Decisione (UE) 2021/660 della Commissione del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2021) 2693]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni1, in particolare l'articolo 53, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali2, in particolare l'articolo 76, primo comma,
La decisione (UE) 2020/4913, modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2020/1573 della Commissione4, concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 30 aprile 2021.
Il 3 marzo 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una nuova proroga dell'esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto.
Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che le relative importazioni, seppure in calo, rimangono significative. Nonostante l'inizio della vaccinazione in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA di cui alla decisione (UE) 2020/491.
Di conseguenza è opportuno prorogare anche il termine per la presentazione della comunicazione, da parte degli Stati membri, relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2020/491.
Il 25 marzo 2021 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (UE) 2020/491 è così modificata:
1) all'articolo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;
2) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione