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Decisione (UE) 2021/486 del Consiglio del 15 marzo 2021 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell’allegato III dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli orientamenti contenuti nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, compresa l’Intesa settoriale sui crediti all’esportazione relativi agli aeromobili civili («intesa settoriale per gli aeromobili») contenuta nel suo allegato III, si applicano nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Ai sensi dell’articolo 28 dell’intesa settoriale per gli aeromobili, le proposte di linea comune devono essere inviate al segretariato dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

La pandemia di COVID-19 e la conseguente recessione economica hanno avuto un grave impatto sul settore dell’aviazione civile, le cui attività sono compromesse dai problemi di liquidità a breve termine degli operatori aerei e degli acquirenti di nuovi aeromobili e motori. Alla luce dell’attuale recessione economica e della sua evoluzione e al fine di ridurne la gravità dell’impatto, è opportuno che l’Unione proponga una linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale per gli acquirenti di aeromobili e motori nuovi («proposta di linea comune»).

Conformemente alla parte 4, sezione 3, dell’intesa settoriale per gli aeromobili, i partecipanti all’intesa settoriale per gli aeromobili sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in merito alla proposta di linea comune.

La proposta di linea comune consentirebbe agli acquirenti di aeromobili nuovi quali definiti all’articolo 8, lettera a), punto 1), dell’intesa settoriale per gli aeromobili e agli acquirenti di motori di riserva e pezzi di ricambio definiti all’articolo 20, lettere a), b) e c), della stessa di differire il rimborso del capitale del prestito a 12 mesi dopo la consegna dei beni acquistati o, se sono soddisfatte determinate condizioni, a 18 mesi dopo la consegna dei beni acquistati.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alla proposta di linea comune nella procedura scritta tra i partecipanti all’intesa settoriale per gli aeromobili, poiché la proposta di linea comune, una volta adottata, sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta tra i partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell’allegato III dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale si basa sul progetto di proposta di linea comune2.

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias