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Decisione di esecuzione (UE) 2022/901 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 per quanto riguarda le controparti centrali sottoposte alla vigilanza dell’Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

La decisione di esecuzione (UE) 2016/22692 della Commissione stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India in materia di controparti centrali sottoposte alla vigilanza, rispettivamente, del Securities and Exchange Board of India (SEBI) (nel seguito «SEBI») e della Reserve Bank of India (RBI) (nel seguito «RBI») devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Il 1o ottobre 2020 l’Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres Authority, nel seguito «IFSCA») ha rilevato dal SEBI la vigilanza delle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres, nel seguito «IFSC») dell’India. Inoltre, il 16 aprile 2021, la legge e i regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 hanno in parte cessato di applicarsi nei confronti degli IFSC. A partire da tale data le controparti centrali stabilite negli IFSC sono soggette all’applicazione dei Market Infrastructure Institutions Regulations del 20213 (nel seguito i «regolamenti MII»), emanati dall’IFSCA sulla base dell’International Financial Services Centres Authority Act del 20194, legge 50 del 2019 (nel seguito «legge IFSCA»). Tuttavia il Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, legge 42 del 19565 (nel seguito lo «SCRA»), è rimasto applicabile.

La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza dell’India applicabili alle controparti centrali stabilite negli IFSC dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a dette controparti centrali, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali stabilite negli IFSC. Al fine di assicurare un’attenuazione adeguata dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli IFSC sono stabiliti dai regolamenti MII. Detti regolamenti danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato, nel seguito «CPMI») e dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO»)6.

Le controparti centrali stabilite negli IFSC devono essere autorizzate dall’IFSCA. Per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione, le controparti centrali devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dai regolamenti MII e disporre di statuti e regole che garantiscano il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare le controparti centrali devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 8, punti 1 e 3, dei regolamenti MII, che dovrebbero consentire loro di operare in modo sicuro ed efficiente e di gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Come previsto dalle sezioni da 14 a 39 dei regolamenti MII, le controparti centrali devono soddisfare i requisiti riguardanti, tra l’altro, il patrimonio netto, la partecipazione azionaria, la gestione, la governance e la condotta, la gestione del rischio, compresa l’istituzione di un fondo di garanzia di regolamento, la continuità operativa, l’accesso dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione alla controparte centrale e la conservazione dei dati. In particolare la sezione 24, punto 1, dei regolamenti MII impone alle controparti centrali di adottare i principi di governance stabiliti dal PFMI. Per dimostrare la conformità ai regolamenti MII, le sezioni 6 e 40 di detti regolamenti impongono alle controparti centrali di presentare le loro regole e procedure interne all’IFSCA prima di attuarle.

Il mercato finanziario degli IFSC è notevolmente più piccolo di quelli in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Dal 2020 l’attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali stabilite negli IFSC espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. I regolamenti MII applicabili alle controparti centrali autorizzate dall’IFSCA, integrati dagli statuti e dalle regole di dette controparti, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerati in grado di conseguire un’attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India assicurano che le controparti centrali autorizzate dall’IFSCA soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce altresì che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all’osservanza delle norme.

L’IFSCA riconosce le controparti centrali stabilite negli IFSC e le monitora per garantire il rispetto dei regolamenti MII come delle regole e procedure interne delle controparti stesse su base continuativa. L’IFSCA svolge attività di vigilanza quotidiana su base regolare conformemente alle sezioni 12, 13 e 28 della legge IFSCA e alle sezioni da 65 a 70 dei regolamenti MII. L’IFSCA ha il potere di chiedere informazioni, effettuare ispezioni, emanare direttive, note orientative e circolari e di infliggere ammende e sanzioni. Ai sensi della sezione 8, punto 3, lettera k), dei regolamenti MII, l’IFSCA ha altresì il potere di stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle controparti centrali. Ai sensi della sezione 12 della legge IFSCA, l’IFSCA ha il potere di infliggere ammende e sanzioni alle controparti centrali. Infine, ai sensi della sezione 13 dei regolamenti MII, l’IFSCA ha il potere di revocare il riconoscimento di una controparte centrale.

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate dall’IFSCA prevedono su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all’osservanza delle norme.

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro giuridico di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).

Le controparti centrali non stabilite negli IFSC ma che intendono compensare in essi strumenti finanziari possono presentare domanda di riconoscimento all’IFSCA. I criteri per il riconoscimento sono stabiliti dalla sezione 8, punti 1 e 3, dei regolamenti MII. La sezione 71 dei regolamenti MII consente all’IFSCA di attenuare il requisito del riconoscimento nell’interesse dello sviluppo e della regolamentazione dei servizi finanziari negli IFSC alla luce del livello di vigilanza richiesto dalla giurisdizione di origine. La stessa disposizione consente all’IFSCA di riconoscere le controparti centrali non stabilite negli IFCS.

La Commissione conclude che il quadro giuridico degli IFCS prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali stabilite negli IFSC al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, continui a sorvegliare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali stabilite negli IFSC e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione, compreso il caso in cui l’IFSCA si avvalga del potere conferitogli dalla sezione 71 dei regolamenti MII per attenuare i requisiti stabiliti dai regolamenti stessi.

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate negli IFSC, compresa l’eventuale attenuazione dei requisiti stabiliti dai regolamenti MII da parte dell’IFSCA, dovrebbero essere riesaminate periodicamente. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell’equivalenza concessa con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione incida sulle condizioni sulla cui base è stata adottata.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269.

Affinché l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati proceda senza indugio alla classificazione e al riconoscimento delle controparti centrali stabilite negli IFSC, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India, costituite dal Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, dall’International Financial Services Centres Authority Act del 2019 e dai Market Infrastructure Institutions Regulations del 2021, applicabili alle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres) sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen