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Decisione (UE) 2022/1244 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti [notificata con il numero C(2022) 4758] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto sull’ambiente nell’intero ciclo di vita.

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio Ecolabel UE per gruppi di prodotti.

La decisione (UE) 2015/2099 della Commissione2 ha fissato i criteri d’assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame». Con decisione (UE) 2019/1134 della Commissione3 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2022.

Per rispecchiare più adeguatamente le migliori pratiche di mercato riguardo al gruppo di prodotti e tenere conto degli sviluppi delle politiche, delle potenziali prospettive di una maggiore diffusione di questi prodotti e della domanda del mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i substrati di coltivazione e gli ammendanti.

In esito al controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE4 del 30 giugno 2017, che ha esaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, è stata riconosciuta la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel UE, anche associando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.

In linea con tale conclusione, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» e garantire l’armonizzazione con il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

In conformità del considerando 6 e dell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009, la denominazione del gruppo di prodotti dovrebbe essere modificata in «substrati di coltivazione e ammendanti» per rispecchiare meglio la funzionalità dei prodotti, dato che il «pacciame» è considerato un tipo di ammendante.

L’armonizzazione con il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe anche rendere più visibile sul mercato il marchio Ecolabel UE dei substrati di coltivazione e degli ammendanti e ridurre gli oneri amministrativi per le autorità nazionali. Per armonizzare la terminologia con quella del regolamento (UE) 2019/1009 si dovrebbero in particolare apportare alcune modifiche alle definizioni dei prodotti del gruppo «substrati di coltivazione e ammendanti».

Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva6, adottato l’11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.

I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i substrati di coltivazione e gli ammendanti dovrebbero mirare, in particolare, a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. Per contribuire alla transizione verso un’economia più circolare, i criteri dovrebbero promuovere l’inclusione, nei substrati di coltivazione e negli ammendanti, di materie organiche e nutrienti riciclati e incoraggiare il recupero dei substrati di coltivazione minerali nella fase di fine vita. I criteri riveduti dovrebbero garantire che i prodotti sono sicuri per la salute umana, animale o vegetale e/o per l’ambiente, fissando limiti alla presenza di sostanze pericolose, quali metalli pesanti e inquinanti organici, e assicurando il controllo della provenienza dei minerali. Considerati gli sforzi per conseguire la neutralità climatica e la decarbonizzazione dell’industria europea, i criteri dovrebbero stabilire requisiti obbligatori in materia di emissioni di CO2 e di consumo energetico per la fabbricazione di minerali espansi e di lana minerale e dovrebbero incentivare l’incorporazione di materiali riciclati/recuperati nei substrati di coltivazione.

Tenuto conto del ciclo di innovazione per il gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 30 giugno 2030.

Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2015/2099.

È opportuno consentire un periodo transitorio per i produttori di substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099, per dar loro tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 o in base ai nuovi criteri stabiliti nella presente decisione. L’uso delle licenze Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 dovrebbe essere autorizzato per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» comprende i substrati di coltivazione e gli ammendanti.

Art. 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «substrato di coltivazione»: prodotto diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere piante, incluse alghe, o funghi;

  2. 2) «ammendante»: prodotto, incluso il pacciame, che ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto;

  3. 3) «pacciame»: tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno alle piante nello strato superficiale del suolo, le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti, aiutare a moderare la temperatura del suolo e ridurre l’erosione del suolo.

Art. 3

Per ottenere il marchio Ecolabel UE per i substrati di coltivazione e gli ammendanti a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto rientra nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica di cui all’allegato della presente decisione.

Art. 4

I criteri d’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2030.

Art. 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» è «048».

Art. 7

1. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2015/2099 presentate prima della data di decorrenza dell’applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri stabiliti nella medesima decisione.

2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’articolo 1 della presente decisione presentate alla data di messa in applicazione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o nella decisione (UE) 2015/2099. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. La licenza Ecolabel UE assegnata in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 può essere utilizzata per dodici mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 20 luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione