Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l’appoggio della Commissione europea,
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE), la politica estera e di sicurezza comune (PESC), di cui la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante, persegue, tra l’altro, l’obiettivo di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
Nelle sue conclusioni del 17 ottobre 2016 sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, il Consiglio ha affermato che la strategia globale rappresenta il quadro dell’Unione per un impegno esterno unito e responsabile in partenariato con altri, al fine di promuovere i suoi valori e interessi in materia di sicurezza, democrazia, prosperità e un ordine globale fondato su regole, compresi i diritti umani e lo Stato di diritto. In tali conclusioni è stato inoltre precisato che la visione politica esposta nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea sarà rapidamente tradotta in misure e iniziative politiche concrete, incentrate sulle cinque priorità dell’azione esterna dell’Unione individuate nella strategia: rafforzare la sicurezza e la difesa; investire nella resilienza degli Stati e delle società a est e a sud dell’Unione; elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi; promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi; e rafforzare una governance globale basata sul diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite e l’Atto finale di Helsinki.
Nelle conclusioni del 22 gennaio 2018 sull’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, nel quale la strategia globale individua un quadro per un impegno dell’Unione più coerente e olistico nelle crisi e nei conflitti esterni, il Consiglio ha ribadito i legami tra sviluppo sostenibile, azione umanitaria, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace.
L’azione dell’Unione nell’ambito della PESC dovrebbe essere coerente con le politiche e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione e con le altre politiche dell’Unione, in particolare con il quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR), l’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni e l’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) («approccio strategico dell’Unione in materia di WPS»), nonché con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale azione dovrebbe inoltre essere conforme al diritto dell’Unione, in particolare alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1. Non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Deve rispettare gli obblighi che incombono all’Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
Nelle conclusioni del 17 giugno 2019 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, il Consiglio ha sottolineato l’importanza che le questioni ambientali e i cambiamenti climatici rivestono per la sicurezza e la difesa, ha riconosciuto l’importanza dei cambiamenti climatici per le missioni e operazioni PSDC e ha salutato l’accresciuta sensibilità alle questioni climatiche che caratterizza le azioni dell’Unione riguardanti la prevenzione dei conflitti e la sicurezza sostenibile.
Ai fini della PESC, l’Unione, svolge operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e presta assistenza a Stati terzi e a organizzazioni internazionali e regionali per migliorare le loro capacità nel settore militare e della difesa o per sostenere gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace da essi condotte.
Nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e del 6 marzo 2017 sull’attuazione della strategia globale dell’UE nel settore della sicurezza e della difesa, il Consiglio ha rammentato la necessità di includere pienamente tutte le esigenze per sostenere ulteriormente i paesi partner nella prevenzione e gestione delle crisi in modo autonomo, incluso nel contesto di missioni od operazioni PSDC che prevedono compiti di formazione, consulenza e/o tutoraggio nel settore della sicurezza.
Inoltre, nelle conclusioni del 14 novembre 2016 sul SSR, il Consiglio ha ricordato le nuove ambizioni contemplate dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, nonché il proposito di dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Ha altresì approvato la comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza «Elementi di un quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza» e ha affermato che la SSR è una componente fondamentale della prevenzione dei conflitti laddove affronta potenziali fattori di crisi, nonché della gestione delle crisi e della risoluzione dei conflitti, della stabilizzazione post-conflitto, della costruzione della pace e del consolidamento dello Stato, laddove ripristina istituzioni di sicurezza responsabili e ristabilisce servizi di sicurezza efficaci rivolti alla popolazione, creando in tal modo le condizioni per uno sviluppo sostenibile e per la pace.
Nelle conclusioni del 10 dicembre 2018 su WPS, il Consiglio ha accolto con favore l’approccio strategico dell’Unione in materia di WPS. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l’agenda in materia di WPS deve essere attuata in tutti gli ambiti dell’azione esterna dell’Unione e che, come tale, costituisce un importante elemento dell’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni.
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative cui dà luogo l’attuazione della PESC sono a carico del bilancio dell’Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, decida altrimenti.
Si dovrebbe quindi istituire a livello di Unione uno strumento europeo per la pace («strumento») atto a finanziare i costi comuni delle operazioni e delle missioni militari nell’ambito della PSDC nonché, qualora il Consiglio decida che tali spese di funzionamento sono a carico degli Stati membri, le spese di funzionamento delle azioni volte a migliorare le capacità nel settore militare e della difesa di Stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali, e a sostenere gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale o da Stati terzi. Lo strumento non finanzierà le capacità finanziate dal bilancio dell’Unione. Il finanziamento di qualsiasi azione a titolo dello strumento sarà subordinato all’adozione preliminare, da parte del Consiglio che delibera all’unanimità, di un atto giuridico di base che istituisce tale azione.
Tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni e missioni militari dell’Unione, la gestione finanziaria dei costi comuni di tali operazioni e missioni nell’ambito dello strumento è soggetta a norme e intese amministrative diverse da quelle relative alle misure di assistenza. Lo strumento assicurerà la continuità con le disposizioni ai sensi dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio2.
Il Consiglio ha osservato, nelle conclusioni del 19 novembre 2018 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, che lo strumento offre la possibilità di finanziare lo sviluppo di capacità dei partner dell’Unione nel settore militare o della difesa per il perseguimento degli obiettivi PESC, pur evidenziando la necessità di utilizzare appieno le possibilità disponibili a tale scopo nel quadro del bilancio dell’Unione.
La presente decisione stabilisce le procedure e i requisiti per l’adozione e l’attuazione di misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento, fra cui analisi della sensibilità ai conflitti, valutazioni dei rischi e d’impatto, misure di attenuazione e controlli e salvaguardie rigorosi, nonché valutazione della conformità al diritto internazionale, in particolare al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario. Le misure di assistenza che comportino l’esportazione o il trasferimento di prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea3 devono rispettare i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC.
L’Unione dovrebbe cercare di ottimizzare l’impatto della sua azione esterna attraverso la coerenza e la complementarità tra lo strumento e gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione finanziati, in particolare nell’ambito del regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, e altre politiche dell’Unione ove opportuno. Il Consiglio dovrebbe garantire una coerenza effettiva a tutti i livelli e il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe fornire l’orientamento strategico per le operazioni militari e le misure di assistenza dell’Unione che devono essere finanziate a titolo dello strumento, in particolare per garantire la coerenza e la complementarità della PESC, compresa la PSDC.
Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nel quadro della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell’ambito del Fondo per la pace in Africa e il ruolo guida dell’Unione africana nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell’Unione africana in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell’architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d’intesa del 23 maggio 2018 su pace, sicurezza e governance tra l’Unione europea e l’Unione africana, nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato.
In linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, lo strumento dovrebbe contribuire alla stabilità e alla pace e al rafforzamento della resilienza dei paesi partner. Le azioni finanziate a titolo dello strumento dovrebbero rispondere alle esigenze in termini di sviluppo delle capacità dei partner dell’Unione, in particolare nel suo vicinato.
Lo strumento avrà pertanto una portata geografica globale. In tale ambito di applicazione, lo strumento garantirà efficacemente la piena continuità con il sostegno e gli impegni dell’Unione nei confronti dell’Africa, fornirà sostegno al vicinato dell’Unione, e ad altre regioni. Lo strumento migliorerà la capacità dell’Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell’Unione. Lo strumento mira a rafforzare la capacità dei paesi partner di prevenire le crisi e rispondere ad esse e contribuire alla loro resilienza, al fine di permettere loro di proteggere meglio le loro popolazioni, nonché a sostenere le organizzazioni regionali e internazionali. Lo strumento dovrebbe essere utilizzato nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione, sfruttando al meglio le sinergie con altre azioni e misure di sostegno dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare i progetti e le missioni civili in ambito PSDC a titolo del regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.
Nelle sue conclusioni del 17-21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha dichiarato che sarà istituito uno strumento europeo per la pace quale strumento fuori bilancio volto a finanziare misure nel settore della sicurezza e della difesa che il Consiglio può decidere, sostituendo l’attuale Fondo per la pace in Africa e il meccanismo Athena. Il massimale finanziario per lo strumento per il periodo 2021-2027 sarà pari a 5000 milioni di EUR a prezzi 2018, e sarà finanziato quale voce fuori bilancio al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP) mediante contributi degli Stati membri sulla base di un criterio di ripartizione correlato al reddito nazionale lordo (RNL).
A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell’Unione, le spese operative delle azioni nell’ambito della PESC sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, non stabilisca altrimenti. Tale disposizione prevede inoltre che uno Stato membro che si è astenuto dal voto su una decisione del Consiglio relativa a un’operazione e ha formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è obbligato a contribuire al finanziamento di tale operazione.
Il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, a seguito di un impegno facoltativo volontario degli Stati membri e tenendo conto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri di cui all’articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, TUE («decisione del Consiglio») che, nel caso in cui uno Stato membrosi sia astenuto, su tale base, dall’adozione di una misura di assistenza e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in quanto la misura consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, tale Stato membro non contribuirà ai costi della misura. Detto Stato membro, rammentando il suo impegno facoltativo volontario iniziale, verserà invece un importo supplementare a favore di misure di assistenza diverse da quelle relative a tali materiali o piattaforme.
L’importo supplementare dovuto da uno Stato membro che si astiene dall’adozione di una misura di assistenza che prevede la fornitura di materiali militari e piattaforme concepiti per l’uso letale della forza garantirà che il contributo complessivo di tale Stato membro alle misure di assistenza sia proporzionale alla quota del suo RNL nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri. L’importo dei contributi dovuti dagli altri Stati membri alle misure per le quali sono versati detti contributi supplementari non subirà modifiche a seguito di detti contributi supplementari. La proporzione dei costi per le misure di assistenza riguardanti la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza diminuirà quindi a seguito di tali astensioni, rispetto a quella delle altre misure di assistenza finanziate dallo strumento. A seguito dell’astensione, gli stanziamenti potenzialmente disponibili per le misure di assistenza riguardanti la fornitura di tali materiali o piattaforme diminuiranno.
Tale decisione del Consiglio non dovrebbe ostacolare la sana gestione finanziaria dello strumento né la sua efficacia.
Tale decisione del Consiglio, conseguente a un impegno facoltativo volontario degli Stati membri, è eccezionale e sui generis e non pregiudica i principi generali dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la facoltà di uno Stato membro di formulare una dichiarazione formale ai sensi di tale disposizione, la quale prevede che, in tal caso, lo Stato membro in questione non debba essere obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l’Unione. L’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE prevede inoltre che, in uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astenga da azioni che possano contrastare o impedire l’azione dell’Unione basata su tale decisione e che gli altri Stati membri rispettino la sua posizione.
La presente decisione dovrebbe essere riesaminata ogni tre anni o su richiesta di uno Stato membro.
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa, per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, dell’articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 TUE, all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa e non contribuisce al finanziamento di tali decisioni e azioni.
In conformità dell’articolo 41, paragrafo 1, TUE, le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l’attuazione dello strumento devono essere a carico del bilancio dell’Unione,
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/528,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Titolo I. Istituzione e struttura
Capo 1. Istituzione, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi
Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
1. È istituito uno strumento europeo per la pace («strumento») volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull’Unione europea, nei casi in cui, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti da tali azioni non siano a carico del bilancio dell’Unione.
2.
Lo strumento è destinato a finanziare:
a) i costi comuni delle operazioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 43, paragrafo 2, del TUE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell’Unione;
b) le misure di assistenza consistenti in azioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 28 TUE, qualora il Consiglio decida all’unanimità, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri.
Le misure di assistenza di cui alla lettera b) sono:
i) le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa;
ii) sostegno agli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale o da Stati terzi.
3. La presente decisione istituisce inoltre un quadro per l’adozione e l’attuazione delle misure di assistenza di cui al paragrafo 2, lettera b), che si basa sui principi e sugli obiettivi enunciati all’articolo 56, e segue le priorità e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 9.
Art. 2
1. Il massimale finanziario per l’attuazione dello strumento per il periodo dal 2021 al 2027 è di 17040000000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione annuale del massimale finanziario figura nell’allegato I.
3. Il massimale finanziario è utilizzato in modo da preservare l’ambito di applicazione geografico mondiale dello strumento e la capacità dell’Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell’Unione seguendo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo e dal Consiglio. Il comitato dello strumento di cui all’articolo 11 decide in merito all’utilizzo del massimale finanziario definendo gli importi complessivi destinati alle misure di assistenza e gli importi complessivi destinati alle operazioni finanziate a titolo dello strumento, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria. Il comitato dello strumento rivede tali importi complessivi, se necessario, conformemente all’orientamento strategico fornito dal comitato politico e di sicurezza (CPS) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
Art. 3 Capacità giuridica ed esenzione da imposte indirette e dazi doganali
1. Lo strumento è dotato di capacità giuridica, in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, forniture e servizi, assumere personale, concludere contratti, accordi e intese amministrative, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, in funzione di quanto richiesto per l’attuazione della presente decisione. Lo strumento non ha per scopo, o per effetto, conseguire un profitto.
2. Conformemente all’articolo 3, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’esenzione, l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando lo strumento effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione. Inoltre, in conformità dell’articolo 4, primo comma, di tale protocollo, le importazioni di beni nell’Unione da parte dello strumento sono esenti da qualsiasi dazio doganale.
Art. 4 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «operazione», un’operazione o una missione dell’Unione istituita nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune («PSDC») a norma dell’articolo 42 TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, inclusi i casi in cui la realizzazione di una missione è affidata a un gruppo di Stati membri, conformemente all’articolo 44 TUE;
b) «comandante dell’operazione», il comandante dell’operazione dell’UE, secondo la definizione di cui al concetto di comando e controllo militare dell’Unione europea, incluso, se del caso, il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta;
c) «misura di assistenza», un’azione dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b); l’assistenza da fornire può consistere in un sostegno finanziario, tecnico o materiale. Tale azione può assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico;
d) «Stati membri contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento di un’operazione o di una misura di assistenza che deve essere finanziata a titolo dello strumento;
e) «soggetto responsabile dell'attuazione», un soggetto che, nel contesto della gestione indiretta, è incaricato dell'attuazione di una misura di assistenza o di parti di essa e che a tal fine conclude un contratto con lo strumento;
f) «beneficiario», uno Stato terzo o un’organizzazione regionale o internazionale che riceve sostegno tramite una misura di assistenza;
g) «esercitazione», un’esercitazione militare dell’Unione in ambito PSDC o la componente militare di un’esercitazione civile in ambito PSDC, concordata nel programma delle esercitazioni dell’UE e delle attività connesse nell’ambito della PESC e condotta conformemente alla politica delle esercitazioni dell’Unione europea nel quadro della PESC.
Art. 5 Partecipazione alle decisioni e contributo al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri partecipano alle decisioni e contribuiscono al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento in conformità delle disposizioni della presente decisione.
2. A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, uno Stato membro che si è astenuto dal voto su una decisione del Consiglio relativa a un’operazione e ha formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, TUE non è obbligato a contribuire al finanziamento di tale operazione.
3. Nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza che consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, tale Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza. Tale Stato membro versa invece un contributo supplementare ad altre misure di assistenza che non riguardano la fornitura di tali materiali o piattaforme. In tal caso, l'importo di riferimento della misura di assistenza da cui lo Stato membro si è astenuto rimane invariato a seguito di detta astensione.
4.
5. Gli Stati membri che contribuiscono partecipano alle decisioni del comitato dello strumento di cui all’articolo 11 sulle questioni relative a tale operazione o misura di assistenza.
Art. 6 Iniziativa per operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento
Le decisioni che istituiscono operazioni e misure di assistenza finanziate a titolo dello strumento sono adottate in base a proposte o iniziative presentate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 30, paragrafo 1, TUE rispettivamente.
Art. 7 Base giuridica per il finanziamento di operazioni e misure di assistenza dell’Unione a titolo dello strumento
1. Il finanziamento di qualsiasi operazione o misura di assistenza a titolo dello strumento è subordinato all'adozione preliminare, da parte del Consiglio, di un atto giuridico di base sotto forma di una decisione che istituisce l'operazione, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, e dell'articolo 43, paragrafo 2, TUE, o la misura di assistenza, ai sensi dell'articolo 28 TUE. In via eccezionale, un atto giuridico di base non è necessario per il finanziamento dei costi comuni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 della presente decisione, dei costi comuni durante la fase preparatoria di un'operazione, delle spese necessarie per liquidare un'operazione o delle spese comuni delle esercitazioni di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 3. Inoltre, un atto giuridico di base non è necessario qualora il Consiglio abbia autorizzato il finanziamento di misure preparatorie per una misura di assistenza o qualora il CPS abbia approvato attività urgenti in attesa di una decisione su una misura di assistenza a norma, rispettivamente, dell'articolo 57, paragrafo 2, e dell'articolo 58, della presente decisione.
2. Gli atti giuridici di base di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi, ambito, durata e condizioni di attuazione dell’operazione o della misura di assistenza interessata e includono l’importo di riferimento delle risorse finanziarie a carico dello strumento.
Art. 8 Coerenza dell’azione dell’Unione
1. A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TUE, il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («altro rappresentante») assicurano la coerenza fra le azioni finanziate a titolo dello strumento e le altre azioni nell’ambito della PESC. A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, TUE, il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, garantiscono la coerenza fra le azioni finanziate a titolo dello strumento e le misure previste da strumenti in altri settori dell’azione esterna dell’Unione, nonché con le altre politiche, e cooperano a questo fine.
2. A norma degli articoli 18, paragrafo 4, e 27, paragrafo 1, TUE, l’alto rappresentante contribuisce ad assicurare la coerenza e il coordinamento necessario nell’attuazione della presente decisione, fatte salve le disposizioni per la gestione finanziaria dello strumento di cui al capo 2 della presente decisione.
3. Gli amministratori e gli altri soggetti responsabili della gestione del finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza a titolo dello strumento cooperano e si coordinano per garantire il funzionamento efficace dello strumento.
Art. 9 Priorità e orientamenti strategici
1. Le operazioni e misure di assistenza seguono le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo e dal Consiglio, compreso nelle loro pertinenti conclusioni, per le azioni dell’Unione nell’ambito della PESC.
2. Nel quadro delle priorità strategiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il CPS fornisce l'orientamento strategico per le operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, sulla base di discussioni preliminari in sede di altri pertinenti organi preparatori del Consiglio, anche in formati che coinvolgano esperti del settore, salvo decisione contraria del CPS. A tal fine, il CPS procede a una discussione due volte all'anno, sulla base di un orientamento strategico indicativo, proposto dall'alto rappresentante; l'orientamento strategico per l'anno n + 1 deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno n. L'orientamento strategico indicativo, che si basa sulle opinioni espresse dagli Stati membri, contiene una breve giustificazione dell'importo di riferimento previsto per ciascuna misura di assistenza alla luce degli obiettivi previsti e un calendario indicativo delle discussioni attese in sede di Consiglio. Esso è presentato al CPS 30 giorni prima della riunione in cui il CPS è chiamato a fornire l'orientamento strategico. Per quanto riguarda le misure di assistenza, il CPS si allinea agli obiettivi e ai principi enunciati all'articolo 56 e tiene debitamente conto delle relazioni presentate dall'alto rappresentante a norma dell'articolo 63.
3. Il Consiglio elabora una metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie per le misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento e il CPS la riesamina periodicamente. Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) monitora e valuta l'attuazione degli accordi presi dall'alto rappresentante con i beneficiari, conformemente all'articolo 62.
4. L’orientamento strategico di cui al paragrafo 2 fornisce un indirizzo sia tematico che geografico, tenendo conto della situazione internazionale, delle pertinenti conclusioni del Consiglio, dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito degli strumenti finanziari applicabili e delle pertinenti relazioni dell’alto rappresentante, degli amministratori e dei comandanti delle operazioni, al fine di conseguire efficacia e coerenza nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione attraverso le operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento.
5. La metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie di cui al paragrafo 3 include eventuali elementi di attenuazione e di accompagnamento, modalità di sorveglianza e valutazione, nonché controlli e salvaguardie, anche per le misure di assistenza relative ai prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione.
Capo 2. Struttura organizzativa dello strumento
Art. 10 Gestione dello strumento
1. Lo strumento è gestito sotto l’autorità e la direzione del comitato dello strumento di cui all’articolo 11:
a) da un amministratore delle operazioni;
b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione ai sensi dell’articolo 60;
c) da un amministratore delle misure di assistenza; e
d) da un contabile delle operazioni e da un contabile delle misure di assistenza.
2. Lo strumento si avvale per quanto possibile delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Fa principalmente ricorso al personale e alle strutture amministrative esistenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, e al personale distaccato dagli Stati membri su richiesta del rispettivo amministratore.
3. Il segretario generale del Consiglio affianca all’amministratore delle operazioni e al contabile delle operazioni il personale e le risorse amministrative necessari all’esercizio delle loro funzioni.
4. L'alto rappresentante è incaricato di garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure di assistenza a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, TUE, nonché di pianificare e monitorare il massimale finanziario globale e i massimali annuali dello strumento, fatto salvo il paragrafo 5.
5. Ai fini dell’esecuzione finanziaria delle misure di assistenza, ad eccezione delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante un’operazione, l’alto rappresentante è assistito dall’amministratore delle misure di assistenza e dal contabile delle misure di assistenza. L’alto rappresentante esercita questa responsabilità con il sostegno del servizio della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, della decisione 2010/427/UE del Consiglio1 e di altri servizi della Commissione, secondo necessità.
Art. 11 Comitato dello strumento
1. È istituito un comitato dello strumento («comitato») composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro.
2. Il presidente del comitato è un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Il presidente convoca e presiede le riunioni del comitato.
3. Il comitato esercita le sue competenze a norma della presente decisione e agisce conformemente alle regole di voto di cui al paragrafo 14.
4. Il comitato adotta il bilancio annuale dello strumento e i bilanci rettificativi, tenuto conto dell’importo di riferimento per ciascuna operazione e misura di assistenza.
5. Il comitato approva i conti annuali e dà discarico agli amministratori e al comandante di ciascuna operazione per le questioni che rientrano nelle rispettive competenze.
6.
Il comitato adotta, su proposta comune degli amministratori, le seguenti norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dello strumento, che integrano le norme stabilite nella presente decisione:
a) le norme di esecuzione relative alle operazioni militari che sono simili, in termini di flessibilità, alle regole finanziarie applicabili al meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio («meccanismo Athena»);
b) le norme di esecuzione relative alle misure di assistenza che sono coerenti con il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio2 che garantiscono lo stesso livello di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione. Tali norme giustificano espressamente i casi in cui sia necessario divergere dalle norme stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 al fine di consentire una flessibilità mirata e garantiscono che le norme contabili adottate dal contabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera d), siano conformi ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.
Il comitato esamina le norme di esecuzione proposte di cui alle lettere a) e b) in stretta collaborazione con gli amministratori, in particolare al fine di garantire che tali norme di esecuzione rispettino i principi di sana gestione finanziaria, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali.
Le norme di esecuzione concordate per le misure di assistenza, comprese quelle di cui all'articolo 60, rispettano pienamente i principi stabiliti all'articolo 56, paragrafo 2, e in particolare la politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del sostegno fornito dallo strumento e tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente con il sostegno degli amministratori.
8. Nel discutere in merito al finanziamento di un’operazione o di una misura di assistenza:
a) il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
b) il rappresentante di uno Stato membro che non contribuisce all’operazione o alla misura di assistenza può assistere ai lavori del comitato in relazione a tale operazione o misura di assistenza, senza prendere parte alle votazioni;
c) il comandante di ciascuna operazione, o il suo rappresentante, partecipa ai lavori del comitato per l’operazione di cui è al comando e per la misura di assistenza o qualsiasi parte di essa attuata dall’operazione, senza prendere parte alle votazioni;
d) i rappresentanti degli Stati terzi contributori e dei contributori volontari sono invitati a partecipare ai lavori del comitato quando la discussione riguarda direttamente il loro contributo finanziario, senza prendere parte o essere presenti alle votazioni;
e) i rappresentanti di altri soggetti interessati, in particolare i soggetti responsabili dell’attuazione, possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato concernenti la misura di assistenza cui essi danno attuazione, in tutto o in parte, senza prendere parte alle votazioni.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore delle operazioni per quanto riguarda le questioni relative alle operazioni e alle misure di assistenza attuate mediante le operazioni e dall’amministratore delle misure di assistenza per quanto riguarda le questioni relative alle misure di assistenza. Ogni amministratore partecipa alle riunioni del comitato e redige il verbale delle riunioni per i punti di sua competenza. L’amministratore può partecipare alle riunioni per altri punti. Gli amministratori non prendono parte alle votazioni del comitato.
10. I rappresentanti del SEAE partecipano alle riunioni del comitato senza prendere parte alle votazioni.
10 bis. Fatto salvo il paragrafo 9, i rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato, se del caso, senza prendere parte alle votazioni.
11. I rappresentanti dell’Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell’AED, senza prendere parte o essere presenti alle votazioni.
12. I contabili dello strumento partecipano, se del caso, ai lavori del comitato per i punti di rispettiva competenza, senza prendere parte alle votazioni.
13. Su richiesta di uno Stato membro, di un amministratore o del comandante dell’operazione, il presidente convoca il comitato entro 15 giorni.
14. Tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 8, il comitato delibera all’unanimità dei suoi membri. Tuttavia, esso delibera a maggioranza semplice dei suoi membri riguardo alle questioni procedurali, ad esempio quando approva l’ordine del giorno e il verbale, e per l’adozione del suo regolamento interno.
15. Le decisioni del comitato sono vincolanti.
16. In caso di questioni urgenti può essere adottata, su iniziativa del presidente del comitato, una decisione mediante procedura scritta, secondo modalità che devono essere decise dal comitato, a meno che un suo membro richieda una riunione del comitato.
17. Il comitato è opportunamente informato dagli amministratori, dai comandanti delle operazioni e dai contabili sulle questioni di rispettiva competenza. In particolare, il rispettivo amministratore fornisce al comitato informazioni sufficienti in caso di richiesta di indennizzo o contestazione relativa allo strumento.
18. I bilanci e gli altri atti adottati dal comitato sono firmati dal presidente e dal rispettivo amministratore per le questioni di sua competenza.
19. Se non raggiunge un accordo su una specifica questione, il comitato può decidere di sottoporre la questione al Consiglio affinché adotti una decisione.