportuno stabilire che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito sono equivalenti sotto tali aspetti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, a condizione che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell’Unione conformemente a tale direttiva per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.

È pertanto opportuno stabilire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione conformemente alla direttiva 2008/90/CE, a condizione che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

La presente decisione non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi

Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito3 sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

Art. 2 Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

Art. 3 Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione