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Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del1 stablisce un importo di riferimento finanziario pari a 450000000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine.

Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450000000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;

  2. 2) all’articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900000000 EUR.»;

  3. 3) all’articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900000000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

  4. 4) all’articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;

  5. 5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. Le Drian