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Decisione (UE) 2021/991 del Consiglio del 7 giugno 2021 relativa al regime dei«dazi di mare»nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Le disposizioni del trattato che si applicano alle regioni ultraperiferiche francesi non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o da altri Stati membri. L’articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell’esistenza di vincoli permanenti che incidono sulla loro situazione economica e sociale.

È opportuno adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. Le misure specifiche devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Gli svantaggi concorrenziali delle regioni ultraperiferiche francesi sono menzionati all’articolo 349 del trattato: grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti. Questi vincoli permanenti comportano per le regioni ultraperiferiche francesi una dipendenza dalle materie prime e dall’energia, l’obbligo di costituire scorte maggiori, una dimensione ridotta del mercato locale associata a un basso livello di attività di esportazione ecc. L’insieme di tali svantaggi concorrenziali si traduce in un aumento dei costi di produzione e quindi il prezzo di costo dei prodotti fabbricati localmente, in assenza di misure specifiche, sarebbe meno competitivo rispetto al prezzo di quelli provenienti dall’esterno, anche tenendo conto dei costi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche francesi. Si metterebbe quindi a repentaglio il mantenimento di una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l’industria locale migliorandone la competitività.

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio2, per ristabilire la competitività dei prodotti fabbricati localmente, autorizza la Francia ad applicare fino al 30 giugno 2021 esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per taluni prodotti di cui esiste una produzione locale nelle regioni ultraperiferiche della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte e della Riunione, dato che importazioni significative di tali prodotti potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e costi supplementari potrebbero comportare un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno. L’allegato della decisione precitata contiene l’elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d’imposta. A seconda del prodotto, la differenza di imposizione non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti.

La Francia ha chiesto di poter mantenere, dopo il 1o luglio 2021, un regime analogo a quello previsto nella decisione n. 940/2014/UE. Secondo la Francia, sebbene gli svantaggi concorrenziali sussistano, il regime di imposizione stabilito dalla decisione n. 940/2014/UE ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali, non ha perturbato il commercio estero e non ha comportato una sovracompensazione dei costi supplementari sostenuti dalle imprese.

Per ciascuna delle cinque regioni ultraperiferiche interessate (Guadalupe, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione), la Francia ha inviato alla Commissione una serie di elenchi di prodotti per i quali intende applicare un’aliquota di imposizione differenziata pari al massimo a 20 o 30 punti percentuali, a seconda che si tratti o no di prodotti fabbricati localmente. La regione ultraperiferica francese di Saint Martin non è interessata dalla richiesta.

La presente decisione attua le disposizioni dell’articolo 349 del trattato e autorizza la Francia ad applicare un’aliquota d’imposizione differenziata ai prodotti per i quali sia stato dimostrato, innanzitutto, che esiste una produzione locale, in secondo luogo che esistono importazioni significative di tali prodotti (anche provenienti dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, che vi sono costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente. L’aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati.

Nei casi in cui la quota di mercato della produzione locale è inferiore al 5 % o se la quota delle importazioni è inferiore al 10 %, sono state richieste prove supplementari per dimostrare, in tutto o in parte, le seguenti circostanze: l’esistenza di produzioni ad alto impiego di manodopera, di produzioni emergenti o destinate ad integrare la gamma esistente per diversificare la produzione di un’impresa, di produzioni strategiche per lo sviluppo locale (ad esempio nei settori dell’economia circolare, della valorizzazione della biodiversità o della protezione dell’ambiente), di produzioni innovative o ad alto valore aggiunto, di prodotti la cui interruzione dell’approvvigionamento dall’esterno potrebbe mettere in pericolo l’economia o la popolazione locale, di produzioni che possono esistere solo con una posizione dominante sul mercato a causa delle ridotte dimensioni dei mercati nelle regioni ultraperiferiche e di produzioni di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare le crisi sanitarie. L’applicazione di tali principi permette di attuare le disposizioni dell’articolo 349 del trattato limitandosi a quanto necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali per non compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche in materia di aiuti di Stato.

Per semplificare e ridurre gli obblighi delle piccole imprese e sostenerne lo sviluppo, si dovrebbero applicare esenzioni o riduzioni fiscali agli operatori con un fatturato annuo pari almeno a 550000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non dovrebbero essere soggetti a «dazi di mare», ma in contropartita non dovrebbero poter detrarne l’importo a monte.

Analogamente, la coerenza con il diritto dell’Unione porta a scartare l’applicazione di un’aliquota d’imposizione differenziata ai prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Scopo di tale disposizione è impedire che l’effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento sia vanificato o ridotto dall’imposizione più elevata dei prodotti sovvenzionati mediante i «dazi di mare».

Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche francesi, già esposti nella decisione n. 940/2014/UE, sono confermati dalle esigenze relative alla finalità dei «dazi di mare». L’integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse fiscali delle regioni ultraperiferiche francesi e la sua destinazione a una strategia di sviluppo economico e sociale che comporti la promozione delle attività locali costituiscono un obbligo giuridico.

È necessario modificare la decisione n. 940/2014/UE al fine di prorogare di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione della deroga da essa autorizzata. Tale periodo dovrebbe consentire alla Francia di adottare misure di attuazione.

È opportuno fissare la durata del regime a sei anni, fino al 31 dicembre 2027. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la deroga continuano ad essere soddisfatte, la Francia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di controllo entro il 30 settembre 2025.

Per evitare qualsiasi incertezza giuridica, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022, mentre gli effetti della proroga del periodo di applicazione della deroga autorizzata dalla decisione n. 940/2014/UE dovrebbero decorrere dal 1o luglio 2021.

La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2027, ad applicare esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per i prodotti elencati nell’allegato I che sono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana francese, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato. Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro dell’Unione, e contribuire alla promozione delle attività locali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

2.

Rispetto alle aliquote d’imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l’applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:

  1. a) 20 punti percentuali per i prodotti di cui all’allegato I, parte A;

  2. b) 30 punti percentuali per i prodotti di cui all’allegato I, parte B.

La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti che figurano nell’allegato I non superino i costi supplementari dimostrati né la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali.

3. La Francia applica le esenzioni parziali o totali d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 agli operatori il cui fatturato annuo è di almeno 550000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti ai «dazi di mare».

Art. 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti fabbricati localmente ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013.

Art. 3

Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo che permetta a questa di valutare se le condizioni che giustificano l’applicazione del regime di imposizione di cui all’articolo 1 continuino ad essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell’allegato II.

Art. 4

All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data «30 giugno 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

Art. 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022, ad eccezione dell’articolo 4, che si applica a decorrere dal 1oluglio 2021.

Art. 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente F. Van Dunem