Decisione (PESC) 2022/668 del Consiglio del 21 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2021/2032 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell’UE in Mozambico
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/20321, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 40000000 EUR («importo di riferimento finanziario») destinato a coprire l’erogazione di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e forniture alle unità delle forze armate mozambicane che saranno formate dalla missione di formazione dell’UE in Mozambico (EUTM Mozambico).
L’importo di riferimento finanziario è sufficiente per erogare attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e forniture di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/2032 a cinque delle 11 unità delle forze armate del Mozambico che saranno formate dall’EUTM Mozambico durante il periodo 2021-2023. Per coprire il fabbisogno delle altre sei unità, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 45000000 EUR.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/2032,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2021/2032 è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.»;
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85000000 EUR.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. Le Drian