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Decisione delegata (UE) 2022/1612 della Commissione del 16 febbraio 2022 che specifica il contenuto e il formato dell’elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/22261, in particolare l’articolo 27, paragrafo 3,

Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

Per far sì che l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente possa decidere in merito a una domanda che genera un riscontro positivo, o affinché l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi possa decidere in merito a una domanda con validità territoriale limitata, le informazioni fornite nel modulo di domanda dovrebbero essere complete ed esatte. Se le informazioni sono ritenute insufficienti per poter assumere una decisione, l’unità nazionale ETIAS dovrebbe poter chiedere maggiori informazioni o documenti necessari al richiedente, utilizzando un elenco di opzioni.

È necessario stabilire l’elenco predefinito di opzioni di cui le unità nazionali ETIAS possono disporre per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, o all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. L’elenco dovrebbe essere generico ed elencare le informazioni e i documenti che possono essere richiesti, consentendo nel contempo al richiedente di trasmettere le informazioni o i documenti che egli stesso ritenga necessari.

Il richiedente dovrebbe disporre di indicazioni chiare sulle informazioni o sui documenti che gli si chiede di fornire. La realizzazione tecnica dell’elenco predefinito di opzioni dovrebbe perciò consentire alle unità nazionali ETIAS di includere una descrizione nell’opzione o nelle opzioni selezionate. La realizzazione tecnica dell’elenco predefinito di opzioni dovrebbe inoltre indicare automaticamente al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessari in relazione alla sua domanda.

Le informazioni o i documenti presentati dal richiedente entro i termini di legge dovrebbero consentire all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di decidere in merito alla domanda. La mancata presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi richiesti, tuttavia, non dovrebbe comportare il rigetto automatico della domanda di autorizzazione al viaggio.

È inoltre necessario stabilire norme adeguate per proteggere i dati personali del richiedente e salvaguardare l’accesso a tali dati da parte delle autorità autorizzate, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

La presente decisione non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa4; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e ha espresso un parere in data 21 giugno 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Contenuto dell’elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi

1. Il contenuto dell’elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi figura nell’allegato.

2. Nell’ambito dello sviluppo tecnico del sistema d’informazione ETIAS, eu-LISA prevede, per le unità nazionali ETIAS, la possibilità di aggiungere una descrizione all’opzione o alle opzioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.

3. Il contenuto dell’elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi indica al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessario in relazione alla sua domanda a seguito di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi.

Art. 3 Formato dell’elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi

Il formato dell’elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi permette di selezionare una o più voci.

Art. 4 Dati da fornire al richiedente unitamente alla richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi riguardanti i soggiorni fuoritermine segnalati nel sistema di ingressi/uscite

1. Qualora gli chiedano di fornire informazioni aggiuntive che giustifichino un precedente o precedenti soggiorni fuoritermine nel territorio di uno o più Stati membri, le unità nazionali ETIAS mettono a disposizione del richiedente i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio12 tramite il servizio di account sicuro istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240.

2. Ai fini del paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto ai dati di cui a tale paragrafo e può consultarli in modalità di sola lettura nel sistema di ingressi/uscite. I dati consultati non sono registrati nel fascicolo di domanda.

3. I dati del sistema di ingressi/uscite sono disponibili solo durante il periodo in cui il richiedente può presentare informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

4. Una volta presa la decisione in merito alla domanda da parte dell’unità nazionale ETIAS, i dati del sistema di ingressi/uscite sono cancellati dal servizio di account sicuro.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen