Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio1 stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 50000000 EUR destinato a finanziare l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50000000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di dodici mesi.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100000000 EUR.»;
3) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 100000000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;
4) all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;
5) all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e da altri organismi governativi della Germania.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. Le Drian