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Decisione di esecuzione (UE) 2021/262 della Commissione del 17 febbraio 2021 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea talune spese sostenute dal Regno Unito nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2021) 895] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l’articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni.

Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione, ma non lo ha fatto.

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità del diritto dell’Unione.

Alla luce delle verifiche effettuate e dell’esito del dialogo bilaterale, una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA.

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA. Tali importi non riguardano spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche.

Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione dalla presente decisione dovrebbero tenere conto anche di eventuali riduzioni e sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento.

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità al diritto dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione al Regno Unito in una relazione di sintesi2.

La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pendenti alla data del 31 gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti del Regno Unito e dichiarate a titolo del FEAGA sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.

Art. 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione