Decisione di esecuzione (UE) 2022/900 della Commissione dell’8 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 per quanto riguarda l’evoluzione del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
Nella decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/20392, adottata il 13 novembre 2015, è stato deciso che, ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa, stabilite dal Financial Markets Act (legge n. 19 del 2012) (nel seguito «FMA»), e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate, devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Dal 13 novembre 2015, tuttavia, il quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali si è evoluto con l’entrata in vigore del Financial Sector Regulations Act (legge n. 9 del 2017)3 («FSRA»), che ha modificato l’FMA, e con la promulgazione dei regolamenti dell’FMA del 20184. È pertanto necessario valutare l’equivalenza di tale quadro normativo modificato del Sud Africa.
La valutazione dell’equivalenza del quadro normativo modificato del Sud Africa dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Sud Africa, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali autorizzate in Sud Africa. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni.
L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 i requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Sud Africa sono stati ritenuti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro normativo modificato del Sud Africa in materia di controparti centrali ivi autorizzate mantiene la valutazione della conformità delle stanze di compensazione e controparti centrali autorizzate ai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI»), pubblicati nell’aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato) e dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO»)5.
I requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali e le stanze di compensazione autorizzate in Sud Africa sono attualmente stabiliti dall’FMA, modificato dall’FSRA, e dai regolamenti dell’FMA del 2018. Tale quadro giuridico è integrato dalla serie di norme in materia di condotta emanate dalla Financial Sector Conduct Authority (autorità di condotta del settore finanziario in Sud Africa, nel seguito «FSCA»). L’FMA modificato e i rispettivi regolamenti del 2018 definiscono obblighi e requisiti supplementari che le stanze di compensazione e le controparti centrali autorizzate in Sudafrica devono rispettare. Inoltre, ai sensi dell’FMA modificato, l’autorità prudenziale e la FSCA assumono il ruolo di Registrar of Services (autorità per i servizi, nel seguito «Registrar») e concedono congiuntamente l’autorizzazione a operare in Sud Africa in veste di stanza di compensazione indipendente autorizzata o di controparte centrale autorizzata, a condizione che il richiedente soddisfi tali requisiti e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell’FMA, compresa l’attenuazione del rischio sistemico.
Il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Sud Africa rappresenta ancora meno dell’1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell’Unione. La partecipazione alle stanze di compensazione o controparti centrali autorizzate in Sud Africa espone pertanto i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione.
La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurano che le controparti centrali ivi congiuntamente autorizzate dall’autorità prudenziale e dalla FSCA soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce altresì che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all’osservanza delle norme. Il quadro giuridico adattato in materia di controparti centrali e stanze di compensazione in Sud Africa conferisce all’autorità prudenziale e alla FSCA un vasto insieme di poteri di supervisione, controllo e indagine sulle stanze di compensazione e controparti centrali autorizzate a operare in Sud Africa. L’autorità prudenziale e la FSCA valutano su base annuale la conformità delle stanze di compensazione e controparti centrali autorizzate rispetto all’FMA e alle rispettive norme e procedure interne. L’autorità prudenziale e la FSCA dispongono del potere di revocare o sospendere l’autorizzazione di una stanza di compensazione indipendente autorizzata o controparte centrale autorizzata qualora non rispetti l’FMA o i rispettivi regolamenti del 2018 o ancora la legislazione subordinata, quali i requisiti contenuti nelle norme in materia di condotta. L’autorità prudenziale e la FSCA hanno altresì il potere di chiedere informazioni o documenti alle stanze di compensazione o controparti centrali autorizzate e di effettuare ispezioni in loco. Le autorità di vigilanza conducono inoltre un programma annuale di vigilanza per le controparti centrali che comprende riesami, analisi e valutazioni dei rischi. L’autorità prudenziale monitora e valuta l’adeguatezza patrimoniale e le pratiche di gestione del capitale delle controparti centrali.
La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali autorizzate dall’autorità prudenziale e dalla FSCA prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti all’osservanza delle norme.
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).
L’FMA modificato definisce le condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle giurisdizioni straniere. La FSCA può, unitamente alla South African Reserve Bank (banca centrale del Sud Africa, nel seguito «SARB») e all’autorità prudenziale, stabilire che il quadro normativo di un determinato paese estero è equivalente al quadro normativo per il settore finanziario del Sud Africa.
La Commissione conclude che il quadro normativo del Sud Africa prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039.
Affinché l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati proceda senza indugio alla classificazione e al riconoscimento delle controparti centrali stabilite in Sudafrica, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa stabilite dal Financial Markets Act, legge n. 19 del 2012, e dai rispettivi regolamenti, e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l' l’8 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen