Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 77, paragrafo 2, 79, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
Il regolamento (UE) 2021/11481 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 è stato adottato il 7 luglio 2021.
Lo scopo del regolamento (UE) 2021/1148 è fornire un quadro per esprimere solidarietà fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che applicano le disposizioni dell’acquis Schengen sulle frontiere esterne. Esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui partecipano i paesi associati.
Il regolamento (UE) 2021/1148 si basa sull’acquis di Schengen e la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha deciso di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio2; l’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
Il 1o settembre 2021, il 17 dicembre 2021, l’11 agosto 2021 e il 18 agosto 2021 l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno rispettivamente notificato, la decisione di accettare il contenuto dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 e di attuarlo nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.
Alla luce dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, è pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di accordi internazionali con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione del regolamento (UE) 2021/1148 in ciascuno di tali paesi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per accordi con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione in tali paesi del regolamento (UE) 2021/1148.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
Art. 2
I negoziati sono condotti in consultazione con i consiglieri GAI, organo preparatorio designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Denormandie