Decisione di esecuzione (UE) 2022/120 della Commissione del 26 gennaio 2022 che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2022) 367] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
La direttiva 1999/2/CE prevede che i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possano essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dall’Unione europea.
La decisione 2002/840/CE della Commissione2 ha stabilito un elenco degli impianti di irradiazione riconosciuti nei paesi terzi.
Il 31 agosto 2021 il Regno Unito ha presentato una richiesta di riconoscimento per l’impianto di irradiazione «Synergy Health» con sede a Swindon, Regno Unito.
Il Regno Unito ha fornito prove adeguate del fatto che la sorveglianza ufficiale dell’impianto di irradiazione garantisce la conformità ai requisiti di cui all’articolo 7 della direttiva 1999/2/CE.
L’impianto di irradiazione «Synergy Health» dovrebbe essere incluso nell’elenco degli impianti di irradiazione riconosciuti nei paesi terzi.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/840/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2002/840/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione