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Decisione di esecuzione (UE) 2022/219 della Commissione del 11 febbraio 2022 che stabilisce norme procedurali per il controllo, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, della legalità degli atti delle agenzie esecutive che ledono un terzo e che sono stati deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente o individualmente interessato

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 58/20031 del Consiglio, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, alla Commissione può essere chiesto di controllare la legalità di tutti gli atti di un'agenzia esecutiva che ledono un terzo.

Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dal terzo interessato e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione deve deliberare in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi.

Nella sua decisione definitiva a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, la Commissione può mantenere l'atto dell'agenzia esecutiva o decidere che questa lo deve modificare, integralmente o parzialmente.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003, l'agenzia esecutiva in questione è tenuta ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

A seguito della propria valutazione, la Commissione può sospendere l'esecuzione dell'atto in causa o prescrivere misure provvisorie qualora siano compromessi i diritti della parte che richiede il controllo di legalità.

Sulla base dell'esperienza acquisita, è necessario stabilire norme procedurali per il controllo di legalità degli atti delle agenzie esecutive a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003.

Dette norme procedurali non si applicano alle procedure di controllo avviate di sua iniziativa dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003, né alle procedure avviate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Tali norme procedurali saranno integrate dall'allegato della decisione della Commissione che definisce le linee guida per l'istituzione e il funzionamento delle agenzie esecutive finanziate dal bilancio dell'UE e da altre fonti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 11 febbraio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen