Decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio del 22 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall’Unione a norma dell’accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, il 30 gennaio 2020 l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, l’elenco comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell’Unione e di diritto internazionale pubblico. L’elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
L’Unione e il Regno Unito hanno proposto di comune accordo cinque candidati per l’incarico di presidente del collegio arbitrale e hanno proposto ciascuno dieci nominativi per gli incarichi di membro del collegio arbitrale.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto.
È inoltre opportuno stabilire una riserva composta da esperti disposti e idonei a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell’accordo di recesso e che possono essere contattati al fine di mantenere aggiornato l’elenco di 25 personalità per quanto riguarda i nominativi proposti dall’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso per quanto rigarda lo stabilimento di un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso:
a) si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione, e
b) è quella di sostenere l’acclusione al verbale della riunione del comitato misto di una nota in cui sono stabilite le procedure per la futura nomina di presidenti nell’elenco di presidenti per il collegio arbitrale previsto dall’accordo di recesso, come allegata alla presente decisione.
Art. 2
Un elenco di riserva delle personalità che potrebbero essere proposte in futuro dall’Unione per colmare eventuali posti vacanti nell’elenco di 25 personalità di cui all’articolo 1 è stabilito in conformità all’allegato.
Art. 3
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth