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Decisione 2013/768/PESC del Consiglio del 16 dicembre 2013 relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi: stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro», avviando così il processo ONU per l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi («processo ATT»). Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», con la quale si è deciso di convocare nel 2012 una conferenza dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante su norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per trasferimenti di armi convenzionali.

Poiché la conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi indetta nel luglio 2012 non è stata in grado di concordare un documento conclusivo nei tempi stabiliti e in seguito alla risoluzione 67/234 A adottata il 24 dicembre 2012 dall'Assemblea generale dell'ONU, nel marzo 2013 è stata indetta la conferenza finale dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi. Tale conferenza ha elaborato un testo del trattato equilibrato e di ampio respiro che, tuttavia, non ha incontrato il consenso a causa dell'opposizione di tre Stati membri dell'ONU. La questione è stata pertanto rimessa all'Assemblea generale dell'ONU che, il 2 aprile 2013, ha adottato a stragrande maggioranza il trattato sul commercio di armi tramite il voto della risoluzione A/RES/67/234 B. Il trattato è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed entrerà in vigore all'atto della 50a ratifica. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno firmato il trattato.

Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, 12 luglio 2010 e 25 giugno 2012 il Consiglio ha espresso il massimo impegno per un nuovo strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali, sia pertinente per tutti gli Stati e possa pertanto essere universale.

Al fine di promuovere il carattere inclusivo e la pertinenza del processo ATT, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC1 e la decisione 2010/336/PESC2, di sostegno, inter alia, a una serie di seminari regionali a copertura mondiale. In seguito all'esito negativo della conferenza dell'ONU del luglio 2012, le attività continuative dell'Unione a sostegno del trattato sul commercio delle armi sono state integrate dalla decisione 2013/43/PESC del Consiglio3.

La priorità attuale è il sostegno alla rapida entrata in vigore e alla piena attuazione del trattato. L'Unione, in linea con il tempestivo sostegno da essa fornito al processo ATT, può ora dare un significativo contributo a tale obiettivo, in particolare avvalendosi della sua esperienza di lunga data nel finanziamento dell'assistenza e della sensibilizzazione al controllo delle esportazioni. Poiché il rilascio delle licenze relative alle armi ed ai beni a duplice uso rimane di competenza nazionale all'interno dell'Unione, le conoscenze specialistiche in materia di controllo delle esportazioni impiegate a sostegno dei programmi di assistenza e sensibilizzazione finanziati dall'Unione dipendono ampiamente dagli Stati membri. Per il successo delle attività di assistenza e sensibilizzazione al controllo delle esportazioni svolte dall'UE è pertanto essenziale che gli Stati membri mettano a disposizione esperti per sostenere i programmi dell'Unione.

Nel settore del controllo delle esportazioni di armi, l'Unione ha svolto attività di assistenza e sensibilizzazione nell'ambito dell'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio4 e delle decisioni 2009/1012/PESC5 e 2012/711/PESC del Consiglio6. Le attività svolte si sono indirizzate a vari paesi terzi immediatamente limitrofi dell'Unione, prefiggendosi l'obiettivo di rafforzare i loro sistemi di controllo delle esportazioni di armi e di conseguire maggiore responsabilità e trasparenza.

L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso nel quadro del regolamento7, che ha istituito uno strumento per la stabilità che assicura assistenza nello sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale. Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. L'Unione ha sostenuto l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), in particolare tramite l'azione comune 2006/419/PESC del Consiglio8, l'azione comune 2008/368/PESC del Consiglio del 14 maggio 2008 e la decisione 2013/391/PESC del Consiglio9 e, per quanto riguarda la dimensione relativa al controllo delle esportazioni dell'UNSCR1540 (2004), tramite i suoi programmi di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

Oltre alla specifica assistenza per il controllo delle esportazioni di armi, i controlli predisposti nel quadro dell'attuazione dell'UNCSR 1540 (2004) e nell'ambito dei programmi dell'Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace il trattato sul commercio di armi poiché, in molti casi, le norme, le procedure amministrative e le agenzie incaricate del controllo delle esportazioni di beni a duplice uso si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. L'assistenza fornita nel settore dei beni a duplice uso funge pertanto da supporto alle capacità di controllo delle esportazioni di armi. Di conseguenza è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di supporto all'attuazione del trattato sul commercio di armi.

Nell'ottica di un auspicabile coordinamento dell'assistenza per il controllo delle esportazioni fornita in altri settori pertinenti, le attività sostenute dalla presente decisione mirano a rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi in vari paesi beneficiari, onde sostenere l'effettiva ed efficace attuazione del trattato sul commercio di armi. Poiché l'impatto del trattato dipenderà dal suo grado di osservanza ed universalizzazione, dovrebbero essere sostenute anche le attività di coinvolgimento e sensibilizzazione al fine di accrescere il sostegno fornito al trattato sul commercio di armi dai soggetti interessati e da altri paesi terzi, nonché di stimolo dell'interesse alla sua attuazione.

Il Consiglio ha affidato l’esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»), che ha portato a termine con successo l'organizzazione di tutte le attività previste dalla decisione 2009/1012/PESC del Consiglio. Il BAFA è anche l'agenzia esecutiva dei progetti relativi al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso finanziati nell'ambito dello strumento per la stabilità. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva delle attività dell’Unione di supporto all'attuazione del trattato sul commercio di armi nei paesi terzi è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi. La scelta del BAFA renderà più facile individuare sinergie tra le attività di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e quelle connesse alle armi, per far sì che l'assistenza relativa al trattato sul commercio di armi integri adeguatamente quella già fornita nel quadro degli attuali programmi di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e di armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di sostenere la rapida entrata in vigore e la rapida attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT») l'Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:

fornire sostegno agli Stati che ne facciano richiesta al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per metterli in grado di attuare l'ATT;

accrescere a livello nazionale e regionale la sensibilizzazione e la titolarità delle competenti autorità nazionali e regionali e dei soggetti interessati della società civile nei confronti dell'ATT, in modo da coinvolgerli maggiormente nella sua attuazione.

2.

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le seguenti attività di progetto:

  1. a) assistenza ai paesi terzi beneficiari nella redazione, nell’aggiornamento e nell’attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere e sviluppare un efficace sistema di controllo dei trasferimenti di armi in conformità delle prescrizioni dell'ATT;

  2. b) rafforzamento delle conoscenze specialistiche e delle capacità dei funzionari dei paesi beneficiari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione, in particolare mediante la condivisione delle migliori prassi, la formazione e l'accesso a fonti di informazioni pertinenti al fine di assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli dei trasferimenti di armi;

  3. c) promozione della trasparenza nel commercio internazionale di armi basandosi sulle prescrizioni dell'ATT in materia di trasparenza;

  4. d) promozione di una costante osservanza dell'ATT da parte dei paesi beneficiari attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati a livello nazionale e regionale, quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT;

  5. e) promozione di un più ampio interesse nei confronti dell'ATT tramite l'avvio di un dialogo con i paesi che non hanno compiuto passi in direzione di tale trattato, al fine di sostenere la sua universalizzazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata al l’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 5200000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6445000 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione attraverso il cofinanziamento la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento finanziario.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi trentasei mesi dalla data di conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale data, essa cessa di produrre effetti il 17 giugno 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton