Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione doveva presentare entro il 15 ottobre 2021 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2023, l’importo annuo del contributo per il 2022, l’importo della prima quota del contributo per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025.
A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica3 («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio4 fissa il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2022 a 2500000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2100000000 EUR. Esso è ripartito in 1800000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.
Art. 2
L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2022 è fissato a 2800000000 EUR. Esso è ripartito in 2500000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.
Art. 3
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2022, conformemente all’allegato.
Art. 4
Un importo di 43000000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell’8° e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2022 di cui all’articolo 3.
Art. 5
La previsione indicativa e non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2024 è fissata a 1500000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI; la previsione per il 2025 è fissata a 900000000 EUR per la Commissione e a 9000000 EUR per la BEI.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. Šircelj