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Decisione (PESC) 2021/1726 del Consiglio del 28 settembre 2021 a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi — Seconda fase

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Come indicato nella strategia dell’UE del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»), l’Unione dà particolare rilievo alla cooperazione regionale quale efficace strumento di controllo delle armi di piccolo calibro.

La strategia dell’UE sulle SALW precisa che l’Unione continuerà a sostenere la cooperazione e l’assistenza volte all’attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite (ONU) per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («UNPOA»).

In base alla strategia dell’UE sulle SALW, il sostegno dell’Unione all’attuazione dell’UNPOA comprenderà la raccolta e la distruzione delle SALW e delle munizioni in eccedenza, la sicurezza fisica e la gestione delle scorte delle SALW e delle relative munizioni, lo sviluppo di capacità per la marcatura, la registrazione e il rintracciamento, lo sviluppo di capacità in fatto di controllo dell’esportazione di armi, lo sviluppo delle capacità di contrasto nella lotta al traffico illegale e il sostegno al monitoraggio degli embarghi e al rintracciamento delle armi sviate.

Per quanto riguarda il Medio Oriente e l’Africa settentrionale, la strategia dell’UE sulle SALW rileva che l’Unione continuerà a sostenere lo sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto e delle forze di sicurezza locali per quanto riguarda la sicurezza fisica e la gestione delle scorte, la distruzione delle eccedenze nonché la documentazione e il rintracciamento delle SALW illegali.

Secondo l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, varata il 25 settembre 2015, la lotta contro il commercio illegale di SALW è necessaria per il conseguimento di molti obiettivi, tra cui quelli riguardanti la pace, la giustizia e istituzioni solide, la riduzione della povertà, la crescita economica, la salute, la parità di genere e la sicurezza delle città e delle comunità.

Nell’Agenda per il disarmo dal titolo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), avviata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell’ONU chiede un approccio inclusivo, integrato e partecipativo al controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale e, in alcune situazioni, a livello subregionale.

Alla terza conferenza dell’ONU di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione dell’UNPOA, tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli per prevenire e combattere il commercio illegale di SALW, in particolare —sul controllo delle frontiere, sulla sicurezza e la gestione delle scorte, sulla distruzione e lo smaltimento, sulla marcatura, la registrazione e il rintracciamento, nonché sull’intermediazione illecita. Anche gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati a rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni subregionali e regionali al fine di consolidare l’attuazione dell’UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento.

La Lega degli Stati arabi (LSA) è un’organizzazione regionale che riunisce tutti i paesi arabi, allo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.

Nel 2016 l’Unione e la LSA hanno istituito il dialogo strategico UE-LSA e formato una serie di gruppi di lavoro.

Il gruppo di lavoro del dialogo strategico in materia di armi di distruzione di massa e controllo delle armi ha definito i settori prioritari per una cooperazione possibile e concreta.

Con la decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio1, l’Unione ha sostenuto la prima fase di un progetto a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di SALW negli Stati membri della LSA e ora desidera sostenere la seconda fase di tale progetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di sostenere gli Stati membri della Lega degli Stati arabi (LSA) nella loro attuazione nazionale del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («UNPOA») e dello strumento internazionale per il rintracciamento, l’Unione perseguirà i seguenti obiettivi:

sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;

sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;

rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;

potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori:

controllo dei trasferimenti internazionali di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);

identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto);

altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza;

disarmo, smobilitazione e reinserimento;

comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW.

3. Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura dell’Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (Small Arms Survey — «SAS»), rappresentata dal Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo), con l’assistenza dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e in stretta cooperazione con il segretariato della LSA.

3. La SAS, assistita da Interpol e OMD, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con la SAS.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 5991726 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la SAS. L’accordo stabilisce che la SAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell’accordo.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dalla SAS.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi trentasei mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021 Per il Consiglio Il presidente S. Kustec