Decisione della Commissione del 20 maggio 2022 sulle precise funzioni considerate importanti cariche pubbliche in seno alle istituzioni e agli organi dell’Unione C/2023/611
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione1, in particolare l’articolo 20 bis, paragrafo 2,
L’articolo 20 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione rediga e aggiorni l’elenco esatto delle funzioni che possono essere considerate importanti cariche pubbliche a livello delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
L’articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849, definisce la «persona politicamente esposta» come una persona che ricopre o ha ricoperto un’importante carica pubblica ed elenca le funzioni considerate importanti cariche pubbliche. Esso non fa però alcun riferimento alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel contesto delle importanti cariche pubbliche. È pertanto opportuno stabilire le funzioni considerate importanti cariche pubbliche a livello di istituzioni o organi dell’Unione sulla base di una valutazione per analogia con le funzioni esercitate negli Stati membri e includerle nell’articolo 3, punto 9, lettere da a) a g), di detta direttiva, tenendo conto delle specificità istituzionali dell’Unione.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, sono considerati persone politicamente esposte i capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari. Per analogia è opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche i membri del collegio della Commissione, che sono investiti di responsabilità politiche e sono politicamente responsabili dinanzi al Parlamento europeo. In tale contesto è opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche anche il presidente del Consiglio europeo e il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea2.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849, sono considerati persone politicamente esposte i parlamentari o membri di organi legislativi analoghi. Per analogia con tali funzioni negli Stati membri è opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche i deputati del Parlamento europeo.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, lettera d), della direttiva (UE) 2015/849, sono considerati persone politicamente esposte i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali. Per analogia con tali funzioni negli Stati membri è opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche i giudici, gli avvocati generali e il cancelliere della Corte di giustizia.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, sono considerati persone politicamente esposte i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali. Per analogia con tali funzioni negli Stati membri è opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche, in seno alla Banca centrale europea, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo, i membri del consiglio direttivo e del consiglio generale nonché il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio di vigilanza. I governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro che sono membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, così come i governatori delle banche centrali nazionali degli altri Stati membri che sono membri del consiglio generale della Banca centrale europea, sono inclusi negli elenchi di importanti cariche pubbliche a livello nazionale. Tale inclusione lascia impregiudicati lo status e l’indipendenza di detti governatori nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, conformemente all’articolo 7 del medesimo statuto. È opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche anche i membri della Corte dei conti europea.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, lettera f), della direttiva (UE) 2015/849, sono considerati persone politicamente esposte gli ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto grado delle forze armate. Per analogia con tali funzioni negli Stati membri è opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche, in seno al servizio europeo per l’azione esterna, i capi di delegazioni dell’Unione o uffici di rappresentanza dell’Unione in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 221 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ossia aventi rango diplomatico di ambasciatore o incaricato d’affari). L’articolo 20 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 dispone che l’elenco redatto dalla Commissione includa tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello dell’Unione. È pertanto opportuno considerare persone che ricoprono importanti cariche pubbliche i capi di missioni di paesi terzi e di organizzazioni internazionali accreditate presso l’Unione,
DECIDE:
Art. unico
Le funzioni seguenti sono considerate importanti cariche pubbliche in seno alle istituzioni e agli organi dell’Unione:
1) presidente del Consiglio europeo e segretario generale del Consiglio dell’Unione europea;
2) deputati del Parlamento europeo;
3) membri della Commissione europea;
4) giudici, avvocati generali e cancelliere della Corte di giustizia;
5) in seno alla Banca centrale europea:
a) presidente, vicepresidente e altri membri del comitato esecutivo;
b) membri del consiglio direttivo e del consiglio generale;
c) presidente, vicepresidente e altri membri del consiglio di vigilanza;
6) membri della Corte dei conti europea;
7) in seno al servizio europeo per l’azione esterna:
a) capi di delegazioni dell’Unione o uffici di rappresentanza dell’Unione in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 221 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) capi di missioni di paesi terzi e di organizzazioni internazionali accreditate presso l’Unione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022 Per la Commissione Mairead McGuinness Membro della Commissione