Decisione (UE) 2021/964 del Consiglio del 26 maggio 2021 relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Honduras sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea». Il piano d’azione di cui a tale comunicazione («piano d’azione FLEGT») invocava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione FLEGT sono state adottate nell’ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005.
Conformemente alla decisione (UE) 2020/2185 del Consiglio2, l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Honduras sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») è stato firmato il 23 febbraio 2021, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Honduras sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 31 dell’accordo4.
Art. 3
L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell’Unione.
Art. 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, conformemente all’articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio5, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021 Per il Consiglio Il presidente M. do C. Antunes