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Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio3, che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall’attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l’esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull’intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. La promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati contribuirebbe ulteriormente allo sviluppo dell’economia circolare e consentirebbe un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell’Unione dai nutrienti provenienti da paesi terzi. La portata dell’armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici.

Taluni prodotti sono attualmente utilizzati in combinazione con i concimi al fine di migliorare l’efficienza nutrizionale, con il vantaggio di ridurre la quantità di concimi impiegati e quindi il loro impatto ambientale. Allo scopo di agevolarne la libera circolazione nel mercato interno è auspicabile sottoporre ad armonizzazione non soltanto i concimi, vale a dire i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante, ma anche i prodotti destinati a migliorare l’efficienza nutrizionale delle stesse.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione soddisfino le prescrizioni che assicurano un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute umana, animale e vegetale, la sicurezza e l’ambiente.

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale allo scopo di fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Il regolamento (CE) n. 2003/2003 dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente regolamento, redatto, nella misura del possibile, conformemente a tali principi comuni e disposizioni di riferimento.

Al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell’Unione, il regolamento (CE) n. 2003/2003 non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Considerando il carattere decisamente locale di taluni mercati di prodotti, questa possibilità andrebbe mantenuta. Il rispetto delle norme armonizzate dovrebbe pertanto rimanere facoltativo ed essere richiesto solo per i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante o a migliorarne l’efficienza nutrizionale e che rechino la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a prodotti che non rechino la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

Le diverse funzioni di un prodotto giustificano prescrizioni differenti in materia di sicurezza e qualità, adeguate ai diversi usi previsti del prodotto. I prodotti fertilizzanti dell’UE andrebbero dunque suddivisi in categorie funzionali del prodotto e ciascuna categoria dovrebbe essere soggetta a specifiche prescrizioni di sicurezza e qualità.

Un prodotto fertilizzante dell’UE potrebbe avere più di una delle funzioni descritte nelle categorie funzionali del prodotto indicate nel presente regolamento. Qualora sia dichiarata una sola di dette funzioni, dovrebbe essere sufficiente che il prodotto fertilizzante dell’UE rispetti le prescrizioni della categoria funzionale del prodotto che descrive la funzione dichiarata. Per contro, ove sia dichiarata più di una di dette funzioni, il prodotto fertilizzante dell’UE dovrebbe essere considerato come una miscela di due o più prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti, per ognuno dei quali si dovrebbe esigere il rispetto delle prescrizioni relative alla sua funzione. È pertanto opportuno che tali miscele siano disciplinate da una specifica categoria funzionale del prodotto.

Un fabbricante che utilizzi uno o più prodotti fertilizzanti dell’UE già oggetto di una valutazione di conformità da parte dello stesso o di altro fabbricante potrebbe voler ricorrere a tale valutazione di conformità. Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo, anche il prodotto fertilizzante dell’UE risultante dovrebbe essere considerato come una miscela di due o più prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti, e le prescrizioni di conformità supplementari relative alla miscela dovrebbero essere limitate agli aspetti giustificati dalla miscelazione.

I diversi materiali costituenti giustificano prescrizioni relative al processo e meccanismi di controllo differenti, adeguati ai diversi livelli di pericolosità e variabilità potenziali di tali sostanze. È quindi opportuno suddividere i materiali costituenti per prodotti fertilizzanti dell’UE in categorie diverse, ognuna delle quali dovrebbe essere soggetta a prescrizioni relative al processo e a meccanismi di controllo specifici. Dovrebbe essere possibile mettere a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE che sia composto da più materiali costituenti appartenenti a varie categorie di materiali costituenti, ove ogni materiale rispetti le prescrizioni della categoria a cui appartiene.

I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE, quali il cadmio, potrebbero presentare un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente in quanto si accumulano nell’ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l’individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione.

In vari Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali che limitano il tenore di cadmio nei concimi fosfatici per motivi di tutela della salute umana e dell’ambiente. Qualora uno Stato membro ritenga necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l’adozione di valori limite armonizzati ai sensi del presente regolamento, e finché tali valori limite armonizzati siano pari o inferiori ai limiti nazionali già in vigore, esso dovrebbe notificare tali valori limite alla Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Inoltre, conformemente all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre nuove disposizioni nazionali, quali disposizioni che limitino il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione del presente regolamento, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse. In un caso come nell’altro, la Commissione dovrebbe verificare, in conformità dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, se le disposizioni nazionali notificate costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria, una restrizione dissimulata al commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In considerazione del fatto che alcuni Stati membri hanno ottenuto, in conformità del TFUE, deroghe all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 relative al tenore di cadmio nei concimi per motivi, tra l’altro, di tutela della salute umana e dell’ambiente nel contesto delle particolari condizioni pedoclimatiche esistenti negli Stati membri in questione, e poiché circostanze di fatto che hanno portato alla concessione di tali deroghe da parte della Commissione persistono, detti Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare i rispettivi valori limite nazionali per il tenore di cadmio fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai precitati valori limite nazionali.

Al fine di facilitare la conformità dei concimi fosfatici alle prescrizioni del presente regolamento e stimolare l’innovazione, si dovrebbero prevedere sufficienti incentivi per lo sviluppo delle tecnologie pertinenti, in particolare le tecnologie di scadmiatura, e per la gestione dei rifiuti pericolosi ad alto tenore di cadmio sotto forma di risorse finanziarie necessarie nel quadro di Orizzonte Europa, della piattaforma di sostegno finanziario all’economia circolare o attraverso la Banca europea per gli investimenti. Tali incentivi dovrebbero mirare a soluzioni di rimozione del cadmio economicamente sostenibili su scala industriale e in grado di consentire il trattamento dei rifiuti prodotti.

Un prodotto fertilizzante dell’UE che ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere autorizzato a circolare liberamente nel mercato interno. Qualora uno o più materiali costituenti siano prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6, ma abbiano raggiunto un punto della catena di fabbricazione oltre il quale non rappresentano più un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente («punto finale nella catena di fabbricazione»), continuare a sottoporre il prodotto alle disposizioni di tale regolamento costituirebbe un onere amministrativo superfluo. Tali prodotti fertilizzanti andrebbero pertanto esclusi dalle prescrizioni di detto regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1069/2009.

Per ogni categoria di materiali costituenti che include prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, in conformità delle procedure di cui a tale regolamento dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. Qualora tale punto finale sia raggiunto prima che il prodotto fertilizzante dell’UE sia immesso sul mercato, ma dopo l’inizio del processo di fabbricazione disciplinato in forza del presente regolamento, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente ai prodotti fertilizzanti dell’UE. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa.

I prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 che sono già commercializzati e utilizzati nell’Unione come concimi organici e ammendanti in conformità di tale regolamento costituiscono materie prime promettenti per la produzione di prodotti fertilizzanti innovativi in un’economia circolare. Non appena sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione per il rispettivo prodotto derivato, ai prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tali prodotti derivati ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere concessa la libera circolazione nel mercato interno, senza essere soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009. A tal fine la Commissione dovrebbe, senza indebiti ritardi, effettuare una prima valutazione per verificare se sia possibile stabilire il punto finale nella catena di fabbricazione.

Nell’eventualità di rischi per la salute pubblica o degli animali provocati da prodotti fertilizzanti derivati da sottoprodotti di origine animale, dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7, come avviene per altre categorie di prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale.

La messa a disposizione sul mercato di un sottoprodotto di origine animale o di un prodotto derivato ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 per il quale non sia stato determinato alcun punto finale nella catena di fabbricazione, o per il quale il punto finale determinato non sia stato raggiunto al momento dell’immissione sul mercato, è soggetta alle prescrizioni di tale regolamento. Sarebbe pertanto fuorviante prevedere la marcatura CE del prodotto a norma del presente regolamento. È pertanto opportuno escludere qualsiasi prodotto contenente tale sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, o che ne è costituito, dall’ambito di applicazione del presente regolamento. I sottoprodotti di origine animale non trattati non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

Per taluni rifiuti recuperati, quali la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell’operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall’operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l’impiego di tali prodotti fertilizzanti non comporti ripercussioni generali nocive all’ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti dell’UE, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, i prodotti fertilizzanti contenenti tali rifiuti recuperati o che sono costituiti da questi ultimi dovrebbero poter accedere al mercato interno. Per garantire la certezza del diritto, trarre vantaggio dagli sviluppi tecnici e incoraggiare ulteriormente i produttori a usare maggiormente i flussi di rifiuti di valore, le analisi scientifiche e l’elaborazione di prescrizioni in materia di recupero a livello dell’Unione per tali prodotti dovrebbero iniziare subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla definizione, senza inutili ritardi, di categorie più ampie o aggiuntive di materiali costituenti idonei all’uso nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti dell’UE.

Taluni sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE sono attualmente utilizzati dai fabbricanti come costituenti di prodotti fertilizzanti o si può prevedere che siano utilizzati in futuri mercati emergenti. Per tali costituenti prescrizioni specifiche dovrebbero essere stabilite in una categoria separata di materiali costituenti all’allegato XII del presente regolamento.

Talune sostanze e miscele, comunemente denominate inibitori, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi. Per gli inibitori messi a disposizione sul mercato con l’intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti, il fabbricante dovrebbe avere la responsabilità di assicurare che tali inibitori soddisfino determinati criteri di efficacia. Tali inibitori, pertanto, dovrebbero essere considerati prodotti fertilizzanti dell’UE a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tali inibitori dovrebbero inoltre essere soggetti a determinati criteri di efficacia, sicurezza e ambientali. Di conseguenza tali inibitori dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti dell’UE.

Talune sostanze, miscele e microrganismi, denominati prodotti biostimolanti delle piante, non rappresentano di per sé un apporto di nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali naturali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l’efficienza dell’uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative o l’aumento della disponibilità di nutrienti confinati nel suolo e nella rizosfera, sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Agiscono in aggiunta ai concimi, con lo scopo di ottimizzare di l’efficienza tali concimi e di ridurre il tenore di apporto di nutrienti. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio9. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.

I prodotti aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Tali prodotti dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per essi e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un’autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe impedire l’applicazione della vigente legislazione dell’Unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute umana, animale e vegetale, della sicurezza e dell’ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/CEE del Consiglio10, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio11, la direttiva 91/676/CEE del Consiglio12, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13, la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, il regolamento (CE) No 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio15, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio16, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio17, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione18, il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio19, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20, il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio22, il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio23, la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

In linea con la prassi consueta, si dovrebbe fare riferimento a azoto, fosforo e potassio come «macroelementi principali», e a calcio, magnesio, sodio e zolfo come «macroelementi secondari». Sempre in linea con la prassi consueta, si dovrebbe fare riferimento ai concimi come «semplici» quando contengono un solo macroelemento — principale o secondario — o un solo macroelemento principale in combinazione con uno o più macroelementi secondari. In linea con la stessa prassi, si dovrebbe fare riferimento ai concimi come «composti» quando contengono più di un macroelemento principale — indipendentemente dal fatto che contengano anche uno o più macroelementi secondari — o non contengono alcun macroelemento principale ma più di un macroelemento secondario.

Laddove un prodotto fertilizzante dell’UE contenga una sostanza o una miscela ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sicurezza delle sostanze che lo compongono con riguardo all’uso previsto andrebbe stabilita mediante la registrazione a norma di tale regolamento. Le prescrizioni in materia di informazione dovrebbero garantire che la sicurezza dell’uso previsto del prodotto fertilizzante dell’UE sia dimostrata in modo paragonabile a quanto conseguito mediante altri regimi normativi concernenti prodotti destinati a essere utilizzati su terreni coltivabili o seminativi, in particolare la legislazione nazionale degli Stati membri sui concimi e il regolamento (CE) n. 1107/2009. Pertanto, se i quantitativi effettivamente immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate annue per società, quale condizione per l’uso in prodotti fertilizzanti dell’UE dovrebbero applicarsi in via eccezionale le prescrizioni in materia di informazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 per la registrazione delle sostanze in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate. Tali prescrizioni in materia di informazione dovrebbero applicarsi alle sostanze effettivamente contenute nel prodotto fertilizzante recante la marcatura UE, contrariamente ai precursori utilizzati per la fabbricazione di tali sostanze. I precursori stessi, quali l’acido solforico utilizzato come precursore per la produzione di perfosfato semplice, non dovrebbero essere regolamentati come materiali costituenti ai fini del presente regolamento, dato che la sicurezza chimica sarà assicurata meglio regolamentando come materiali costituenti le sostanze costituite dai precursori ed effettivamente contenute nel prodotto fertilizzante dell’UE. A tali sostanze si dovrebbe pertanto applicare l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni di una categoria di materiali costituenti.

Nel caso in cui i quantitativi effettivi di sostanze nei prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal presente regolamento siano superiori a 100 tonnellate, dovrebbero applicarsi direttamente, in virtù del regolamento (CE) n. 1907/2006, le prescrizioni complementari in materia di informazioni di cui al medesimo regolamento. Anche l’applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe rimanere impregiudicata dal presente regolamento.

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico oggetto del presente regolamento, nonché una concorrenza leale sul mercato interno. Ove opportuno, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero eseguire una prova a campione sui prodotti fertilizzanti dell’UE che hanno messo a disposizione sul mercato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e l’ambiente.

È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

È necessario garantire che i prodotti fertilizzanti dell’UE provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato interno siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali prodotti fertilizzanti dell’UE. È pertanto opportuno disporre che gli importatori si accertino che i prodotti fertilizzanti dell’UE da essi immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e che non immettano sul mercato prodotti fertilizzanti dell’UE che non siano conformi a tali prescrizioni o presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente. È opportuno altresì disporre che gli importatori si assicurino che siano state applicate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti fertilizzanti dell’UE e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell’UE, gli importatori dovrebbero indicare sull’imballaggio del prodotto fertilizzante il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati, al fine di consentire la vigilanza del mercato.

Dal momento che i distributori mettono a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE dopo che il fabbricante o l’importatore lo hanno immesso sul mercato, dovrebbero agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del prodotto fertilizzante dell’UE non incida negativamente sulla sua conformità al presente regolamento.

Gli operatori economici che immettono sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE con il proprio nome o marchio commerciale o che modificano un prodotto fertilizzante dell’UE in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento dovrebbero esserne considerati i fabbricanti e assumersi pertanto i relativi obblighi. In altri casi, gli operatori economici che si limitano a confezionare o riconfezionare prodotti fertilizzanti dell’UE già immessi sul mercato da altri operatori economici dovrebbero poter dimostrare la mancata incidenza sulla conformità al presente regolamento indicando la loro identità sull’imballaggio e conservando una copia delle informazioni di etichettatura originali.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere tenuti a parteciparvi attivamente e a fornire a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto fertilizzante dell’UE.

Garantire la tracciabilità di un prodotto fertilizzante dell’UE lungo l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi. Nel conservare le informazioni richieste per l’identificazione di altri operatori economici, gli operatori economici non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti altri operatori economici che hanno fornito loro un prodotto fertilizzante dell’UE o ai quali essi hanno fornito un prodotto fertilizzante dell’UE, giacché solitamente non dispongono di tali informazioni aggiornate.

Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento è necessario conferire la presunzione di conformità ai prodotti fertilizzanti dell’UE che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio26 o a specifiche comuni adottate in conformità del presente regolamento.

Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti rispettivamente di dimostrare e di verificare che i prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario disporre procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, dalla procedura meno rigorosa a quella più rigorosa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. I fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa per la valutazione di un prodotto fertilizzante dell’UE assoggettabile a una procedura meno rigorosa, in quanto ciò potrebbe consentire loro di razionalizzare la propria amministrazione senza compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE. Inoltre, è necessario adattare i moduli stabiliti dalla decisione n. 768/2008/CE per tenere conto di aspetti specifici dei prodotti fertilizzanti. In particolare è necessario rafforzare i sistemi di qualità e l’intervento degli organismi notificati nella valutazione della conformità di taluni prodotti fertilizzanti dell’UE derivati da rifiuti recuperati.

Al fine di garantire che i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto non compromettano la sicurezza e per assicurare che tali concimi non siano impiegati a fini diversi da quelli cui sono destinati, ad esempio come esplosivi, tali concimi dovrebbero essere oggetto di prescrizioni specifiche riguardanti le prove di resistenza alla detonazione e la tracciabilità.

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, è opportuno fornire le informazioni riguardanti la conformità a tutti gli atti dell’Unione applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE sotto forma di una dichiarazione di conformità UE unica. Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli operatori economici, tale dichiarazione di conformità UE unica dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. È opportuno stabilire norme specifiche relative all’apposizione della marcatura CE nel caso dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Talune procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nel presente regolamento.

Per garantire un livello uniforme di qualità nello svolgimento della valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE, è altresì necessario stabilire prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi che intervengono nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

Il sistema disposto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l’accreditamento è uno strumento essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

In considerazione della natura variabile di taluni materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE e della natura potenzialmente irreversibile di alcuni dei danni che l’esposizione del suolo e delle colture alle impurità potrebbe provocare, l’unico mezzo per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità dovrebbe essere un accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008,che garantisca il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di protezione richiesto per i prodotti fertilizzanti dell’UE da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate incaricati della valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità. È quindi importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

È necessario predisporre una procedura di notifica efficiente e trasparente e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. È dunque importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

Al fine di agevolare l’accesso al mercato, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e al fine di assicurare parità di trattamento agli operatori economici, occorre garantire un’applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità, che può essere ottenuta più agevolmente mediante un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati.

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme di vigilanza del mercato interno e di controllo sui prodotti che entrano nel mercato interno di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti a svolgere tali compiti.

I prodotti fertilizzanti dell’UE dovrebbero essere immessi sul mercato solo se sono sufficientemente efficaci e non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente se sono adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la fondatezza di un provvedimento preso da uno Stato membro nei confronti di concimi CE considerati un rischio. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l’efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

È opportuno integrare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate in merito ai provvedimenti di cui è prevista l’adozione in relazione ai prodotti fertilizzanti dell’UE che presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti fertilizzanti dell’UE.

Gli obblighi per le autorità di vigilanza del mercato, ai sensi del presente regolamento, di chiedere agli operatori economici di adottare misure correttive dovrebbero applicarsi soltanto ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Tali obblighi dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata l’eventuale possibilità prevista dal diritto nazionale di consentire all’operatore economico di rimuovere la marcatura CE e di immettere legalmente il prodotto sul mercato come prodotto non rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento al progresso tecnico, in particolare nel campo della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale e nel campo del recupero dei rifiuti, nonché nel settore agricolo e nell’industria agroalimentare.

Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, e della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar. I prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno senza inutili ritardi una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell’Unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla definizione e introduzione di materiali costituenti aggiuntivi che possono essere autorizzati nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti dell’UE e di corrispondenti valori limite per i contaminanti in tali prodotti. Tale delega di potere dovrebbe applicarsi solo nella misura giustificata dai progressi tecnici stabiliti dopo l’adozione del presente regolamento e non allo scopo di modificare elementi del presente regolamento in assenza di nuove prove di tali progressi. Al fine di fondare l’introduzione di nuovi valori limite per i contaminanti nei prodotti fertilizzanti dell’UE sulla piena considerazione dell’impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull’ambiente, è opportuno chiedere i pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dell’agenzia europea per le sostanze chimiche o del Centro comune di ricerca, a seconda dei casi prima di adottare nuovi valori limite per i contaminanti. Per i prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui a tale regolamento, poiché i prodotti derivati per i quali non sia stato determinato tale punto finale sono in ogni caso esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Poiché non sono soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di qualsiasi altra normativa orizzontale dell’Unione che faccia obbligo ai fabbricanti di dimostrare che l’uso previsto è sicuro, i microrganismi dovrebbero essere autorizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE solo nella misura in cui siano stati chiaramente identificati, siano supportati da dati che dimostrino che il loro uso è sicuro e siano indicati in un elenco esaustivo adottato su tale base. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’aggiunta di nuovi microrganismi a tale elenco esaustivo sulla stessa base.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere polimeri diversi da polimeri nutrienti. Ciò dovrebbe però limitarsi ai casi in cui la finalità del polimero è controllare il rilascio dei nutrienti o aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto fertilizzante dell’UE. Dovrebbe essere possibile permettere l’accesso al mercato interno di prodotti innovativi contenenti tali polimeri. Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute umana, per la sicurezza o per l’ambiente che potrebbero essere presentati da polimeri diversi da polimeri nutrienti, dovrebbero essere stabiliti i criteri per la loro biodegradabilità, affinché essi possano subire una decomposizione fisica e biologica. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei criteri per la conversione del carbonio polimerico in biossido di carbonio (CO2) e del relativo metodo di prova. I polimeri che non sono conformi a tali criteri dovrebbero essere vietati dopo un periodo transitorio.

Dovrebbe inoltre essere possibile reagire immediatamente a nuove prove scientifiche riguardanti le condizioni in cui i prodotti fertilizzanti dell’UE sono sufficientemente efficaci e a nuove valutazioni dei rischi concernenti la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare le prescrizioni applicabili alle diverse categorie di prodotti fertilizzanti dell’UE.

Nell’adottare atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»27. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti al fine di determinare se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti dei prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi siano giustificate o meno. Poiché tali atti riguarderanno la fondatezza delle misure nazionali, non è necessario che siano soggetti al controllo degli Stati membri.

Al fine di garantire ulteriori condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro di notifica di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica.

È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscano in specifiche comuni condizioni uniformi per l’attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e prove per verificare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE laddove non siano state adottate norme armonizzate o queste non soddisfino le prescrizioni del presente regolamento o laddove vi siano indebiti ritardi nel processo di adozione o aggiornamento di tali norme; per modificare o abrogare le specifiche comuni ove la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE la non conformità possa essere attribuita a carenze di tali specifiche comuni; per determinare se una misura nazionale adottata nei confronti di un prodotto fertilizzante dell’UE che, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente sia giustificata o meno

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, animale o vegetale, nonché della sicurezza o dell’ambiente imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino se una misura nazionale adottata nei confronti di un prodotto fertilizzante dell’UE che, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio sia giustificata o meno.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Considerata la necessità di garantire un livello elevato di tutela ambientale e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che includa una clausola di riesame in relazione ai livelli limite per il tenore di cadmio.

Occorre disporre un regime transitorio che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altre prescrizioni sui prodotti, i concimi CE che sono già stati immessi sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima della data di applicazione del presente regolamento. I distributori dovrebbero quindi poter fornire i concimi CE già immessi sul mercato, vale a dire le scorte che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione del presente regolamento.

È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l’applicazione a una data in cui tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i prodotti fertilizzanti dell’UE sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale, nonché della sicurezza e dell’ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE.

Il presente regolamento non si applica:

  1. a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;

  2. b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «prodotto fertilizzante»: una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale;

  2. 2) «prodotto fertilizzante dell’UE»: un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato;

  3. 3) «sostanza»: una sostanza quale definita all’articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

  4. 4) «miscela»: una miscela quale definita all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

  5. 5) «microrganismo»: un microrganismo quale definita all’articolo 3, punto 15), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

  6. 6) «forma liquida»: una sospensione o una soluzione, dove per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida e per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, oppure un gel, ivi comprese le paste;

  7. 7) «forma solida»: una forma caratterizzata da rigidità strutturale e resistenza alle variazioni di forma o volume e nella quale gli atomi sono tenuti insieme da legami forti, in un reticolo geometricamente regolare (solidi cristallini) o in modo irregolare (solido amorfo);

  8. 8) «percentuale in massa»: una percentuale della massa dell’intero prodotto fertilizzante dell’UE nella forma in cui è messo a disposizione sul mercato;

  9. 9) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto fertilizzante dell’UE per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  10. 10) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato dell’Unione;

  11. 11) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell’UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  12. 12) «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

  13. 13) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante dell’UE originario di un paese terzo;

  14. 14) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE;

  15. 15) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

  16. 16) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante dell’UE, il relativo processo di produzione o i relativi metodi di campionamento e di analisi devono soddisfare;

  17. 17) «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  18. 18) «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;

  19. 19) «organismo nazionale di accreditamento»: l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;

  20. 20) «valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell’UE sono state rispettate;

  21. 21) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;

  22. 22) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell’UE già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

  23. 23) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell’UE presente nella catena di fornitura;

  24. 24) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

  25. 25) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell’UE è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Art. 3 Libera circolazione

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che, al 14 luglio 2019, benefici di una deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell’UE i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi applicabili in tali Stati membri al 14 luglio 2019 fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.

3. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni riguardanti l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE volte a proteggere la salute umana e l’ambiente che siano conformi ai trattati, purché tali disposizioni non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.

Art. 4 Prescrizioni sui prodotti

1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:

  1. a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;

  2. b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e

  3. c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III.

2. Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.

3. Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta di cui all’allegato III.

Art. 5 Messa a disposizione sul mercato

I prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi al presente regolamento.

Capo II. Obblighi degli operatori economici

Art. 6 Obblighi dei fabbricanti

1. Al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.

2.

Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15.

Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.

3.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti.

Su richiesta, i fabbricanti mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione di altri operatori economici.

4.

I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE che sono fabbricati nell’ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del processo produttivo o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti dell’UE in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all’articolo 14 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE.

Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti si accertano che sull’imballaggio dei prodotti fertilizzanti dell’UE da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione o, se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono forniti senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

7. I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell’allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Se l’imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite riportate sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell’UE, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE che hanno immesso sul mercato.

Art. 7 Rappresentante autorizzato

1.

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e l’obbligo di stesura della documentazione tecnica cui fa riferimento l’articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

  1. a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti;

  2. b) fornire a un’autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata presentata da quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE;

  3. c) collaborare con le autorità nazionali competenti, se queste lo richiedono, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell’UE che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Art. 8 Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti fertilizzanti dell’UE conformi.

2.

Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all’articolo 15. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell’UE sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.

L’importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE non sia conforme al presente regolamento, non immette il prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell’UE presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell’allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Se l’imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

5. Gli importatori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante dell’UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato I o III.

6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE, gli importatori eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell’UE, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8.

Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.

Su richiesta, gli importatori mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione degli altri operatori economici.

9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE che hanno immesso sul mercato.

Art. 9 Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto fertilizzante dell’UE a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

2.

Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell’UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dai documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 7, o all’articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell’UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3.

Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE non sia conforme al presente regolamento non mette il prodotto fertilizzante dell’UE a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell’UE presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante dell’UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato I o III.

4. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell’UE da essi messi a disposizione sul mercato.

Art. 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6, quando immette sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto fertilizzante dell’UE già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 11 Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori

L’importatore o il distributore che confeziona o riconfeziona un prodotto fertilizzante dell’UE e non è considerato un fabbricante ai sensi dell’articolo 10:

  1. a) provvede affinché sull’imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale, preceduti dalla dicitura «confezionato da»o «riconfezionato da»; e

  2. b) tiene a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un facsimile delle informazioni originali di cui all’articolo 6, paragrafo 7, o all’articolo 8, paragrafo 4, per un periodo di cinque anni dalla messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE.