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Decisione (PESC) 2021/2133 del Consiglio del 2 dicembre 2021 intesa a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e munizioni convenzionali nell’Europa sudorientale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»).

Da oltre trent’anni gli Stati dell’Europa sudorientale (SEE) si trovano ad affrontare rischi e sfide significativi connessi all’accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di munizioni convenzionali illecite al di là delle loro frontiere e in tutti i loro territori. Tali rischi hanno implicazioni negative più ampie per l’Europa nel suo insieme e oltre. Nella strategia dell’UE sulle SALW si afferma che, malgrado i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto nell’Europa sudorientale, l’entità dell’accumulazione di SALW e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la diffusione della detenzione illegale di tali armi e le lacune in termini di attuazione continuano a limitare l’efficacia degli sforzi per il controllo delle armi da fuoco e delle SALW in alcune zone dei Balcani occidentali.

A livello regionale, la strategia dell’UE sulle SALW impegna l’Unione e i suoi Stati membri a contribuire a rafforzare le capacità di contrasto per individuare, smantellare e vietare le reti di traffico ed evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito, per esempio bloccando il finanziamento e il trasporto illeciti delle armi e potenziando il ruolo della polizia di frontiera e delle autorità doganali e portuali nella lotta ai flussi illegali di armi via mare. L’Unione e i suoi Stati membri sono impegnati ad aiutare gli altri paesi a migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza.

In linea con la strategia dell’UE sulle SALW, l’Unione rafforzerà il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni regionali attive nel controllo delle SALW allineando le proprie attività alle strategie e ai piani d’azione regionali.

Nel 2000 gli Stati partecipanti all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno adottato il documento OSCE sulle SALW1 in cui si sono impegnate a combattere il traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. In tale documento si sottolineano anche gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale che derivano dall’eccessiva accumulazione di SALW e da un’inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte.

Inoltre, nel 2003 gli Stati partecipanti all’OSCE hanno adottato il documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (SCA)2 in cui si riconoscono i rischi in termini di sicurezza e protezione posti dall’eccessiva accumulazione di munizioni convenzionali. Per affrontare tali rischi, essi hanno deciso di istituire una procedura pratica per la fornitura di assistenza ai fini della distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza e/o del miglioramento della gestione delle scorte e delle prassi di messa in sicurezza.

I documenti OSCE sulle SALW e le SCA riconoscono nella distruzione il metodo di elezione per lo smaltimento delle SALW e delle munizioni convenzionali in eccedenza.

Il progetto sostenuto dalla presente decisione del Consiglio terrà conto di altre iniziative regionali, in particolare la tabella di marcia per i Balcani occidentali3, il lavoro del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)/Centro dell’Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) e le pertinenti attività della Commissione europea nella SEE connesse al controllo delle armi e al traffico illecito di armi. Il progetto sarà attuato in coordinamento con le forme di assistenza dell’Unione collegate alle giurisdizioni della SEE (decisioni del Consiglio (PESC) 2018/1014 e (PESC) 2017/9155), la cooperazione regionale con i Balcani occidentali nel settore del controllo delle SALW attuata dall’UNDP/SEESAC (decisioni del Consiglio (PESC) 2019/21116, (PESC) 2018/17887 e (PESC) 2016/23568) e la cooperazione UE-SEE ai fini di contrasto nel settore del traffico di armi da fuoco, sostenuta dalla DG HOME della Commissione europea, dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), e dalla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

L’Unione ha precedentemente sostenuto le attività dell’OSCE mediante la decisione 2012/662/PESC del Consiglio9 a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di SALW nella regione coperta dall’OSCE. Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1424 a sostegno delle attività dell’OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia10. Il 2 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/200911 a sostegno degli sforzi dell’Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l’OSCE.

Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione del programma d’azione dell’ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.

Nella risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

L’agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018 dal segretario generale dell’ONU, ha invitato a contrastare l’eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l’adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell’attuazione della strategia dell’Unione sulle armi leggere e di piccolo calibro, l’obiettivo della presente decisione è ridurre i rischi di traffico illecito e di diffusione incontrollata di SALW all’interno, verso o dall’Europa sudorientale, che compromettono la sicurezza e la protezione impedendo il consolidamento sostenibile della pace e lo sviluppo socioeconomico nonché contribuendo a smantellare l’ordine, alimentando il terrorismo e la violenza criminale o portando alla ripresa dei conflitti.

2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:

  1. a) ridurre il rischio di proliferazione e uso improprio di SALW nella Repubblica d’Albania;

  2. b) sostenere la Bosnia-Erzegovina nell’attenuazione dei rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla detenzione illegale, all’uso improprio e al traffico di SALW e relative munizioni;

  3. c) sostenere il rafforzamento dell’attuale capacità dell’unità K9 della polizia del Kosovo12 e il relativo contributo diretto alla prevenzione, alla repressione e alle indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, munizioni ed esplosivi nei Balcani occidentali;

  4. d) ridurre il rischio di proliferazione delle armi e di uso improprio delle SALW nella Repubblica di Macedonia del Nord, aumentando la capacità di prevenzione, individuazione, analisi e indagine del ministero degli Affari interni e di altre organizzazioni governative;

  5. e) ridurre il rischio di esplosioni accidentali nei depositi di munizioni e ridurre la diversione di SALW/SCA dai depositi del ministero della Difesa del Montenegro;

  6. f) ridurre i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alle SALW per quanto riguarda la detenzione illecita, gli abusi di SALW legali e il traffico illecito di SALW in Serbia;

  7. g) aiutare gli Stati partecipanti all’OSCE a pianificare, attuare e, se necessario, rafforzare meglio i loro impegni contro la proliferazione illecita di SALW/SCA.

3. I beneficiari del progetto sono:

  1. a) le autorità preposte della SEE, responsabili della prevenzione e della lotta al traffico illecito di SALW e munizioni convenzionali, vale a dire le commissioni/i consigli per le SALW, i ministeri degli Affari interni e i servizi di contrasto, quali la polizia. Altre autorità coinvolte sono il ministero della Sicurezza, le procure, i tribunali e i servizi penitenziari in Bosnia-Erzegovina nonché il ministero della Difesa in Montenegro. In Serbia il progetto prevede inoltre il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile che si occupano di questioni relative al controllo delle SALW (beneficiari diretti);

  2. b) popolazioni di giurisdizioni della SEE e del relativo vicinato europeo che si trovano in una situazione di rischio a causa dell’uso di SALW e munizioni convenzionali illecite in attività criminali e terroristiche e del relativo uso improprio e violento (beneficiari indiretti);

  3. c) le autorità preposte nell’Unione e nei suoi Stati membri che beneficiano di maggiori capacità di controllo delle SALW e delle munizioni convenzionali nella SEE, anche grazie a un migliore scambio di informazioni e a misure di coordinamento e cooperazione quali l’identificazione dei rischi, le indagini e il rintracciamento, l’individuazione e il sequestro di SALW e munizioni convenzionali illecite (beneficiari indiretti).

4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 («progetto») è affidata al segretariato OSCE.

3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 4208827 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L’accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L’AR riferisce periodicamente al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive preparate dal segretariato OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Vrtovec