Decisione (PESC) 2021/1143 del Consiglio del 12 luglio 2021 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Nelle conclusioni del 22 aprile 2020 il Consiglio ha fornito un quadro globale per l’impegno dell’Unione e degli Stati membri con il Mozambico e il coordinamento con altri portatori di interessi. In particolare, il Consiglio ha sottolineato che la sicurezza e la situazione umanitaria a Cabo Delgado richiedono urgente attenzione, nella garanzia del pieno rispetto dei diritti umani.
Il 30 marzo 2021 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato un quadro politico per l’approccio alle crisi a Cabo Delgado e ha ritenuto opportuna un’azione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) incentrata sulla formazione e sull’assistenza alle forze armate mozambicane, nel contesto dell’approccio integrato dell’Unione per la crisi a Cabo Delgado.
Con lettera del 3 giugno 2021, il presidente del Mozambico ha accolto con favore lo spiegamento di una missione senza compiti esecutivi dell’Unione in ambito PSDC in Mozambico, al fine di contribuire a sviluppare la capacità delle forze di difesa e di sicurezza mozambicane di rispondere in modo più efficiente ai rischi umanitari e di sicurezza a Cabo Delgado.
Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione militare di formazione in ambito PSDC in Mozambico, unitamente a un’eventuale misura di assistenza per fornire attrezzature diverse da materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, allo scopo di sostenere le forze armate mozambicane in vista del loro schieramento a Cabo Delgado. Tale concetto ha sottolineato che la missione in ambito PSDC prevista dovrebbe essere uno degli strumenti dell’approccio integrato dell’Unione per la crisi a Cabo Delgado, insieme al sostegno alla costruzione della pace, alla prevenzione dei conflitti e al sostegno al dialogo, all’assistenza umanitaria e alla cooperazione allo sviluppo, nonché alla promozione dell’agenda su donne, pace e sicurezza. Detto concetto ha inoltre sottolineato l’obiettivo politico-strategico dell’Unione di sostenere lo spiegamento di forze di difesa e di sicurezza mozambicane professionalizzate, consentendo la presenza di autorità di contrasto responsabili per proteggere la popolazione civile, e di permettere alle strutture statali responsabili di tornare a Cabo Delgado e di fornirvi i loro servizi. In tale contesto il Consiglio prende atto della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante (AR) relativa al piano d’azione dell’UE sulla parità di genere (GAP) III.
Il CPS dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, il controllo politico sulla missione militare di formazione in ambito PSDC in Mozambico (EUTM Mozambico), assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).
È necessario negoziare e concludere accordi internazionali per quanto riguarda lo status delle unità e del personale guidati dall’Unione e alla partecipazione di Stati terzi all’EUTM Mozambico.
A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 che istituisce uno strumento europeo per la pace, le spese di funzionamento derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere a carico degli Stati membri.
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Pertanto, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non vi è vincolata né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
1. L’Unione conduce una missione di assistenza militare in Mozambico (EUMAM Mozambico) al fine di sostenere una risposta più efficiente ed efficace delle forze armate mozambicane alla crisi di Cabo Delgado, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
2. Fino al 31 agosto 2024 l’obiettivo strategico dell’EUMAM Mozambico è sostenere lo sviluppo di capacità delle unità delle forze armate mozambicane selezionate per costituire una futura forza di reazione rapida, affinché sviluppino le capacità necessarie e sostenibili per ripristinare la sicurezza e la protezione a Cabo Delgado.
3. A tal fine, fino al 31 agosto 2024, l’EUMAM Mozambico:
a) fornisce alle unità selezionate delle forze armate mozambicane e ai loro dirigenti una formazione militare che comprende preparazione operativa, formazione specializzata, compresa la lotta al terrorismo e formazione e istruzione sul rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili, e dello Stato di diritto;
b) sostiene lo sviluppo di strutture e meccanismi di comando e controllo della forza di reazione rapida, per esempio un ciclo operativo sostenibile, e fornisce formazione ai dirigenti di tale forza affinché svolgano le rispettive funzioni in base al loro obiettivo operativo;
c) nell’ambito del programma di formazione, se le attrezzature, che sono attrezzaturediverse da materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, sono erogate nel quadro di una misura di assistenza dell’Unione, fornisce formazione alle unità selezionate affinché utilizzino e mantengano correttamente tali attrezzature;
d) istituisce, in stretto coordinamento e in consultazione con le autorità del Mozambico, un ciclo di gestione delle conoscenze per monitorare la condotta delle unità formate una volta dispiegate a Cabo Delgado e valutarne il rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
3 bis. A decorrere dal 1o settembre 2024, l’obiettivo strategico dell’EUMAM Mozambico è assistere il Mozambico nello sviluppo e nel mantenimento della capacità di preparare e impiegare autonomamente le unità della forza di reazione rapida formate dall’EUMAM Mozambico e contribuire in tal modo a un ambiente sicuro e protetto per la popolazione di Cabo Delgado.
3 ter. A tal fine, a decorrere dal 1o settembre 2024, l’EUMAM Mozambico:
a) fornisce tutoraggio e consulenza alle forze armate mozambicane a sostegno di un ciclo operativo sostenibile della forza di reazione rapida, in particolare fornendo loro tutoraggio e consulenza in materia di pianificazione operativa, logistica e manutenzione;
b) monitora la formazione in materia di rigenerazione della forza di reazione rapida e l’uso e la manutenzione delle attrezzature fornite nel quadro di una misura di assistenza dell’Unione, al fine di contribuire all’efficacia operativa, alla sostenibilità delle forze e al rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani;
c) fornisce formazione specializzata alla forza di reazione rapida, in particolare nei settori della manutenzione delle attrezzature, della cooperazione civile-militare (CIMIC), della lotta agli ordigni esplosivi improvvisati, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, nonché delle questioni di genere.
3 quater. La missione, tra il 1o giugno 2024 e il 1o settembre 2024, passa gradualmente dall’obiettivo strategico e dai compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 all’obiettivo strategico e ai compiti di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter.
4. L’EUMAM Mozambico contribuisce a sensibilizzare l’Unione riguardo alla situazione della sicurezza in Mozambico, soprattutto a Cabo Delgado, e offre competenze e consulenza su questioni militari alla delegazione dell’Unione a Maputo.
5. L’EUMAM Mozambico si coordina con la delegazione dell’Unione a Maputo, le Nazioni Unite (ONU) e le organizzazioni non governative presenti in Mozambico, in particolare per attuare una politica in materia di genere e diritti umani a sostegno della missione e per garantire la coerenza con il sostegno dell’Unione in altri settori pertinenti.
Art. 2 Nomina del comandante della missione dell’UE e del comandante della forza della missione dell’UE
1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUMAM Mozambico.
2. Il Generale di brigata Nuno LEMOS-PIRES è nominato comandante della forza della missione dell’UE EUMAM Mozambico.
Art. 3 Designazione della sede del comando della missione
1. L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, che è responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUMAM Mozambico.
2. Il comando della forza della missione EUMAM Mozambico ha sede in Mozambico e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE.
3. Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell’MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell’MPCC.
Art. 4 Pianificazione e avvio dell’EUMAM Mozambico
Una decisione sull’avvio dell’EUMAM Mozambico è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio per EUMAM Mozambico.
Art. 5 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUMAM Mozambico. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Detta autorizzazione include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell’UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi, l’ambito di applicazione e la conclusione dell’EUMAM Mozambico, nonché le condizioni generali per l’esecuzione dei suoi compiti restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (EU Military Committee – EUMC) relazioni sulla condotta dell’EUMAM Mozambico. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.
Art. 6 Direzione militare
1. L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell’EUMAM Mozambico condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.
2. L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.
3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di referente principale con il comandante della missione dell’UE.
Art. 7 Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento
1. L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e la sua assistenza umanitaria.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell’UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione in Mozambico.
3. L’EUMAM Mozambico coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri in Mozambico, nonché con altri attori internazionali nella regione, in particolare l’ONU, l’Unione africana (UA) e la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC), con attori bilaterali, compresi gli Stati Uniti, nonché con attori regionali chiave.
Art. 8 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’EUMAM Mozambico.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE e dell’EUMC in consultazione con il comandante della forza della missione dell’UE, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUMAM Mozambico.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all’EUMAM Mozambico hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’EUMAM Mozambico, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Art. 9 Status del personale diretto dall’UE
Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.
Art. 10 Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni dell’EUMAM Mozambico sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.
2. L’importo di riferimento per i costi comuni dell’EUMAM Mozambico è pari a 15160000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % per gli impegni e al 15 % per i pagamenti.
3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione per il periodo fino al 30 giugno 2026 è pari a 14100000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.
4. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione per il periodo dal 1o luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026 è pari a 3140000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 50 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.
Art. 11 Cellula di progetto
1. L’EUMAM Mozambico può disporre di una cellula di progetto per identificare e attuare i progetti senza compiti esecutivi. Ove opportuno, l’EUMAM Mozambico coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato della missione e a sostegno dei suoi obiettivi.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari di Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti senza compiti esecutivi individuati come complemento coerente delle altre azioni della missione EUMAM Mozambico. In tal caso, l’amministratore delle operazioni dello strumento europeo per la pace conclude, previa approvazione da parte del comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509, un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei contributi finanziari messi a sua disposizione da detti Stati.
3. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei contributi finanziari erogati da tali Stati.
4. Il CPS approva l’accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.