Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
visto il parere della Corte dei conti3,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica5 («accordo di recesso») è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.
Al termine del periodo di transizione gli ostacoli agli scambi commerciali e transfrontalieri nonché alla libera circolazione di persone, servizi e capitali tra l’Unione e il Regno Unito sono divenuti realtà, con conseguenze di ampia portata per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e i loro lavoratori, come pure per le comunità locali, le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Poiché tali conseguenze sono inevitabili, è necessario attenuarle nella maggior misura possibile e i portatori di interessi devono assicurarsi di essere preparati ad affrontarle.
L’Unione è impegnata ad attenuare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, se del caso, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri, comprese le regioni e comunità locali come pure i settori economici, in particolare a quelli più duramente colpiti in tali circostanze eccezionali.
L’Unione si impegna altresì alla gestione sostenibile della pesca in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca istituita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, compresi il principio di raggiungimento del rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili, nonché l’eliminazione della pesca eccessiva, il ripristino delle popolazioni di specie pescate e la protezione dell’ambiente marino, come previsto inoltre dagli impegni internazionali.
È opportuno istituire una riserva di adeguamento alla Brexit («riserva») per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare in quelli maggiormente colpiti dal recesso, e attenuare così il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il sostegno dovrebbe coprire, in tutto o in parte, la spesa supplementare sostenuta e pagata dalle autorità pubbliche negli Stati membri per misure specificamente adottate per attenuare tali conseguenze. Il periodo di riferimento, quale definito nel presente regolamento, che determina l’ammissibilità delle spese, dovrebbe applicarsi ai pagamenti effettuati dalle autorità pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresi i pagamenti a soggetti pubblici o privati, per le misure attuate. Tenuto conto dell’importanza del settore della pesca in alcuni Stati membri, è opportuno destinare una parte delle risorse della riserva al sostegno specifico delle comunità costiere locali e regionali.
Gli Stati membri che scelgono di sostenere misure volte a mantenere e creare posti di lavoro dovrebbero puntare a un’occupazione di qualità.
Gli obiettivi della riserva dovrebbero essere perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici7 («accordo di Parigi»), approvato dall’Unione il 5 ottobre 20168, del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio9, del Green Deal europeo, dell’agenda digitale europea, nonché del principio di partenariato e dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il contributo intrinseco della riserva all’eliminazione delle disuguaglianze e alla promozione della parità di genere e dell’integrazione della dimensione di genere, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.
Al fine di contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno e nel ripartire il contributo finanziario a carico della riserva, dovrebbero sostenere i soggetti pubblici e privati che risentono negativamente del recesso, comprese le PMI e i loro lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori autonomi, che devono ora affrontare ostacoli ai flussi commerciali, un aumento delle procedure amministrative e doganali e un maggiore onere normativo e finanziario, tra cui disfunzioni a livello di cooperazione e degli scambi. È pertanto opportuno predisporre un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi e i programmi dell’Unione sono destinati a contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Si prevede altresì che la riserva contribuisca agli obiettivi climatici in base alle esigenze e alle priorità specifiche di ciascuno Stato membro. La Commissione dovrebbe valutare il contributo per il clima sulla base delle informazioni disponibili nella relazione finale sull’attuazione della riserva.
È importante specificare chiaramente le eventuali esclusioni dal sostegno fornito dalla riserva. Oltre all’esclusione dei soggetti che traggono beneficio dal recesso del Regno Unito dall’Unione, compresi quelli del settore finanziario, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrebbe essere esclusa dal sostegno fornito dalla riserva, in quanto costituisce un’entrata di ciascuno Stato membro, che compensa il relativo costo per il bilancio dello Stato membro. In linea con l’approccio generale della politica di coesione, anche le spese connesse alle delocalizzazioni o contrarie al diritto dell’Unione o nazionale applicabile dovrebbero essere escluse dal sostegno fornito dalla riserva.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l’assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione, la comunicazione, il controllo e l’audit della riserva potrebbe essere attuata mediante un tasso forfettario basato sull’importo delle spese ammissibili accettate dalla Commissione. L’assistenza tecnica potrebbe essere utilizzata per aiutare le autorità locali, regionali e nazionali a dare attuazione alla riserva assistendo in particolare le PMI che, a causa delle loro dimensioni, non dispongono delle risorse e delle conoscenze necessarie per far fronte all’aumento degli oneri e dei costi amministrativi correlati al recesso del Regno Unito dall’Unione.
Per tenere conto dell’impatto delle conseguenze economiche, sociali, territoriali ed eventualmente ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione sugli Stati membri e sulle loro economie e, se del caso, tenere conto delle misure attuate dagli Stati membri per mitigare i previsti effetti negativi del recesso prima della fine del periodo di transizione, il periodo di riferimento dovrebbe iniziare il 1o gennaio 2020 ed essere concentrato su un periodo limitato di quattro anni.
La Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione che analizzi l’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle imprese e sui settori economici dell’Unione, tenendo conto nel contempo degli effetti delle fluttuazioni valutarie sugli scambi.
È necessario specificare che la dotazione destinata alla riserva dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio10 («regolamento finanziario»). È pertanto opportuno stabilire i principi e gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, in particolare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e di assenza di conflitti di interessi.
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’uso coordinato della riserva con altri fondi e programmi dell’Unione, anche consultando, se del caso, le autorità locali e regionali competenti.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime di condizionalità generale per la protezione del bilancio dell’Unione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, i riporti e i recuperi nell’ambito della riserva dovrebbero essere disciplinati da regole specifiche. Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell’Unione è stabilito annualmente, il presente regolamento, tenendo conto della natura eccezionale e specifica della riserva, dovrebbe prevedere la possibilità di riportare i fondi inutilizzati oltre a quelli stabiliti nel regolamento finanziario, massimizzando in tal modo la capacità della riserva di far fronte alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione per gli Stati membri, anche a livello regionale e locale, e le loro economie.
Per consentire agli Stati membri di mobilitare le risorse aggiuntive e garantire mezzi finanziari sufficienti per attuare rapidamente le misure nell’ambito della riserva, dovrebbe essere erogato un importo considerevole a titolo di prefinanziamento in tre rate: nel 2021, nel 2022 e nel 2023. La metodologia di ripartizione delle risorse della riserva dovrebbe tenere conto dell’importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito, dell’importanza degli scambi commerciali con il Regno Unito e dell’importanza delle relazioni di vicinato per le regioni frontaliere marittime con il Regno Unito e le loro comunità, sulla base di statistiche attendibili e ufficiali. Data l’unicità dell’evento rappresentato dal recesso del Regno Unito dall’Unione e l’incertezza che ha caratterizzato aspetti chiave delle relazioni tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, è difficile prevedere quali misure appropriate gli Stati membri dovranno adottare rapidamente per contrastare gli effetti del recesso. È pertanto necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità e, in particolare, consentire alla Commissione di adottare la decisione di finanziamento che prevede il prefinanziamento senza l’obbligo, ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, di fornire una descrizione delle azioni da finanziare.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima dell’erogazione della prima rata del prefinanziamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l’identità degli organismi designati e dell’organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermare che le descrizioni dei sistemi di gestione e controllo della riserva sono state redatte.
Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri, è opportuno prevedere un unico termine per la presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva applicabile a tutti gli Stati membri. La natura specifica della riserva e il periodo di attuazione relativamente breve giustificano l’istituzione di un periodo di riferimento su misura e renderebbero sproporzionato l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere, su base annua, la documentazione richiesta all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario. Poiché, inoltre, i rischi per il bilancio dell’Unione sono attenuati dall’obbligo per gli Stati membri di avvalersi per la riserva di un sistema di gestione e di controllo affidabile già esistente o, se del caso, di istituirlo, è giustificato derogare all’obbligo per gli Stati membri di presentare la documentazione richiesta entro il mese di febbraio o marzo di ogni anno. Per consentire alla Commissione di verificare la correttezza dell’utilizzo del contributo finanziario a carico della riserva, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare, nell’ambito della domanda di contributo finanziario a carico della riserva, relazioni di attuazione con maggiori dettagli sulle azioni finanziate, che descrivano le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione per le imprese e i settori economici, gli elementi contabili, una sintesi delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, una dichiarazione di gestione e un parere di un organismo di audit indipendente redatto conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201612, è opportuno che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico delle autorità nazionali, regionali e locali, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti della riserva sul terreno.
Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe esaminare le domande in blocco. In particolare dovrebbe esaminare l’ammissibilità e l’esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione con le misure attuate e le disposizioni messe in atto dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. La Commissione dovrebbe valutare il contenuto della relazione di attuazione in modo proporzionato, tenendo conto delle spese totali incluse nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato, recuperare l’importo non utilizzato e decidere in merito ai pagamenti aggiuntivi entro i limiti della dotazione provvisoria. Data l’entità dello shock economico previsto, gli importi non utilizzati della dotazione provvisoria dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria.
In considerazione della natura eccezionale e specifica della riserva e dei suoi obiettivi, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell’individuare le misure per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, compreso il modo in cui valutare il collegamento diretto della spesa con il recesso.
Al fine di garantire il corretto funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo della riserva. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo o, qualora richiesto dal quadro costituzionale dello Stato membro, più organismi responsabili della gestione della riserva, e un organismo di audit separato e indipendente, e comunicare alla Commissione l’identità dell’organismo o degli organismi designati. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di organismi designati esistenti, al livello territoriale appropriato, e di sistemi di gestione e controllo già esistenti ai fini dell’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio13. È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati.
Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri potrebbero rimborsare coloro che beneficiano di un contributo finanziario a carico della riserva mediante opzioni semplificate in materia di costi, quali tassi fissi, importi forfettari o costi unitari, ove tali opzioni costituiscano indicatori attendibili dei costi reali.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e (UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, laddove opportuno, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, laddove opportuno, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione di fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
Al fine di attenuare l’impatto negativo sulle imprese e sui settori economici e per evitare strozzature amministrative, gli Stati membri e le regioni dovrebbero orientare le loro campagne di informazione per sensibilizzare in merito al contributo dell’Unione a carico della riserva e, poiché le attività di trasparenza, comunicazione e visibilità sono essenziali per rendere l’azione dell’Unione visibile sul campo, informare di conseguenza il pubblico. Tali attività dovrebbero basarsi su informazioni precise e aggiornate.
Al fine di migliorare la trasparenza sull’utilizzo del contributo dell’Unione a carico della riserva, la Commissione dovrebbe presentare una relazione finale sull’attuazione della riserva al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per stabilire quali siano le risorse finanziarie disponibili per ciascuno Stato membro.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e ha espresso un parere il 14 aprile 2021.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire mantenere la coesione economica, sociale e territoriale e fornire agli Stati membri uno strumento di solidarietà per far fronte agli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione che colpiscono l’Unione nel suo insieme, sebbene con una gravità diversa a seconda delle regioni e dei settori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Alla luce dell’esigenza preminente di contrastare tempestivamente le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, ove opportuno, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, compresi le loro regioni e comunità locali e i settori, in particolare quelli più duramente colpiti dal recesso, e per attenuare il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit («riserva»).
2. Stabilisce gli obiettivi della riserva, le sue risorse, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole per la sua attuazione, compresa l’ammissibilità delle spese, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.
Art. 2 Obiettivi
1. La riserva fornisce sostegno per contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, ove opportuno, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, compresi le loro regioni e comunità locali e i settori, in particolare quelli più duramente colpiti dal recesso, e per attenuare il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale.
2. Gli obiettivi della riserva sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «periodo di riferimento»: il periodo di riferimento di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;
2) «diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;
3) «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell’attuazione del contributo finanziario a carico della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione;
4) «irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità, che può essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di misure;
5) «errori totali»: la somma degli errori casuali estrapolati e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;
6) «tasso di errore totale»: tutti gli errori divisi per la popolazione sottoposta ad audit;
7) «tasso di errore residuo»: tutti gli errori diminuiti delle rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva;
8) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione20;
9) «territori a statuto speciale»: nel contesto del presente regolamento, a seconda del caso, i territori britannici d’oltremare e le dipendenze della Corona.
Art. 4 Copertura geografica e risorse della riserva
1. Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno a carico della riserva.
2. L’importo massimo delle risorse della riserva ammonta a 5470435000 EUR a prezzi correnti.
3.
Le risorse di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono assegnate in via provvisoria, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento, secondo la metodologia indicata all’allegato I. Esse sono messe a disposizione come segue:
a) un prefinanziamento di 4321749000 EUR a prezzi correnti è messo a disposizione e versato in tre rate pari a 1697933000 EUR nel 2021, 1298919000 EUR nel 2022 e 1324897000 EUR nel 2023 conformemente all’articolo 9;
b) l’eventuale importo restante assegnato in via provvisoria è messo a disposizione nel 2025 conformemente all’articolo 12.
Gli importi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono considerati prefinanziamenti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento finanziario.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli importi non trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio2 conformemente all’articolo 4 bis, che dovrebbero essere versati dalla Commissione conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, non sono versati e sono dedotti dall’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.
Gli Stati membri la cui dotazione provvisoria di risorse della riserva comporta un importo superiore a 10 milioni di EUR determinato sulla base del fattore relativo al pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito spendono almeno il 50 % di tale importo, o il 7 % del loro importo provvisoriamente assegnato, se inferiore, per sostenere le comunità costiere locali e regionali, compreso il settore della pesca, in particolare il settore della pesca costiera su piccola scala che dipende dalle attività di pesca.
Se la dotazione provvisoria non è interamente utilizzata, gli importi da spendere per lo scopo di cui al primo comma sono ridotti proporzionalmente.
Se l’importo da spendere per sostenere le comunità costiere locali e regionali non è interamente utilizzato a tal fine, il 50 % dell’importo inutilizzato è dedotto nel calcolo dell’importo totale accettato.
L’importo delle spese ammissibili accettate, quale indicato all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), specifica, se del caso, l’importo delle spese accettato per sostenere le comunità costiere locali e regionali.
La domanda di contributo finanziario a carico della riserva comprende una ripartizione delle spese sostenute e pagate per misure a sostegno delle comunità costiere locali e regionali, conformemente all’allegato II.
5. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro sulla base dei criteri indicati nell’allegato I. Tale atto di esecuzione stabilisce anche l’importo minimo delle risorse da spendere in conformità del paragrafo 4.
Art. 4 bis Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza
1. Entro il 1o marzo 2023, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata per trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell’atto di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.
2. Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.
3. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.
4. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.
5. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Capo II. Ammissibilità, assistenza tecnica ed esclusione dal sostegno
Art. 5 Ammissibilità
1. Il contributo finanziario a carico della riserva sostiene unicamente le misure attuate specificamente dagli Stati membri, anche a livello regionale e locale, per contribuire agli obiettivi stabiliti all’articolo 2 e può riguardare, in particolare:
a) misure di sostegno alle imprese private e pubbliche, in particolare le PMI, ai lavoratori autonomi, alle comunità e alle organizzazioni locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione;
b) misure di sostegno dei settori economici più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione;
c) misure di sostegno alle imprese e alle comunità e organizzazioni regionali e locali, compresa la pesca costiera su piccola scala, dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito, nelle acque dei territori a statuto speciale o nelle acque soggette ad accordi di pesca con Stati costieri in cui le possibilità di pesca delle flotte dell’Unione sono state ridotte in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione;
d) misure di sostegno alla creazione e protezione di posti di lavoro, compresi posti di lavoro verdi, regimi di riduzione dell’orario lavorativo, riqualificazione professionale e formazione nei settori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione;
e) misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture;
f) misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l’etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;
g) misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione;
h) misure volte a reintegrare i cittadini dell’Unione e le persone aventi il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione che hanno lasciato il Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
2. Le spese sono ammissibili a un contributo finanziario a carico della riserva se sono sostenute e pagate da autorità pubbliche negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati, durante il periodo di riferimento per le misure attuate nello Stato membro interessato o a beneficio dello stesso.
3. Nel definire le misure di sostegno, gli Stati membri tengono conto del diverso impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle diverse regioni e comunità locali e concentrano il contributo finanziario a carico della riserva su quelle più duramente colpite dal recesso, tenendo conto del principio di partenariato e incoraggiando un dialogo multilivello con le autorità e le comunità locali e regionali delle regioni e dei settori più duramente colpiti dal recesso, le parti sociali e la società civile, se del caso, e in conformità al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario.
4. Nel definire le misure di sostegno nell’ambito della pesca, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi della politica comune della pesca, assicurandosi che tali misure contribuiscano alla gestione sostenibile degli stock ittici e si adoperano per sostenere i pescatori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione, in particolare la pesca costiera su piccola scala.
5. Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile.
6. Le misure ammissibili a norma del paragrafo 1 possono essere sostenute da altri fondi e programmi dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
7. Gli Stati membri restituiscono il contributo a carico della riserva a un’azione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale ai beneficiari del contributo finanziario a carico della riserva o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, l’azione subisce uno degli eventi seguenti:
a) cessazione di un’attività produttiva o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori dello Stato membro in cui ha ricevuto un contributo finanziario a carico della riserva;
b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;
c) modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito al primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti o di posti di lavoro creati da PMI. Il presente paragrafo non si applica ad azioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Art. 6 Assistenza tecnica
1. Il 2,5 % del contributo finanziario a carico della riserva per ciascuno Stato membro è versato a titolo di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la comunicazione, il controllo e l’audit della riserva, anche a livello regionale e locale, a seconda dei casi.
2. L’assistenza tecnica è calcolata forfettariamente applicando il fattore 25/975 all’importo delle spese ammissibili accettate dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a).
Art. 7 Esclusione dal sostegno
La riserva non sostiene l’IVA e le spese a sostegno della delocalizzazione di cui all’articolo 3, punto 8).
Capo III. Gestione finanziaria
Art. 8 Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il contributo finanziario a carico della riserva a favore di uno Stato membro è eseguito nell’ambito della gestione concorrente conformemente all’articolo 63 del regolamento finanziario.
2. Gli Stati membri utilizzano il contributo finanziario a carico della riserva per attuare le misure di cui all’articolo 5 al fine di fornire forme di sostegno non rimborsabili. Il contributo dell’Unione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dalle autorità pubbliche negli Stati membri, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati, per le misure attuate, e di finanziamenti forfettari per l’assistenza tecnica.
3. Gli impegni e i pagamenti a norma del presente regolamento sono subordinati alla disponibilità di finanziamenti.
4. In deroga all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, la documentazione di cui a tali disposizioni è presentata una sola volta, a norma dell’articolo 10 del presente regolamento.
5. In deroga all’articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell’esercizio successivo.
Art. 9 Prefinanziamento
1. Previa ricezione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, la ripartizione per Stato membro delle risorse di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. In deroga all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la decisione di finanziamento non contiene una descrizione delle azioni da finanziare.
2.
Gli impegni di bilancio dell’Unione nei confronti di ciascuno Stato membro sono assunti dalla Commissione in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima rata seguono l’adozione dell’atto di esecuzione che costituisce l’impegno giuridico della Commissione.
3. La Commissione versa la rata per il 2021 del prefinanziamento entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le rate del prefinanziamento per il 2022 e il 2023 sono versate dalla Commissione rispettivamente entro il 30 aprile 2022 e il 30 aprile 2023. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all’articolo 12.
4. Gli importi assegnati ma non versati a titolo di prefinanziamento sono riportati e utilizzati per pagamenti aggiuntivi a norma dell’articolo 12, paragrafo 6.
Art. 10 Presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2024. La Commissione valuta tali domande e stabilisce se agli Stati membri siano dovuti la dotazione provvisoria restante e importi aggiuntivi o se dagli Stati membri debbano essere recuperati importi a norma dell’articolo 12.
2. Se uno Stato membro non presenta domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2024, la Commissione recupera l’importo totale versato a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento.