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Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il trattato sul commercio di armi (ATT) è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati parte dell’ATT («Stati parte»).

L’ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione ad opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 2013, la decisione 2013/768/PESC1, ampliando in tal modo il portafoglio di assistenza dell’Unione relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all’ATT. Tale decisione è stata seguita dalla decisione (PESC) 2017/9152 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione dell’ATT.

Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC e della decisione (PESC) 2017/915 hanno aiutato i paesi partner a prendere in considerazione un’ampia gamma di settori pertinenti all’istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall’ATT. Alcuni paesi partner sono stati ritenuti maturi e saranno gradualmente esclusi o non inclusi, nella terza fase del progetto. È stata sviluppata una cooperazione con una serie di paesi beneficiari a cui in precedenza non erano state indirizzate altre attività di assistenza dell’Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell’ATT. È auspicabile dare seguito alle azioni intraprese con alcuni di tali paesi beneficiari al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare tali paesi a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.

Oltre al proseguimento delle attività con i paesi partner di cui all’allegato, è consigliabile perseguire un approccio basato sulla domanda in virtù del quale potrebbero essere avviate attività di assistenza su richiesta di paesi che hanno individuato esigenze relative all’attuazione dell’ATT. Tale approccio si è dimostrato efficace nel fornire assistenza a paesi che hanno manifestato impegno e titolarità in relazione all’ATT mediante le loro richieste di assistenza dell’Unione. La presente decisione mantiene pertanto un numero specifico di attività che saranno disponibili ai paesi su richiesta, anche per i paesi che non sono ancora parti dell’ATT.

L’assistenza dell’Unione fornita a norma della decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio3, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi si indirizza a una serie di paesi dell’immediato vicinato orientale e meridionale dell’Unione. L’Unione sostiene il segretariato dell’ATT nella sua attuazione dell’ATT mediante la decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio4. L’Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso.

L’Unione sostiene altresì l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. In quanto tali, i controlli predisposti nel quadro dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) e nell’ambito dei programmi dell’Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace l’ATT poiché, in molti casi, le norme legislative e le procedure amministrative relative al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le agenzie incaricate di tale controllo si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. Di conseguenza, è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di sostegno all’attuazione dell’ATT, compresa l’attività a sostegno del segretariato dell’ATT.

L’elevato numero di attività previsto dalla presente decisione giustifica l’impiego di due enti esecutivi. Il Consiglio e la Commissione hanno affidato l’esecuzione tecnica di precedenti progetti relativi al controllo delle esportazioni all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA). Di conseguenza, il BAFA ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze. Expertise France è incaricata di progetti dell’Unione relativi a beni a duplice uso P2P. Il ruolo di Expertise France nell’attuazione della presente decisione contribuirà a garantire un adeguato coordinamento con progetti relativi ai beni a duplice uso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio di armi («ATT»), l’Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:

  1. a) rafforzamento o sviluppo delle capacità e competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l’attuazione dell’ATT nei paesi beneficiari, sia nuovi che già esistenti, mediante strumenti quali l’assistenza giuridica e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione;

  2. b) sensibilizzazione di altri paesi, compresi gli Stati che non sono parti dell’ATT, al fine di sostenere l’universalizzazione dell’ATT a livello nazionale, regionale e multilaterale.

2.

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende le attività di progetto seguenti:

  1. a) dialogo con la comunità degli esperti: tali attività si concentreranno sull’intensificazione della cooperazione con e tra gli esperti del gruppo di esperti di progetto di cui alle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915, nonché con nuovi esperti, in particolare quelli provenienti da paesi beneficiari e da precedenti paesi beneficiari nel contesto del processo di uscita progressiva;

  2. b) attività nazionali: tali attività saranno offerte ai singoli paesi beneficiari sulla base di un programma di assistenza dedicato adattato alle esigenze specifiche del paese beneficiario interessato;

  3. c) visite di studio: tali visite offrono ai paesi beneficiari la possibilità di accedere alle autorità pubbliche e ai funzionari di altri paesi che applicano l’ATT;

  4. d) assistenza mirata a breve termine su questioni specifiche o questioni sollevate dai paesi beneficiari;

  5. e) approccio «formazione del formatore» consistente in laboratori e in una piattaforma online;

  6. f) attività regionali, transregionali e internazionali in risposta alle richieste dei paesi beneficiari che desiderano trarre insegnamenti dall’esperienza di paesi di altre parti del mondo;

  7. g) eventi collaterali a margine delle conferenze ATT degli Stati parte;

  8. h) una conferenza di chiusura per aumentare la consapevolezza e la titolarità dell’ATT tra i paesi partner, i pertinenti soggetti interessati quali i parlamenti nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali e i rappresentanti della società civile.

Nell’allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è organizzata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA) e da Expertise France.

3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3499892,39 EUR. Il bilancio totale stimato per l’intero progetto è pari a 3824892,39 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall’importo di riferimento.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dagli enti esecutivi. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tali accordi non siano stati conclusi entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. Dovžan