Decisione (UE) 2021/1836 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione di una decisione che modifica detto accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), concluso dall’Unione con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito, e l’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso.
Per una svista non figurano nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso una decisione e una raccomandazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Altre quattro decisioni e una raccomandazione sono state adottate prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che tali decisioni e raccomandazioni siano aggiunte a detto allegato.
Per rettificare tali omissioni e carenze il comitato misto dovrebbe adottare una decisione ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo a una decisione da adottare a norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d) di detto accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021 Per il Consiglio Il president J. Cigler Kralj