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Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea del 19 aprile 2022 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22)

Testo vigente

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,

Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è disciplinato dall’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) della Banca centrale europea1.

Il 6 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha approvato il progetto di consolidamento T2-T2S, il cui obiettivo è consolidare e ottimizzare TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), beneficiando di approcci all’avanguardia e di innovazione tecnologica, consentendo una riduzione dei loro costi operativi combinati e migliorando la gestione della liquidità tra i vari servizi. Il risultato del progetto di consolidamento T2-T2S è il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale.

A decorrere dal 21 novembre 2022, TARGET2 sarà sostituito da TARGET.

Come nel caso di TARGET2, TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, in cui tutti i sistemi componenti TARGET sono quanto più possibile armonizzati.

TARGET fornisce servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale tramite conti in contanti principali (Main Cash Account, MCA), regolamento lordo in tempo reale per pagamenti di importo rilevante tramite conti in contanti dedicati (DCA), pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli tramite conti in contanti dedicati T2S (DCA T2S), regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) (TIPS DCA) e servizi per il regolamento dei sistemi ancillari tramite sotto-conti, conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti tecnici TIPS AS.

I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive banche centrali nazionali dell’Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente2 come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28)3. I rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e devono rispettare gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.

I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2.

Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) della Banca centrale europea4 che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27).

L’abrogazione dell’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) richiede modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno adottare una nuova decisione per dare attuazione a tali modifiche. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione 2007/601/CE della Banca centrale europea (BCE/2007/7)5.

Al fine di garantire un’efficace attuazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il sistema componente di TARGET della BCE (TARGET-ECB) si limita alle seguenti operazioni:

  1. a) elaborazione dei pagamenti propri della BCE;

  2. b) elaborazione dei pagamenti della clientela della BCE;

  3. c) fornitura di servizi di regolamento a soggetti gestori di sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo, a condizione che tali soggetti:

    1. i) siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente;

    2. ii) osservino gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro pubblicati sul sito Internet della BCE;

    3. iii) l’accesso a TARGET-ECB sia stato loro accordato dal Consiglio direttivo.

2. La BCE può accettare esclusivamente i seguenti clienti e può agire per loro conto:

  1. a) banche centrali;

  2. b) organizzazioni europee;

  3. c) organizzazioni internazionali;

  4. d) in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea o enti pubblici da essi designati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’allegato III.

Art. 3 Termini e condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB

1. La partecipazione a TARGET-ECB è disciplinata esclusivamente dalle condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB stabilite nell’allegato I.

2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dalla data di avvio dell’operatività del sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS), come comunicata sul sito Internet della BCE, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET ai fini della fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1)1.

3. La partecipazione a TARGET-ECB è inoltre disciplinata dall’articolo 11 dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se del caso.

Art. 4 Abrogazione della decisione BCE/2007/7

La decisione BCE/2007/7 è abrogata a decorrere dal 20 marzo 2023.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2022 La presidente della BCE Christine Lagarde