Decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 della Commissione dell’8 ottobre 2021 che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l’importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali [notificata con il numero C(2021) 7330]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
Per istituire il quadro finanziario per la riserva di adeguamento alla Brexit occorre stabilire gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva conformemente alla metodologia stabilita nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1755 e l’importo minimo delle risorse da spendere in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.
Per motivi di programmazione, gli importi provvisori globali assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere espressi a prezzi correnti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l’importo minimo del sostegno da spendere in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1755 figurano nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2021 Per la Commissione Elisa Ferreira Membro della Commissione