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Decisione (UE) 2021/2233 della Commissione del 14 dicembre 2021 che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore [notificata con il numero C(2021) 8893]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore1, in particolare l’articolo 3,

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

L’articolo 16.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l’altro, esaminare le possibili modifiche dell’accordo o modificarne le disposizioni nei casi da esso espressamente previsti.

L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco contenuto nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo.

L’articolo 10.18 dell’accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell’allegato 10-A dell’accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell’Unione.

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell’allegato 10-B dell’accordo in conformità all’articolo 10.18 dello stesso.

La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell’Unione e dovrebbe essere cancellata dall’allegato 10-A dell’accordo.

Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell’elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e cancellando due di esse dall’allegato 10-A. Inoltre le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall’allegato 10-B e dall’allegato 10-A, come indicato nel progetto di decisione del comitato per il commercio riportato in allegato e le modifiche dovrebbero essere approvate a nome dell’Unione.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10.17, paragrafo 3, e 10.18 dell’accordo non appena possibile, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

DECIDE:

Art. 1

Le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore contenute nel progetto di decisione del comitato per il commercio sono approvate a nome dell’Unione europea.

Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell’allegato della presente decisione.

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato per il commercio si basa su tale progetto di decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato per il commercio senza che sia necessaria un’ulteriore decisione della Commissione.

Art. 2

I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio sono autorizzati ad approvare la decisione di detto comitato a nome dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione