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Decisione di esecuzione (UE) 2021/431 della Commissione del 10 marzo 2021 che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale [notificata con il numero C(2021) 1490] (I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri1, in particolare l’articolo 11 bis,

Il regolamento (CE) n. 862/2007 impone agli Stati membri di trasmettere statistiche sull’immigrazione nei loro territori e l’emigrazione da tali territori, sulla cittadinanza e il paese di nascita delle persone con dimora abituale nei loro territori e sui relativi procedimenti e procedure amministrativi e giudiziari.

Conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione può concedere agli Stati membri deroghe temporanee sulla base di richieste giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali al fine di rispettare pienamente tale regolamento.

Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia hanno presentato richieste di deroghe temporanee.

Le informazioni fornite alla Commissione in merito a tali richieste indicano che esse sono giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri interessati al fine di rispettare i nuovi requisiti statistici del regolamento (CE) n. 862/2007 introdotti dal regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

È quindi opportuno concedere le deroghe richieste a Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia.

I progressi compiuti dagli Stati membri interessati nella realizzazione di tali adeguamenti significativi sarebbero monitorati dalla Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi elencati.

Art. 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione