Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione del 3 dicembre 2021 relativa all'approvazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile con «marchio UE» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/20021, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 comprendono procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione2 istituisce un regime armonizzato di approvazione per l'installazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile.
Le misure adottate per far sì che le attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile soddisfino gli standard di prestazione richiesti sono state armonizzate per garantire la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
La Commissione riconosce la procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell'aviazione civile come un requisito preliminare obbligatorio per l'approvazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile. La Commissione accorda uno status temporaneo «in attesa di marchio UE» alle attrezzature confermate dalla procedura di valutazione comune solo dopo aver ricevuto le relazioni di livello 2.
Le attrezzature di sicurezza approvate a livello nazionale in deroga al regime armonizzato di approvazione non dovrebbero ricevere automaticamente il «marchio UE». La Commissione può accordare uno status temporaneo «in attesa di marchio UE» alle attrezzature approvate a livello nazionale solo dopo aver ricevuto i verbali delle prove.
È opportuno che la Commissione adotti una decisione volta ad accordare un «marchio UE» alle attrezzature che hanno ricevuto uno status temporaneo «in attesa di marchio UE».
La Commissione dovrebbe mantenere una banca dati consolidata dell'Unione contenente un elenco delle attrezzature per le quali sono consentite l'installazione e l'uso in tutta l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'elenco delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile approvate con «marchio UE» figura nell'allegato.
La «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza» è aggiornata di conseguenza.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen