diritto.io

Decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione del 27 aprile 2021 che istituisce il programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell’acquacoltura a partire dal 2022

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma,

A norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca.

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 impone alla Commissione di elaborare un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca (programma pluriennale dell’Unione).

Il programma pluriennale dell’Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali, definisce un elenco dettagliato di requisiti in materia di dati per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali e socioeconomici, stila l’elenco delle campagne obbligatorie in mare e fissa le soglie per la raccolta dei dati. Il programma pluriennale dell’Unione per il periodo 2020-2021 è stato adottato con la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione3 e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione4. Entrambe le decisioni scadono il 31 dicembre 2021.

La presente decisione stabilisce pertanto le modalità dettagliate di raccolta e gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004 a decorrere dal 1o gennaio 2022.

La Commissione ha consultato i gruppi di coordinamento regionale competenti e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1004.

La presente decisione deve essere letta in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) [2021/1168 della Commissione5 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 e stabilisce l’elenco delle campagne obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 a decorrere dal 1o gennaio 2022. Essa stabilisce inoltre le zone delle regioni marine ai fini della raccolta dei dati di cui all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1004.

Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione delegata (UE) 2019/910 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca a decorrere dal 2022, che contiene l’elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004, figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen