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Decisione (UE) 2022/392 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2022/314 del Consiglio1, l’Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale («convenzione»), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale («NPFC»).

La NPFC è responsabile dell’adozione di misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce che l’Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Essi prevede altresì che l’Unione adotti misure di conservazione e di gestione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di cattura che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e a far sì che le attività alieutiche abbiano uno scarso impatto sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l’Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

Come sancito nella comunicazione congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio del 24 marzo 2017 dallo stesso titolo, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l’efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell’azione dell’Unione in tali consessi.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l’inquinamento marino e da plastica, nonché a ridurre la perdita o l’abbandono in mare di attrezzi da pesca.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di NPFC per il periodo 2022-2027, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NPFC saranno vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti del Consiglio: (CE) n. 1005/20083 e (CE) n. 1224/20094 e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona alla quale si applica la convenzione, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione («zona della convenzione») e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NPFC, è opportuno stabilire, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, procedure di definizione annuale della posizione dell’Unione nel periodo 2022-2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) è riportata nell’allegato I.

Art. 2

La definizione annuale della posizione dell’Unione da adottare nelle riunioni della NPFC avviene in conformità dell’allegato II.

Art. 3

La posizione dell’Unione definita nell’allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NPFC nel 2028.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente G. Darmanin