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Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio del 3 giugno 2021 che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC2.

L’11 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/7923, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC e proroga la missione fino al 14 giugno 2021.

Nel contesto della revisione strategica dell’EULEX KOSOVO, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che la missione debba essere prorogata fino al 14 giugno 2023 e che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE debba essere trasferito all’ufficio dell’Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.

È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.

In considerazione della particolare natura delle attività dell’EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare nella presente decisione l’importo previsto a copertura del sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l’esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC.

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

  1. 1) all’articolo 3 è aggiunta la frase seguente: «Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE è trasferito all’ufficio dell’Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.»;

  2. 2) l’articolo 16 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2021 fino al 14 giugno 2023 è di 173693683 EUR, di cui l’importo destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO per l’attuazione del suo mandato in Kosovo è di 57900000 EUR e l’importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 115793683 EUR. La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell’amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l’importo di 115793683 EUR. Alla convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio4). L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

    2. b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. A eccezione degli importi di cui al paragrafo 1, relativi al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l’EULEX KOSOVO è responsabile dell’esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l’EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;

  3. 3) all’articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2023.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente P. N. Santos