diritto.io

Decisione (PESC) 2021/487 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica e proroga la decisione (PESC) 2018/653 relativa all’installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Ai fini delle operazioni di gestione civile delle crisi, è opportuno soddisfare le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi.

Il 26 aprile 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/653 relativa all’installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi1.

L’articolo 6 della decisione (PESC) 2018/653 prevede un riesame inteso a valutare l’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione riguardo all’importo ritenuto necessario per soddisfare le richieste delle missioni civili di politica di sicurezza e di difesa comune e per tener conto dell’evolversi delle esigenze di tali missioni, di altri interventi operativi dell’Unione e dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e la Commissione europea hanno proceduto a una valutazione. Il risultato di tale riesame, discusso e concordato in seno ai pertinenti organi preparatori del Consiglio nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020, è stato che non era necessario rivedere l’importo di riferimento finanziario.

A norma dell’articolo 7 della decisione (PESC) 2018/653, che prevede la possibilità per il Consiglio di decidere di prorogare tale decisione, l’alto rappresentante e la Commissione hanno raccomandato, nella loro relazione semestrale al Consiglio, che la decisione (PESC) 2018/653 dovrebbe essere prorogata di 18 mesi, compreso un periodo di sei mesi per la chiusura amministrativa e finanziaria della capacità di deposito istituita da detta decisione.

L’alto rappresentante e la Commissione devono effettuare i preparativi necessari in vista dei futuri regimi di deposito e presentare la loro raccomandazione iniziale al Consiglio entro il giugno 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2018/653 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «5. L’Agenzia svedese per le emergenze civili assicura la piena capacità operativa del deposito fino a che la presente decisione cessa di produrre effetti. Le modalità dettagliate del caso sono concordate tra l’Agenzia svedese per le emergenze civili, il comandante dell’operazione civile e i servizi competenti della Commissione. 6. Il gestore della capacità di deposito assicura una transizione e un passaggio di consegne senza discontinuità verso il futuro regime di deposito, secondo le istruzioni del comandante dell’operazione civile e dei servizi competenti della Commissione.»;

  2. 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione della presente decisione per il periodo di 54 mesi successivo alla data di conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 3 è di 46197384,22 EUR.»;

  3. 3) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Entrata in vigore e cessazione degli effetti La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti 54 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 4, paragrafo 3.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles