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Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti, conservando nel contempo un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza, dall’altro.

Ai sensi dell’articolo 80 TFUE, le politiche dell’Unione relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito il loro impegno ad adoperarsi per realizzare un’Europa sicura e a costruire un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

Tutte le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») istituito dal presente regolamento, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell’acquis dell’Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

L’obiettivo strategico dello Strumento è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere esterne solida ed efficace, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

La gestione europea integrata delle frontiere, quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio3, è una responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Dovrebbe contribuire ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori.

Facilitare i viaggi legittimi prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza è stato individuato come uno dei principali obiettivi dell’approccio dell’Unione presentato nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo.

Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide future a tali frontiere, il che contribuirebbe a lottare contro le forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera.

Gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione per promuovere l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere e per garantire che essa diventi una realtà operativa. La gestione europea integrata delle frontiere è composta, tra gli altri, dai seguenti elementi indicati nel regolamento (UE) 2019/1896: controllo di frontiera; operazioni di ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri, compreso il sostegno coordinato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; cooperazione inter-agenzia, compreso lo scambio regolare di informazioni; cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; un meccanismo di controllo della qualità e meccanismi di solidarietà).

Lo Strumento dovrebbe essere in grado di fornire agli Stati membri il sostegno necessario ai fini dell’attuazione di norme comuni minime per la sorveglianza delle frontiere esterne, in linea con le rispettive competenze degli Stati membri, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della Commissione.

Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, è importante promuovere la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere in linea con il regolamento (UE) 2019/1896. Occorre assicurare complementarità nello svolgimento del controllo di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri. La cooperazione inter-agenzia permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, in modo da contrastare tutte le forme di traffico, ma anche di agevolare il commercio e i viaggi legittimi, concorrendo a un’unione doganale efficiente e sicura.

È pertanto necessario istituire il fondo che succederà in parte al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dai regolamenti (UE) n. 513/20144 (UE) n. 515/20145 del Parlamento europeo e del Consiglio, creando, tra gli altri, un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).

A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, comprendente lo Strumento e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il quadro dovrebbe essere completato dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio7, al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.

Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti degli strumenti che lo hanno preceduto, vale a dire il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell’ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 515/2014, e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.

Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei valichi di frontiera per i migranti irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, che possono essere adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali altri organi e organismi dell’Unione, in particolare l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio9, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio10, e, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell’efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede e l’individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l’obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un’ampia copertura di servizi consolari in tutto il mondo. Anche l’attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, nonché le misure derivanti dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio11, dovrebbero essere coperte dallo Strumento, così come l’assistenza agli Stati membri per il rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, in linea con l’acquis dell’Unione in materia di visti.

Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l’acquis di Schengen come parte dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.

Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di agevolare i viaggi legittimi, di contribuire a prevenire e a combattere gli attraversamenti irregolari delle frontiere e di contribuire all’attuazione della politica comune in materia di visti e a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di sistemi IT su larga scala conformemente alla normativa dell’Unione in materia di gestione delle frontiere. Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità, come stabilito nei regolamenti (UE 2019/81712 e (UE) 2019/81813 del Parlamento europeo e del Consiglio, negli Stati membri fra i sistemi di informazione dell’Unione, vale a dire il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio14, il sistema d’informazione visti (Visa Information System – VIS), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorisation System – ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio15, Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16,il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/186017, (UE) 2018/186118 e (UE) 2018/186219 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio20, affinché tali sistemi di informazione dell’Unione e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell’attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale, vale a dire il portale di ricerca europeo (European search portal – ESP), un servizio comune di confronto biometrico (biometric matching service – BMS comune), un archivio comune di dati di identità (common identity repository – CIR) e un rilevatore di identità multiple (multiple-identity detector – MID).

Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate con competenza in materia di gestione delle frontiere, politica dei visti e sistemi IT su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere tempestivamente le pertinenti agenzie nei lavori del comitato per i fondi Interno istituito dal presente regolamento, in particolare all’inizio e a metà del periodo di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell’Unione anche nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dallo Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività che attuano la gestione europea integrata delle frontiere in linea con il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta, in particolare, che gli Stati membri, nell’elaborare i loro programmi attuati in regime di gestione concorrente, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come il programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera, comprese le componenti di tali programmi relative ai diritti fondamentali e all’accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra i suoi compiti e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne e al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe consultare tempestivamente l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito ai progetti di programmi presentati dagli Stati membri, nella misura in cui essi rientrino nelle competenze di tale agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate nell’ambito del sostegno operativo.

Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano, lo Strumento dovrebbe sostenere l’attuazione dell’approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 nonché ulteriormente definito nel regolamento (UE) 2019/1896. L’approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri che devono far fronte a sfide migratorie sproporzionate alle frontiere esterne. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa.

In uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne, nel caso in cui siano individuati vulnerabilità o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio21, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896.

Lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sulle frontiere esterne e i visti e agli Stati membri che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione a Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell’interesse della politica comune dell’Unione per la gestione delle frontiere esterne.

Nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere, lo Strumento non dovrebbe erogare finanziamenti per infrastrutture ed edifici nuovi e permanenti situati alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi. A tali frontiere, lo Strumento dovrebbe tuttavia sostenere gli investimenti in infrastrutture mobili per il controllo di frontiera, nonché gli interventi di manutenzione, parziale ammodernamento o sostituzione delle infrastrutture esistenti necessari per continuare a rispettare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente i regolamenti (CE) n. 693/200323 e (CE) n. 694/200324 del Consiglio. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell’Unione in vigore con la Federazione russa.

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguono tutti gli obiettivi specifici dello Strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi specifici garantisca il conseguimento degli stessi.

In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce uno degli elementi della gestione europea integrata delle frontiere previsti dal regolamento (UE) 2019/1896. Tuttavia, a motivo della natura e finalità dello Strumento, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell’ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

Al fine di riconoscere l’importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l’esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale e dei sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) potrebbe essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altri atti giuridici dell’Unione, come le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o cooperazione di polizia. Il Fondo è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma complementari riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato, lo Strumento sosterrà finanziariamente le attrezzature e i sistemi TIC la cui finalità principale è la gestione integrata delle frontiere e ne consentirà l’uso anche nel settore complementare del controllo doganale. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali e ne consentirà l’uso anche per altri scopi, come il controllo di frontiera e la sicurezza. Tale suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere, quale previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo.

La sorveglianza delle frontiere marittime è una delle funzioni svolte dalle guardie costiere nel settore marittimo dell’Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che potrebbero includere - senza limitarsi ad essi - la sicurezza, compresa quella marittima, le operazioni di ricerca e soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l’applicazione della legge in generale e la protezione dell’ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell’ambito di diverse politiche dell’Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

Nel condurre azioni finanziate nell’ambito dello Strumento che riguardano la sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. A questo proposito, dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi finanziati nell’ambito dello Strumento per operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.

Oltre alla cooperazione dell’Unione relativa alle funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio26, e l’Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo Consiglio27, una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.

Per rafforzare la complementarità e consolidare la coerenza delle attività marittime, evitare una duplicazione di sforzi e alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, dovrebbe essere possibile utilizzare lo Strumento anche per sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale.

Dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi TIC finanziati dallo Strumento anche per conseguire gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna, istituito con regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio28, e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito con regolamento (UE) 2021/1147 Tali attrezzature e sistemi TIC dovrebbero restare disponibili e utilizzabili per attività di controllo di frontiera efficaci e sicure e il loro impiego per gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe essere limitato nel tempo.

Lo Strumento, in linea con i suoi obiettivi specifici, dovrebbe servire principalmente la politica interna dell’Unione. Nel contempo, ove necessario, dovrebbe poter sostenere azioni in linea con le priorità dell’Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. È opportuno che tali azioni siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno e le completino. In particolare, tali azioni dovrebbero essere attuate in modo da garantire la piena coerenza con la politica esterna dell’Unione, il rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e la coerenza con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione. Tali azioni dovrebbero inoltre concentrarsi su misure non orientate allo sviluppo, servire gli interessi delle politiche interne dell’Unione ed essere coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. Nelle sue valutazioni intermedia e retrospettiva la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione all’attuazione di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi.

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT su larga scala comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione in questi settori.

Nel promuovere le azioni sostenute dallo Strumento, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla provenienza degli stessi quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.

La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito dello Strumento per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione dello Strumento.

La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito dello Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di diritti fondamentali, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di gestione delle frontiere e politica dei visti o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen stabilito nel regolamento (UE) n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.

Lo Strumento dovrebbe garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall’approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del programma.

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in importi fissi conformemente all’allegato I e in un importo calcolato in base ai criteri di cui al medesimo allegato e che rispecchino la lunghezza delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime e i relativi livelli di impatto, il carico di lavoro negli aeroporti e presso i consolati e il numero di consolati. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.

Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, a metà del periodo di programmazione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri un importo aggiuntivo basato sui dati statistici, conformemente all’allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del loro programma.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento. Tale valutazione intermedia dovrebbe essere utilizzata per valutare l’efficacia dello Strumento e il valore aggiunto dell’Unione al riguardo e fornire una visione d’insieme trasparente della sua attuazione.

Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e della politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti nelle priorità relative alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione dello Strumento e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

Lo Strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla gestione delle frontiere, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi IT su larga scala, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo Strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

Parte delle risorse disponibili nell’ambito dello Strumento potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni dotate di valore aggiunto dell’Unione che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri, come l’acquisto, tramite i programmi degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative, la modernizzazione del trattamento delle domande di visto, lo sviluppo di sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali sistemi. La Commissione dovrebbe definire tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.

Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico dello Strumento a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento dello Strumento, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di far fronte nell’immediato a esigenze specifiche e urgenti nel caso di una situazione di emergenza, come un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, in particolare alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello di impatto alto o critico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, o altre situazioni per le quali è stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dello Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie29. L’importo di riferimento privilegiato assegnato allo Strumento è aumentato di un importo aggiuntivo di 1 miliardo di EUR a prezzi 2018, come specificato nell’allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio30.

Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio31 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.

Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito dello Strumento.

Una modalità di prefinanziamento per lo Strumento è definita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inosservanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9533, (Euratom, CE) n. 2185/9634 e (UE) 2017/193935 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio36. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio37 le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201638, è opportuno che il presente Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici39 e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese a favore della biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Lo Strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio40.

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio41 e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell’ambito dello Strumento nel periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione dello Strumento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni dell’allegato III, all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati dell’allegato IV, al sostegno operativo a norma dell’allegato VII e all’ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio42. Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e alla finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili per l’adozione di decisioni relative alla concessione dell’assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento.

La partecipazione di uno Stato membro allo Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell’Unione che contribuisca a finanziare, tra l’altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo alle frontiere esterne.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen43 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio44.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen45 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio46.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen47 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio48.

Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l’Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali accordi dovrebbero costituire accordi internazionali ai sensi dell’articolo 218 TFUE. Al fine di ridurre al minimo il possibile lasso di tempo tra il momento in cui lo Strumento diventa vincolante per il paese interessato e l’entrata in vigore degli accordi, è opportuno che i negoziati su tali accordi siano avviati quanto prima dopo la notifica al Consiglio e alla Commissione da parte del rispettivo paese della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dargli attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno. La conclusione di tali accordi dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato ha informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio49. l’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento istituisce il Fondo unitamente al regolamento (UE) 2021/1077 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo strategico dello Strumento, gli obiettivi specifici dello Strumento e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici, il bilancio per il periodo tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;

  2. 2) «gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896;

  3. 3) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

  4. 4) «sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896;

  5. 5) «punto di crisi» (hotspot): un punto di crisi quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;

  6. 6) «frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:

    1. a) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

    2. b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

  7. 7) «situazione di emergenza»: una situazione derivante da un’urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all’immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne nell’ambito degli obiettivi dello Strumento;

  8. 8) «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione in conformità degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;

  9. 9) «sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;

  10. 10) «azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati in conformità degli obiettivi dello Strumento.

  11. 11) «azione di solidarietà»: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo del Consiglio1, finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

Art. 3 Obiettivi dello Strumento

1. Nell’ambito del Fondo, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

2. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

  1. a) sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito della responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

  2. b) sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.

3. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione elencate all’allegato II.

Art. 4 Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall’acquis dell’Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell’Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Art. 5 Ambito di applicazione del sostegno

1.

Nell’ambito dei suoi obiettivi e in conformità delle misure di attuazione elencate all’allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2. Per conseguire i suoi obiettivi, lo Strumento può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, azioni di cui all’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell’articolo 20.

3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

  1. a) siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;

  2. b) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

  3. c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

  4. d) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.

4.

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

  1. a) le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

  2. b) le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399;

  3. c) le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.

Capo II. Quadro finanziario e di attuazione

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 6 Principi generali

1. Il sostegno fornito nel quadro dello Strumento integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dello Strumento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione.

3. Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

Art. 7 Dotazione di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5241000000 EUR a prezzi correnti.

2. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1000000000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.

3. La dotazione finanziaria è così utilizzata:

  1. a) 3668000000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200568000 EUR sono stanziati per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17;

  2. b) 1573000000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

4. La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è assegnata allo strumento tematico di cui all’articolo 8.

5. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 per l’attuazione dello Strumento.

6. Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l’avvio di negoziati su tali accordi a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l’avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

7. A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro, proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente, può essere trasferito allo Strumento in regime di gestione diretta o indiretta su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Art. 8 Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.

L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna dello Strumento, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono:

  1. a) le azioni specifiche;

  2. b) le azioni dell’Unione; e

  3. c) l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II, compresa la necessità di proteggere le frontiere esterne e di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare, nonché di gestire efficacemente i flussi migratori e sostenere la politica comune in materia di visti.

I finanziamenti di cui al presente paragrafo, primo comma, ad eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 25, sostengono unicamente le azioni elencate all’allegato III.

3. La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito dello Strumento.

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione dei progetti.

5. Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono e la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione delle azioni.

6. La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.

8. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito ad azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.

9. A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.

Sezione 2. Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Art. 9 Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

2. Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 10 Risorse di bilancio

1. L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:

  1. a) 3057000000 EUR conformemente all’allegato I;

  2. b) 611000000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2. Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b).

3. Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato, ai fini di azioni di solidarietà, mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Art. 11 Prefinanziamento

1. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:

  1. a) 2021: 4 %;

  2. b) 2022: 3 %;

  3. c) 2023: 5 %;

  4. d) 2024: 5 %;

  5. e) 2025: 5 %;

  6. f) 2026: 5 %.

2. Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.