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Decisione di esecuzione (UE) 2022/88 del Consiglio del 18 gennaio 2022 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE per quanto riguarda l’autorizzazione concessa al Regno del Belgio ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

A norma della decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio2, il Regno del Belgio è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2015, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25000 EUR («misura speciale»). Tale autorizzazione era stata inizialmente prorogata mediante decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio3 fino al 31 dicembre 2018 e successivamente mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio4 fino al 31 dicembre 2021.

Con lettera del 5 maggio 2021 il Belgio ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio5 sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva consente altresì agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85000 EUR.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 29 giugno 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dal Belgio agli altri Stati membri. Con lettera del 30 giugno 2021 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che unionale, e a ridurre l’impatto negativo della transizione dall’esenzione all’imposizione («effetto soglia»). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 25000 EUR è coerente con la nuova soglia di esenzione di cui alla direttiva (UE) 2020/285.

La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

Secondo le informazioni fornite dal Belgio, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio6, il Belgio non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.

Tenuto conto dell’incidenza positiva della misura speciale sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all’IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Belgio ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, nonché devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare il Belgio ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

Al fine di evitare effetti destabilizzanti, è opportuno che il Belgio sia autorizzato ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2013/53/UE.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/53/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Art. 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a il 18 gennaio 2022 Per il Consiglio Il presidente B. Le Maire