Decisione (UE) 2021/2111 del Consiglio del 25 novembre 2021 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l’adozione del suo regolamento interno
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/6891 relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono definite all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione. I compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca sono elencati, in modo non esaustivo, nell’articolo 508 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.
L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito, sotto la supervisione di un comitato, assiste tale comitato nell’assolvimento dei propri compiti e, in particolare, ne prepara i lavori e svolge i compiti assegnati al gruppo di lavoro da detto comitato. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito stabilisce il proprio regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/17653 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca. Tale decisione contempla la supervisione e il coordinamento dei gruppi di lavoro di tale comitato, ma non la loro istituzione e il loro scioglimento.
È opportuno che il comitato specializzato per la pesca istituisca, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno e riferire regolarmente al comitato specializzato per la pesca in merito alle proprie attività.
Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe fungere da forum per lo scambio di informazioni, le discussioni tecniche e la consultazione reciproca. Fatta eccezione per l’adozione del suo regolamento interno, non è previsto che il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca adotti atti o misure aventi effetti giuridici. Poiché non si può escludere che, nello svolgimento dei compiti assegnatigli dal comitato specializzato per la pesca, il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca prepari o eccezionalmente adotti atti aventi effetti giuridici, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in relazione a tali casi.
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede comitato specializzato per la pesca per quanto riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca, come pure le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca con riguardo all’adozione del suo regolamento interno e di altri atti aventi effetti giuridici e agli elementi specifici di tali posizioni dovrebbero essere stabiliti dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, della decisione (UE) 2021/689 e della presente decisione.
Le riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbero essere preparate in cooperazione e con il coinvolgimento stretti del Consiglio e dei suoi organi preparatori.
Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca in merito alla istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca figura nell’allegato I della presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in merito all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e alla sua definizione figura nell’allegato II della presente decisione.
3. La posizione dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca quando tale gruppo è chiamato a preparare o adottare atti aventi effetti giuridici dev’essere ulteriormente definita nell’allegato III della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione è valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2022.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente Z. POČIVALŠEK