Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
È necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio4. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre, il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6 ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dati relativi alla pesca degli Stati membri.
In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non appartenenti all’Unione, quest’ultima deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.
Il presente regolamento mira a stabilire le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi al settore della pesca.
Il quadro per la raccolta dei dati dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che comprendono la protezione dell’ambiente marino, la gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, il raggiungimento di un buono stato ecologico nell’ambiente marino entro il 2020, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Le norme stabilite nel presente regolamento per quanto concerne la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici dovrebbero applicarsi anche ai dati relativi al settore della pesca, la cui raccolta è prescritta da altri atti giuridici dell’Unione, tra i quali i regolamenti (CE) n. 1921/20068, (CE) n. 295/20089, (CE) n. 762/200810, (CE) n. 216/200911, (CE) n. 217/200912, (CE) n. 218/200913, (UE) n. 1236/201014, (UE) n. 1343/201115 e (UE) 2016/233616 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2000/60/CE17, 2008/56/CE e 2009/147/CE18 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2347/200219, (CE) n. 812/200420, (CE) n. 1967/200621, (CE) n. 1100/200722 e (CE) n. 1006/200823 del Consiglio, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio24, la decisione 2010/717/UE del Consiglio25 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione26.
Tuttavia, per evitare duplicazioni, laddove i dati in materia di pesca sono raccolti e gestiti in conformità delle norme stabilite in altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (CE) n. 1224/200927 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio28, il presente regolamento dovrebbe stabilire unicamente le norme per l’uso e la trasmissione di tali dati.
Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio30.
Per quanto riguarda la conservazione, il trattamento e lo scambio di dati, è opportuno assicurare in ogni momento e a tutti i livelli che siano rispettati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio32.
A fini di chiarezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una serie di definizioni.
La definizione di «regioni marine» dovrebbe essere basata su considerazioni scientifiche.
Il presente regolamento dovrebbe consentire all’Unione e agli Stati membri di realizzare gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tal fine è necessario un programma pluriennale dell’Unione per coordinare le attività di raccolta dati di tutti gli Stati membri. È opportuno definire i requisiti e i criteri essenziali per l’elaborazione di tale programma pluriennale dell’Unione nonché le consultazioni che devono precederne l’adozione.
È opportuno identificare i bisogni in materia di dati degli utilizzatori finali di dati scientifici e precisare i dati da raccogliere a norma del presente regolamento. Tali dati dovrebbero comprendere dati sull’ecosistema relativi all’impatto della pesca e dati sulla sostenibilità dell’acquacoltura, nonché dati socioeconomici sulla pesca e l’acquacoltura.
Per motivi di semplificazione e razionalizzazione, i dati da raccogliere dovrebbero essere selezionati sulla base di esigenze chiaramente motivate da parte degli utenti di dati scientifici, tenendo conto della rilevanza scientifica e dell’utilità di tali dati.
I dati raccolti dovrebbero consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013, quali il tasso di mortalità per pesca e la biomassa dello stock riproduttore. Essi dovrebbero anche consentire di colmare le lacune nella copertura dei dati relativi alla flotta peschereccia e di ridurre il numero di stock con carenza di dati in talune regioni.
È importante raccogliere dati biologici sulla pesca ricreativa laddove vi è un impatto potenzialmente significativo sullo stato dello stock per consentire di instaurare le modalità di gestione e conservazione basate sugli ecosistemi necessarie per attuare la politica comune della pesca, nonché per migliorare la valutazione degli stock.
Al fine di mantenere, adeguare o ritirare le misure di emergenza e altre misure basate sul principio di precauzione, sono di solito necessarie ulteriori informazioni. Ove possibile, la priorità dovrebbe essere accordata alla raccolta dei dati necessari per la valutazione delle misure imposte sulla base del principio di precauzione.
Alla luce dell’evoluzione dello stato delle risorse della pesca nel tempo, è necessario costruire e mantenere serie temporali di dati per consentire un monitoraggio scientifico efficace a lungo termine di tali risorse.
Le campagne di ricerca a mare rappresentano un metodo importante per la raccolta di dati biologici. In considerazione della loro importanza nelle regioni marine dove gli stock sono condivisi, è opportuno che a livello di Unione sia effettuato un numero sufficiente di campagne di ricerca a mare obbligatorie.
Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale dell’Unione a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero descrivere le loro principali attività di raccolta dati nella sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 508/2014, integrata da un piano di lavoro per la raccolta dati in conformità dell’articolo 21 dello stesso regolamento. È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti relativi al contenuto di tali piani di lavoro.
È opportuno descrivere in che modo gli Stati membri dovrebbero procedere e gli aspetti di cui dovrebbero tenere conto nel definire i metodi di raccolta dati nei loro piani di lavoro nazionali. Al fine di garantire un’attuazione efficace e uniforme del presente regolamento da parte degli Stati membri è inoltre necessario stabilire i requisiti fondamentali per quanto riguarda le modalità del coordinamento nazionale, i diritti dei rilevatori di dati e gli obblighi dei comandanti dei pescherecci.
A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione deve approvare i programmi operativi e i piani di lavoro nazionali degli Stati membri nonché le relative modifiche. A norma dell’articolo 22 di detto regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la loro approvazione.
È opportuno che la Commissione valuti i piani di lavoro previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), al fine di garantirne la conformità ai requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento.
Ai fini della verifica dell’attuazione delle attività di raccolta dati da parte degli Stati membri, è necessario stabilire, per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, un formato standardizzato, chiaramente definito, che riduca l’onere amministrativo.
È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri piani di lavoro per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.
Tenuto conto dell’obiettivo della politica comune della pesca di promuovere la responsabilizzazione degli Stati membri e una più fattiva partecipazione degli utilizzatori finali di dati scientifici alla raccolta dei dati, è opportuno rafforzare e ampliare il coordinamento regionale, passando dal sistema attuale, che prevede un’unica riunione, a un processo permanente coordinato da gruppi di coordinamento regionale per ciascuna regione marina. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero mirare a cooperare con le parti interessate pertinenti, inclusi i paesi terzi.
Questi gruppi di coordinamento regionale dovrebbero essere incaricati di sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per consentire di rafforzare ulteriormente l’affidabilità dei pareri scientifici.
I gruppi di coordinamento regionale dovrebbero altresì mirare a sviluppare e porre in essere banche dati regionali e avviare tutte le misure preparatorie necessarie per raggiungere tale obiettivo.
È importante trarre il massimo vantaggio dai dati per la gestione sostenibile della pesca e per la valutazione e il monitoraggio di stock ed ecosistemi, compresi i dati relativi all’obbligo di sbarco.
Le modalità della raccolta dei dati dovrebbero essere definite dagli Stati membri; tuttavia, affinché sia possibile combinare in modo adeguato i dati a livello regionale, gli Stati membri dovrebbero concordare a tale livello i requisiti minimi relativi alla qualità, copertura e compatibilità dei dati, tenendo conto del fatto che in alcune regioni i bacini sono gestiti in comune con i paesi terzi. Una volta raggiunto un accordo generale sulla metodologia a livello regionale, i gruppi di coordinamento regionale dovrebbero presentare, sulla base di tale accordo, un progetto di piano di lavoro per l’approvazione da parte della Commissione.
La normativa dell’Unione non dovrebbe più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sostituire le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati con la descrizione del processo con cui tali metodi saranno definiti. Tale processo dovrebbe sostanzialmente consistere nella cooperazione tra Stati membri e utilizzatori dei dati nell’ambito dei gruppi di coordinamento regionale e nella convalida da parte della Commissione attraverso l’approvazione di piani di lavoro presentati dagli Stati membri.
I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate. È opportuno che i dati che non consentono un’identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi senza restrizioni, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali della gestione della pesca. A tal fine è opportuno considerare parte interessata diversa da un utilizzatore finale di dati scientifici qualsiasi persona o organismo che esprima un tale interesse.
I pareri scientifici relativi alla gestione delle risorse alieutiche richiedono il trattamento di dati dettagliati per rispondere ai bisogni dei responsabili della gestione della pesca. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione i dati necessari all’analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo.
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario garantire che i dati pertinenti e le metodologie con cui sono ottenuti siano messi tempestivamente a disposizione degli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e di tutte le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto vigente dell’Unione.
Per dare piena attuazione all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero predisporre processi e tecnologie elettroniche adeguate che consentano di garantire la disponibilità dei dati e di cooperare con altri Stati membri, la Commissione e gli utilizzatori finali di dati scientifici allo sviluppo di sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33. È altresì opportuno garantire la diffusione delle informazioni a livello nazionale e di Unione. In tutti i casi, è opportuno predisporre idonee garanzie, quali un maggiore livello di aggregazione o l’anonimizzazione dei dati, nel caso in cui questi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili, tenuto conto delle finalità del trattamento, della natura dei dati e dei rischi potenziali connessi al trattamento di dati personali.
È necessario garantire che i dati siano trasmessi tempestivamente e in formato standardizzato, con sistemi di codifica chiari, agli utilizzatori finali di dati scientifici, i quali devono poter offrire in tempo utile la consulenza necessaria a consentire una pesca sostenibile. È opportuno garantire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di ricevere i dati entro un certo termine.
Al fine di migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la politica comune della pesca, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell’ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.
Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e tenere informati quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d’interesse per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono il CSTEP e i consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla definizione di un elenco dettagliato di requisiti in materia di dati ai fini della raccolta di dati a norma del presente regolamento nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201634. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l’approvazione del progetto di piani di lavoro regionali presentati dai gruppi di coordinamento regionale, nonché per quanto concerne le procedure, gli accordi di ripartizione dei costi per la partecipazione a campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta di dati e il formato e i calendari per la presentazione e l’approvazione di tali piani di lavoro regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio35.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l’istituzione, nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione, di un elenco di campagne di ricerca a mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali non è obbligatorio raccogliere dati o condurre campagne di ricerche a mare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento al fine di stabilire le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, e a stabilire misure di protezione, ove opportuno, nel caso che tali sistemi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un quadro unionale per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il regolamento (CE) n. 199/2008 dovrebbe essere abrogato. È opportuno tuttavia prevedere misure transitorie per quanto riguarda i programmi nazionali già approvati e il programma pluriennale dell’Unione attualmente in vigore,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca previsti all’articolo 25 del regolamento summenzionato.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti solo se non esiste alcun obbligo di raccoglierli in virtù di atti giuridici dell’Unione diversi da quello di cui al presente regolamento.
3. Per i dati necessari alla gestione della pesca che sono raccolti in applicazione di altri atti giuridici dell’Unione, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia di uso e trasmissione di tali dati.
Art. 2 Protezione dei dati
Ove pertinente, il trattamento, la gestione e l’uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento rispettano e lasciano impregiudicati la direttiva 95/46/CE e i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per:
1) «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;
2) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
3) «regione marina»: una zona geografica indicata all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 11;
4) «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
5) «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;
6) «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
7) «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
8) «osservatore scientifico»: una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all’attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati;
9) «dati scientifici»: i dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento.
Capo II. Raccolta e gestione dei dati nell’ambito dei programmi pluriennali dell’unione
Sezione 1. Programmi pluriennali dell’Unione
Art. 4 Elaborazione di un programma pluriennale dell’Unione
1.
La Commissione elabora un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità del contenuto e dei criteri di cui all’articolo 5.
La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), mediante atti delegati a norma dell’articolo 24.
La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2. Prima dell’adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta i gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9, il CSTEP e ogni altro organismo scientifico appropriato di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Art. 5 Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione
1. Il programma pluriennale dell’Unione definisce:
a) un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare;
c) le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare.
2. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono:
a) dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque unionali ed extra-unionali nell’ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell’Unione, compresi l’anguilla e il salmone in pertinenti acque interne, nonché altre specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire un approccio ecosistemico alla gestione e alla conservazione della pesca necessario per attuare la politica comune della pesca;
b) dati per consentire di valutare l’impatto delle attività di pesca dell’Unione sull’ecosistema marino nelle acque extra-unionali, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dal diritto unionale o internazionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini, incluse le aree marine vulnerabili, e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;
c) dati sull’attività dei pescherecci dell’Unione nelle acque extra-unionali, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell’Unione;
d) dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell’Unione;
e) dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura marina per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;
f) dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.
3. Inoltre, i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), possono includere dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura di acqua dolce per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale.
4. Ai fini dell’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione, la Commissione tiene conto:
a) dei bisogni di informazioni per la gestione e l’efficace attuazione della politica comune della pesca, al fine di raggiungerne gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali informazioni devono anche consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 di detto regolamento;
b) della necessità di dati pertinenti, completi e affidabili ai fini delle decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, ivi comprese le specie e gli habitat vulnerabili;
c) della necessità e della pertinenza dei dati per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura a livello di Unione, tenendo conto del carattere prevalentemente locale dei suoi impatti;
d) della necessità di sostenere le valutazioni d’impatto delle misure politiche;
e) dei costi e benefici, prendendo in considerazione le soluzioni più efficaci sul piano dei costi per raggiungere l’obiettivo di raccolta dei dati;
f) della necessità di evitare interruzioni delle serie temporali esistenti;
g) della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, conformemente all’articolo 1;
h) se del caso, della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati;
i) delle specificità regionali e degli accordi regionali conclusi nei gruppi di coordinamento regionali
j) degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri;
k) della copertura spaziale e temporale delle attività di raccolta di dati.
5. L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, al fine di conseguirne gli obiettivi definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
b) i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale;
c) i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione;
d) i bisogni di informazioni per il monitoraggio delle variabili ecosistemiche;
e) i bisogni di informazioni per una copertura adeguata delle aree di distribuzione degli stock;
f) la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca a mare; e
g) la necessità di evitare interruzioni delle serie temporali.
6. Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la partecipazione di vari Stati membri alle campagne di ricerca a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini del totale ammissibile di catture disponibile per l’Unione per gli stock interessati. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale partecipazione è stabilita in funzione della quota relativa degli Stati membri in questione in termini di sfruttamento totale dello stock in questione.
7. Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini di totale di catture ammissibili dello stock in questione a disposizione dell’Unione. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale soglia è stabilita in funzione della quota relativa dello Stato membro in questione in termini di sfruttamento dello stock in questione. Per quanto concerne i settori dell’acquacoltura e della trasformazione, tali soglie sono proporzionali alla dimensione di tali settori di uno Stato membro.
Sezione 2. Attuazione del programma pluriennale dell’Unione da parte degli Stati membri
Art. 6 Piani di lavoro nazionali
1. Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un piano di lavoro redatto in conformità del programma pluriennale dell'Unione («piano di lavoro nazionale»). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10. Se la valutazione indica che il piano di lavoro nazionale non è conforme al presente articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.
3. I piani di lavoro nazionali contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi:
a) i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell’Unione;
b) la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;
c) la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali di dati scientifici;
d) il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un’adeguata qualità dei dati in conformità dell’articolo 14;
e) il formato e la data entro la quale i dati devono essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, tenendo conto delle esigenze indicate dagli utilizzatori finali di dati scientifici, se note;
f) gli accordi di cooperazione e coordinamento a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e
g) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.
4. Nel preparare il proprio piano di lavoro nazionale ciascuno Stato membro, nell’ambito dei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9, coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri e coopera con essi, in particolare quelli della stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati. In questo processo gli Stati membri si adoperano altresì per coinvolgere le parti interessate al livello adeguato. Ove opportuno, tale cooperazione e tale coordinamento possono avvenire anche fuori dall’ambito dei gruppi di coordinamento regionale.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e i calendari per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 7 Corrispondenti nazionali
1. Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione. Il corrispondente nazionale funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l’attuazione dei piani di lavoro nazionali.
2. Inoltre, il corrispondente nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a) coordina la preparazione della relazione annuale di cui all’articolo 11;
b) garantisce la trasmissione delle informazioni all’interno dello Stato membro; e
c) coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.
3. Se più organismi di uno Stato membro partecipano all’attuazione del piano di lavoro nazionale, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori.
4. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio corrispondente nazionale disponga di un mandato sufficiente per rappresentare il rispettivo Stato membro nei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.
Art. 8 Cooperazione all’interno dell’Unione
Gli Stati membri cooperano e coordinano le proprie azioni al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei metodi di raccolta dei dati, nell’ottica di migliorare le proprie attività di raccolta dei dati.
Art. 9 Coordinamento e cooperazione regionali
1. Come previsto all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dati con gli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina.
2. Onde agevolare il coordinamento regionale, gli Stati membri interessati istituiscono per ogni regione marina gruppi di coordinamento regionale.
3. I gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per migliorare ulteriormente l’affidabilità dei pareri scientifici. A tale scopo i gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare banche dati a livello regionale.
4. I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti nominati dagli Stati membri, tra cui i corrispondenti nazionali, e dalla Commissione.
5. I gruppi di coordinamento regionale definiscono e concordano le norme procedurali applicabili alle loro attività.
6. I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni marine.
7. I rappresentanti dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici, tra cui gli organismi scientifici di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le organizzazioni regionali per la pesca, i consigli consultivi e i paesi terzi sono invitati ad assistere alle riunioni dei gruppi di coordinamento regionale in qualità di osservatori, ove necessario.
8. I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare progetti di piani di lavoro regionali, compatibili con il presente regolamento e con il programma pluriennale dell’Unione. Tali progetti di piani di lavoro regionali possono includere le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 5, strategie di campionamento coordinate a livello regionale, nonché le condizioni per la trasmissione dei dati alle banche dati regionali. Possono altresì contenere disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare.
9. Una volta elaborato un progetto di piano di lavoro regionale, lo Stato membro interessato lo trasmette alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. Quest’ultima può approvare un progetto di piano di lavoro regionale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione tiene conto, ove opportuno, della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all’articolo 10. Se tale valutazione indica che un progetto di piano di lavoro regionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare al progetto di piano di lavoro. Gli Stati membri interessati presentano in seguito alla Commissione un progetto di piano regionale di lavoro riveduto.
10. Si considera che un piano di lavoro regionale sostituisca o integri le parti corrispondenti dei piani di lavoro nazionali di ciascuno Stato membro interessato.
11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, le disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta dei dati, e il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione dei piani di lavoro regionali di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Art. 10 Valutazione dei piani di lavoro da parte del CSTEP
Il CSTEP valuta i piani di lavoro nazionali e i progetti di piani di lavoro regionali di cui agli articoli 6 e 9. Nell’ambito di tale attività, esso prende in considerazione:
a) la conformità dei piani di lavoro e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 6 e 9; e
b) la rilevanza scientifica dei dati contemplati nei piani di lavoro per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.
Art. 11 Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sull’esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2. Conformemente all’articolo 10, il CSTEP valuta:
a) l’esecuzione dei piani di lavoro nazionali; e
b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.
3. La Commissione valuta l’attuazione dei piani di lavoro nazionali tenendo conto:
a) della valutazione del CSTEP; e
b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui l’Unione è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti.