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Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 1006/20083 del Consiglio («il regolamento sulle autorizzazioni di pesca») ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione e l’accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell’Unione.

L’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 19824 (UNCLOS) e ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite del 4 agosto 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori5. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

L’Unione ha aderito all’accordo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 19936. In base a tale accordo, le parti contraenti non possono autorizzare l’uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione.

L’Unione ha approvato il piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («IPOA-INN») adottato nel 2001. L’IPOA-INN, insieme alle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvate nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all’IPOA-INN, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera per pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Tali linee guida volontarie raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un’autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell’ambito di un accordo per l’accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero.

Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l’Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all’unanimità le linee guida volontarie per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell’eliminazione della povertà. Il punto 5.7 di tali linee guida sottolinea che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala. Tali linee guida invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l’importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell’Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all’approccio precauzionale.

Se è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera dovrebbe adottare opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l’autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Nel caso di attività di pesca nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP») o di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («APPS»), se un peschereccio dell’Unione non soddisfa le condizioni previste per un’autorizzazione di pesca e lo Stato membro non adotta opportuni provvedimenti per porre rimedio a tale situazione, anche dopo aver ricevuto dalla Commissione una richiesta in tal senso, la Commissione dovrebbe concludere che non è stato adottato alcun provvedimento opportuno. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare provvedimenti supplementari per garantire che la nave in questione non peschi più fintanto che le condizioni non sono soddisfatte.

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l’Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», compresi l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 che è «conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile» e l’obiettivo di sviluppo sostenibile 12 che è «garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo», con i rispettivi traguardi.

L’obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 («regolamento di base»), è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Nell’attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all’articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).

Il regolamento di base richiede altresì che gli APPS siano limitati al surplus di catture, come previsto all’articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell’UNCLOS.

Il regolamento di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell’Unione al di fuori delle acque di quest’ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell’Unione, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione e gli operatori di paesi terzi.

Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca era inteso a stabilire una base comune per l’autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell’Unione in tutto il mondo, nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell’Unione per le navi di paesi terzi.

Il regolamento (CE) n. 1005/20088 del Consiglio («regolamento INN») è stato adottato parallelamente al regolamento sulle autorizzazioni di pesca, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio9 («regolamento sul controllo») è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l’attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP.

Tuttavia, il regolamento INN, il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo. Sono inoltre emerse diverse lacune nell’attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a pescherecci dell’Unione, da parte dell’autorità competente di un paese terzo, al di fuori del quadro di un APPS («autorizzazioni dirette»). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di comunicazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione.

Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell’Unione che pesca al di fuori delle acque dell’Unione dovrebbe essere autorizzata e di conseguenza sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un’autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest’ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle operazioni di pesca di tutte i pescherecci dell’Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell’Unione.

Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell’Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli APPS e la diligenza nell’attuazione delle disposizioni. La salvaguardia degli interessi dell’Unione in termini di diritti di accesso e condizioni nell’ambito degli APPS dovrebbe pertanto costituire un obiettivo prioritario della politica esterna della pesca dell’Unione e condizioni analoghe dovrebbero applicarsi alle attività dell’Unione che esulano dall’ambito di applicazione degli APPS.

Le navi d’appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro operazioni di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di comunicazione.

Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l’obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L’Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l’intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell’Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L’obbligo dell’attribuzione di un numero unico della nave da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), laddove previsto dal diritto dell’Unione, dovrebbe servire anche a tale scopo.

Nelle acque di paesi terzi, le navi dell’Unione possono operare a norma di disposizioni di APPS conclusi tra l’Unione e i paesi terzi o, in assenza di APPS in vigore, previa concessione di autorizzazioni dirette di pesca da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi tali attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Gli Stati membri di bandiera possono autorizzare le navi battenti la loro bandiera a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri, sulla base di una serie definita di criteri e mediante sorveglianza. Le operazioni di pesca dovrebbero essere autorizzate dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avranno un impatto negativo sulla sostenibilità e qualora la Commissione non abbia obiezioni debitamente motivate. L’operatore dovrebbe essere autorizzato ad avviare le operazioni di pesca solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione sia dello Stato membro di bandiera che dello Stato costiero.

I pescherecci dell’Unione non sono autorizzati a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi con i quali l’Unione abbia un accordo ma non un protocollo in vigore. In caso di accordo nel cui ambito non sia in vigore alcun protocollo da almeno tre anni, è opportuno che la Commissione esamini le cause della situazione e adotti opportuni provvedimenti, anche proponendo la negoziazione di un nuovo protocollo.

Una questione specifica concernente gli APPS è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli APPS sono finanziati in ampia misura dal bilancio generale dell’Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione e sottoassegnazione temporanee al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e garantire che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare tali sistemi di assegnazione, ai quali si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L’applicazione di tali sistemi dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dei principi di stabilità relativa applicabili. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca e la riassegnazione stessa dovrebbe essere affrontata principalmente nel contesto di APPS che danno accesso alla pesca multispecifica.

Qualora un paese terzo non faccia parte di un’ORGP, l’Unione può adoperarsi per prevedere l’assegnazione al paese terzo con cui pensa di sottoscrivere un APPS di una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale al fine di facilitare l’adesione a tale ORGP da parte del paese terzo interessato.

Anche le operazioni di pesca che hanno luogo sotto l’egida di ORGP e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall’ORGP o dal diritto dell’Unione che disciplina le operazioni di pesca in alto mare.

Ai fini dell’attuazione degli impegni internazionali dell’Unione nell’ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 28 del regolamento di base, l’Unione dovrebbe incoraggiare valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolgere un ruolo attivo nell’istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa dovrebbe garantire che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell’attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all’ORGP.

Una gestione efficace dei contratti di noleggio è importante per garantire che non sia compromessa l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione, nonché per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all’Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci dell’Unione noleggiati da operatori di paesi terzi o dell’Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla pertinente ORGP.

I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. I trasbordi effettuati da navi dell’Unione in alto mare e in virtù di autorizzazioni dirette dovrebbero essere oggetto di una notifica preventiva, se avvengono al di fuori dei porti. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione una volta l’anno in merito a tutte le operazioni di trasbordo effettuate dalle proprie navi.

Le procedure dovrebbero essere trasparenti e prevedibili sia per gli operatori dell’Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.

È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle operazioni di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati.

Al fine di migliorare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati elettronica delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio10, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 e al diritto nazionale applicabile.

Al fine di disciplinare adeguatamente l’accesso alle acque dell’Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell’Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l’articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi che pescano nelle acque dell’Unione.

Quando si trovano nelle acque dell’Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili del controllo delle operazioni di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo.

I pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù di accordi in materia di scambio o gestione congiunta dovrebbero rispettare i contingenti loro assegnati dai rispettivi Stati di bandiera nelle acque dell’Unione. Nel caso in cui le navi di paesi terzi superino i contingenti loro assegnati per gli stock nelle acque dell’Unione, è opportuno che la Commissione operi detrazioni dai contingenti loro assegnati negli anni successivi. In tali casi le detrazioni di contingenti operate dalla Commissione in caso di superamento dei contingenti sono da intendersi come il contributo della Commissione nell’ambito delle consultazioni con gli Stati costieri.

Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile.

Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di modifiche dell’allegato del presente regolamento recante l’elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un’autorizzazione di pesca e al fine di integrare le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 10 nella misura in cui ciò sia necessario per rispecchiare, nel diritto dell’Unione, l’esito delle consultazioni tra l’Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201612. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e alla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione, nonché per decidere sulla riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate ai sensi dei protocolli esistenti di APPS come misure transitorie corrispondenti alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento sulle autorizzazioni di pesca al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Per rendere operativa la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri interessati al fine di consentire il trasferimento elettronico dei dati. Gli Stati membri possono altresì ricorrere all’aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Tenuto conto del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento sulle autorizzazioni di pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

  1. a) i pescherecci dell’Unione che effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l’egida di un’ORGP di cui l’Unione è parte contraente, all’interno o al di fuori delle acque dell’Unione, oppure in alto mare; e

  2. b) i pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell’Unione.

Art. 2 Relazione con il diritto internazionale e dell’Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:

  1. a) contenute negli APPS e in altri accordi di pesca conclusi tra l’Unione e i paesi terzi;

  2. b) adottate da ORGP di cui l’Unione è parte contraente;

  3. c) contenute nel diritto dell’Unione che attua o recepisce le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento di base e all’articolo 2, punti da 1 a 4, 15, 16 e 22, del regolamento INN, salvo eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

  1. a) «nave d’appoggio»: una nave, che non sia un’imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l’uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;

  2. b) «autorizzazione di pesca»: relativamente a un peschereccio dell’Unione, un’autorizzazione: ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del regolamento sul controllo, rilasciata da un paese terzo che conferisce a un peschereccio dell’Unione il diritto di effettuare specifiche operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale paese terzo in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni, e relativamente a un peschereccio di un paese terzo, un’autorizzazione che gli conferisce il diritto di effettuare nelle acque dell’Unione specifiche operazioni di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

  3. c) «autorizzazione diretta»: un’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell’Unione al di fuori di un APPS o di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca e di gestione congiunta delle specie di interesse comune;

  4. d) «acque di paesi terzi»: acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo. Le acque di uno Stato membro che non siano acque dell’Unione sono considerate acque di un paese terzo ai fini del presente regolamento;

  5. e) «programma di osservazione»: un regime istituito sotto l’egida di un’ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l’invio di osservatori a bordo dei pescherecci, compreso, ove specificatamente previsto dal regime di osservazione applicabile, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate da tale ORGP o da tale paese terzo, o nell’ambito di tale APPS;

  6. f) «noleggio»: un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;

  7. g) «operazioni di pesca»: tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l’immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall’attrezzo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l’allevamento e l’ingrasso.

Titolo II. Operazioni di pesca dei pescherecci dell’unione al di fuori delle acque dell’unione

Capo I. Disposizioni comuni

Art. 4 Principio generale

Fatto salvo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dall’organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell’Unione effettua operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione soltanto se è stato autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e se le operazioni di pesca sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata conformemente ai capi da II a V, se del caso.

Art. 5 Criteri di ammissibilità

1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione a effettuare operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione unicamente se:

  1. a) ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente ai requisiti previsti dall’allegato o dall’APPS od ORGP in questione, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d’appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all’Unione;

  2. b) il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all’articolo 6 del regolamento sul controllo;

  3. c) il peschereccio e la relativa nave d’appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell’IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell’Unione;

  4. d) il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN;

  5. e) se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca a norma dell’accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell’ORGP; e

  6. f) se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 44, al fine di modificare l’allegato per garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del presente regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati derivanti dagli accordi di pesca o dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione.

Art. 6 Cambio di bandiera

1. Il presente articolo si applica alle navi che, durante i cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione di pesca:

  1. a) sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo; e

  2. b) sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca solo se ha verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1 non ha:

  1. a) praticato la pesca INN;

  2. b) operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio15;

  3. c) operato nelle acque di un paese terzo iscritto nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento INN; e

  4. d) operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall’adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento.

3. A tal fine, l’operatore fornisce le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:

  1. a) una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato conformemente a quanto richiesto dal paese terzo di bandiera;

  2. b) una copia di tutte le autorizzazioni a effettuare operazioni di pesca nel periodo considerato;

  3. c) una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all’operatore nel periodo considerato;

  4. d) la storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave è uscita dal registro della flotta dell’Unione.

4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un’autorizzazione di pesca a una nave che ha preso la bandiera di un paese terzo:

  1. a) iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’articolo 33 del regolamento INN;

  2. b) identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall’adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; oppure

  3. c) identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Consiglio.

5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena sono diventate applicabili le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da b) a d), o al paragrafo 4, lettere da a) a c), l’operatore:

  1. a) ha cessato le operazioni di pesca; e

  2. b) ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta peschereccia del paese terzo.

Art. 7 Gestione delle autorizzazioni di pesca

1. L’operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.

2. L’operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.

3. Lo Stato membro di bandiera verifica periodicamente che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell’autorizzazione.

4. Se, a seguito dell’esito finale delle attività di ispezione di cui al paragrafo 3, è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l’autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni. Le sanzioni applicate dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni dovrebbero essere sufficientemente severe da assicurare l’effettivo rispetto delle norme, prevenire infrazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle infrazioni. Lo Stato membro di bandiera ne dà immediata notifica all’operatore e alla Commissione. Se del caso, la Commissione ne informa il segretariato dell’ORGP o il paese terzo in questione.

5. Su richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 in caso di violazione delle misure di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine adottate da un’ORGP di cui l’Unione è parte contraente o nel quadro di un APPS.

6.

Nel caso in cui l’Unione sia una parte contraente di un’ORGP e un peschereccio dell’Unione non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 21, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dall’ORGP, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell’Unione soddisfi dette condizioni.

Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al segretariato dell’ORGP i dettagli aggiornati dei pescherecci di cui all’articolo 22 affinché si provveda nei confronti della nave in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all’operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.

7.

Nel caso in cui l’Unione abbia concluso un APPS con un paese terzo e un peschereccio dell’Unione non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 10, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dalle autorità competenti, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell’Unione soddisfi dette condizioni.

Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al paese terzo i dettagli aggiornati dei pescherecci affinché si provveda nei confronti del peschereccio dell’Unione in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all’operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.

Capo II. Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi

Sezione 1. Operazioni di pesca nell’ambito di apps

Art. 8 Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un APPS.

Art. 9 Appartenenza a un’ORGP

Un peschereccio dell’Unione può effettuare operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.

Art. 10 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un APPS soltanto se:

  1. a) i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 sono soddisfatti;

  2. b) le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate;

  3. c) l’operatore ha pagato tutti i canoni previsti dagli accordi pertinenti e, se del caso, le relative sanzioni finanziarie stabilite mediante una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante; e

  4. d) il peschereccio dispone di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca.

Art. 11 Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca del paese terzo

1. Ai fini dell’articolo 10, lettera d), lo Stato membro di bandiera che abbia verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10, lettere da a) a c), trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione del paese terzo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni richieste nell’ambito dell’APPS.

3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima dei termini ultimi per la trasmissione delle domande fissati nell’APPS. La Commissione può inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario al fine di verificare le condizioni.

4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione conduce un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, lettere da a) a c). Quindi la Commissione:

  1. a) trasmette la domanda al paese terzo senza indugio e, comunque, prima della scadenza del termine per la trasmissione di domande definito nell’APPS, a condizione che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo sia stato rispettato; oppure

  2. b) notifica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.

5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell’Unione a norma dell’accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.