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Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,

Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.

Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4.

Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri in relazione all’attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.

Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all’articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico6, in particolare all’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo7 e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.

Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea8.

Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.

Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 20069, svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l’assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.

Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.

Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».

Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.

In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l’Unione europea nella sua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, che rivestono un’importanza particolare per le politiche comunitarie.

Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatori economici.

Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.

Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l’autorità statistica comunitaria all’interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l’imparzialità e un’elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall’articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea10.

Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati11, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati12.

Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l’accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.

La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell’SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.

Nell’interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l’accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l’elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.

L’uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale13, e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale14.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione15.

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio16, nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio17, e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio18. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici19, e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici20, dovrebbero continuare ad applicarsi.

Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

Art. 2 Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

  1. a) «indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;

  2. b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

  3. c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;

  4. d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

  5. e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

  6. f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

  2. 2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

  3. 3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

  4. 4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica;

  5. 4 bis) «dati»: qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni sulle unità osservate;

  6. 4 ter) «metadati»: qualsiasi informazione che definisce e descrive dati e processi;

  7. 4 quater) «titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che ha il diritto, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile, e la capacità di gestire e mettere a disposizione i dati ottenuti nell’ambito della propria attività;

  8. 5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;

  9. 5 bis) «fonte di dati»: una fonte che fornisce dati pertinenti e necessari, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;

  10. 5 ter) «accesso ai dati»: il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica, di altre autorità nazionali o della Commissione (Eurostat), di dati forniti o messi a disposizione da un titolare dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi;

  11. 6) «unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

  12. 7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica;

  13. 8) «uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di analisi e risultati statistici da parte delle autorità statistiche, anche per la ricerca e le attività scientifiche o per la costituzione di basi di campionamento;

  14. 9) «identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

  15. 10) «identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta;

  16. 11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria;

  17. 12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria.

Capo II. Governance statistica

Art. 4 Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Art. 5 Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

1.

L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1, (l'«INS») funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.

2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.

3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Art. 5 bis Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali

1. All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento.

2. A tale fine, l'organo di vertice degli INS:

  1. a) è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;

  2. b) è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;

  3. c) agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;

  4. d) è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;

  5. e) pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;

  6. f) coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

  7. g) elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e

  8. h) rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.

3. Ogni Stato membro garantisce che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dall'organo di vertice dell'INS.

4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli INS e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi per la revoca della nomina dell'organo di vertice degli INS o il suo trasferimento a un'altra posizione non devono mettere a rischio l'indipendenza professionale.

5. Ogni Stato membro può istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee. L'organo di vertice degli INS e, se del caso, i responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di selezione, trasferimento e revoca della nomina dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

Art. 6 Commissione (Eurostat)

1. Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».

2. A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza nell'assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti.

3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Ogni istituzione o organismo che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

Art. 6 bis Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1. Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posta sotto la direzione di un direttore generale.

2. La Commissione garantisce che la procedura di selezione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

3. Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo o altri istituzioni, organismi, uffici o agenzie.

4. Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica. Il direttore generale di Eurostat pubblica una relazione annuale.

Art. 7 Comitato del sistema statistico europeo

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2. Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).

3. Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.

4. La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:

  1. a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti;

  2. b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;

  3. c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta;

  4. d) questioni riguardanti il segreto statistico;

  5. e) l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e

  6. f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Art. 8 Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

Art. 9 Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.